ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/10018

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 706 del 15/11/2016
Firmatari
Primo firmatario: D'UVA FRANCESCO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 15/11/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 15/11/2016
Stato iter:
11/05/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 11/05/2017
Resoconto DE FILIPPO VITO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 11/05/2017
Resoconto D'UVA FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 15/11/2016

SOLLECITO IL 18/01/2017

DISCUSSIONE IL 11/05/2017

SVOLTO IL 11/05/2017

CONCLUSO IL 11/05/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-10018
presentato da
D'UVA Francesco
testo di
Martedì 15 novembre 2016, seduta n. 706

   D'UVA. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   con il decreto ministeriale 3 luglio 2015, n. 463, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca disciplinava le modalità di svolgimento dei test per l'ammissione ai corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato per l'anno accademico 2015/2016;
   la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari», con particolare riferimento agli articoli 1, comma 1, lettera a), e 4, commi 1 e 1-bis, prevede, infatti, l'annuale programmazione del numero di studenti da immatricolare;
   il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che, per i corsi di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 del decreto ministeriale, il Consorzio interuniversitario per il calcolo automatico (Cineca), sulla base del punteggio, calcolato ai sensi del comma 3, rediga una graduatoria unica nazionale per i candidati comunitari e stranieri residenti in Italia, di cui all'articolo 26 della legge n. 189 del 2002;
   il comma 8, infine, prevede che la chiusura della stessa graduatoria, utile all'accesso ai corsi di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6, avvenga con apposito provvedimento ministeriale;
   l'articolo 10, comma 2, del suddetto decreto, tuttavia, prevede che non possano essere assegnati «i posti eventualmente non utilizzati nella graduatoria dei cittadini extracomunitari residenti all'estero», ai cittadini comunitari e non comunitari di cui all'articolo 26 della legge n. 189 del 2002;
   così come disposto dalla normativa, con il decreto ministeriale 8 febbraio 2016, n. 50 il Ministero comunicava la chiusura della graduatoria dei corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale di cui ai decreti ministeriali n. 463 del 2015 e n. 464 del 2015, prevedendo, altresì, la perdita di tutti i posti eventualmente non coperti alla data del 15 febbraio 2016;
   in data 15 febbraio 2016 veniva presentata un'interrogazione a prima firma D'Uva, la n. 5-07780, attraverso la quale gli interroganti richiedevano al Ministro interrogato l'assegnazione dei posti non coperti anche a seguito delle rinunce successive all'immatricolazione;
   in data 16 settembre 2016 il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, accoglieva il ricorso di alcuni studenti ricorrenti contro il provvedimento ministeriale e, per l'effetto dello stesso, ne sospendeva l'efficacia, rilevando come la mancata utilizzazione dei residui posti «a tali date ancora disponibili presso ciascuna università può ragionevolmente imputarsi a disfunzioni dell'amministrazione, piuttosto che a omissioni dei candidati»;
   la suddetta sentenza ha stabilito come «per effetto dell'odierna sospensione di tale decreto, con effetti erga omnes, le università evocate in giudizio continueranno a scorrere le graduatorie, fino all'integrale copertura dei posti originariamente assegnati e disponibili», prevedendo così l'assegnazione dei posti non utilizzati;
   in data 10 novembre 2016 la testata consultabile online «Unionedegliuniversitari.it» dava notizia di analogo ricorso accolto dal tribunale amministrativo regionale, il quale «dopo le udienze dello scorso 3 novembre, ha confermato quanto disposto dal Giudice monocratico lo scorso 14 ottobre, accogliendo la prima tranche di ricorsi (...) relativi alla mancata sottoscrizione della scheda anagrafica per i test che si sono svolti a settembre 2016 nelle facoltà ad accesso programmato», disponendo, ancora una volta, la riapertura delle graduatorie al fine di reinserire gli aventi diritto –:
   quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di assicurare l'assegnazione dei posti non coperti, anche a seguito di rinunce successive all'immatricolazione, dei corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale di cui ai decreti ministeriali n. 463 del 2015 e n. 464 del 2015, ottemperando alle recenti decisioni assunte in sede amministrativa. (5-10018)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 11 maggio 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-10018

  In risposta a quanto prospettato dall'On.le interrogante, riguardo alla totale assegnazione dei posti relativi ai corsi di laurea a numero programmato per l'anno accademico 2015/2016, si rappresenta che il Ministero sta dando esecuzione alle ordinanze e sentenze dei giudici amministrativi intervenute in ordine alla riapertura degli scorrimenti.
  Ciò al fine di consentire che, in attesa di discutere il merito delle vertenze in atto, i ricorrenti vittoriosi possano scorrere sui posti residuati al momento della chiusura degli scorrimenti stessi disposta dal decreto ministeriale n. 50 del 2016, secondo quanto chiesto in via di urgenza al Giudice amministrativo ed in base ai criteri del merito e dei posti vacanti, come indicato espressamente in recentissime decisioni; tra queste, si ricorda la n. 571/2016 del TAR Lazio, Sez. III-bis.
  È da precisare, al riguardo, che l'attuale situazione, che vede l'amministrazione impegnata nell'esecuzione delle richiamate decisioni, è stata determinata da un mutamento giurisprudenziale, risalente alla nota decisione cautelare del Consiglio di Stato n. 3994 del 16 settembre 2016.
  Con tale orientamento, è stato affermato il suddetto principio della prevalenza del diritto degli studenti allo scorrimento sui posti ancora liberi al momento della chiusura prevista dal decreto ministeriale n. 50 del 2016, rispetto all'interesse pubblico al corretto ed ordinato avvio dell'anno accademico, peraltro nella considerazione, avanzata dall'amministrazione in sede giudiziaria, che una tardiva immatricolazione non avrebbe permesso agli studenti di maturare la frequenza minima ai corsi necessaria per sostenere i singoli esami.
  Giova per completezza segnalare, tuttavia, che proprio il Consiglio di Stato, in una recente pronuncia cautelare (ordinanza n. 1596 del 14 aprile 2017) relativa all'anno accademico 2016/2017, ha riconosciuto la necessità di respingere una domanda di ammissione con riserva atteso che il ricorrente non potrebbe «in nessun caso raggiungere la frequenza minima obbligatoria minima prescritta per poter sostenere i singoli esami».
  Si precisa, in ogni caso, che sul punto e relativamente al precedente anno accademico, rispetto a quello in corso, sono, ad oggi, ancora assai esigue le sentenze di primo grado avverso le quali il Ministero si riserva di interporre appello al Consiglio di Stato.
  Il Ministero, quindi, ha attivato le procedure per l'inserimento in graduatoria – con riserva all'esito del giudizio di merito – dei ricorrenti vittoriosi nella fase cautelare, prevedendo la possibilità di immatricolazione negli Atenei a partire dal 27 marzo 2017 fino al successivo 3 maggio.
  Quanto alla possibilità di utilizzare i posti disponibili destinati ai cittadini extra comunitari, si segnala che anche i giudici amministrativi hanno recentemente respinto le istanze in tal senso avanzate, accogliendo da ultimo la tesi sostenuta dal Ministero circa i diversi criteri che sottendono alla previsione dei posti riservati ai residenti comunitari e di quelli riservati ai non residenti extracomunitari.
  In tale senso si è espresso il Consiglio di Stato, Sezione II, con parere n. 2376 del 15 novembre 2016, seguito poi da una serie di ordinanze cautelari del TAR Lazio, tra le quali si richiamano quelle della Sezione III n. 424, 432 e 434 del 2017.
  Si presuppone, in linea di principio, che i futuri laureati residenti fuori dall'Unione europea esercitino la professione in altro Stato, non entrando, perciò, nel contingente nazionale calcolato in base al fabbisogno italiano delle professioni. La eventuale ridistribuzione dei posti vacanti ai residenti comunitari, amplierebbe surrettiziamente il numero dei laureati vanificando la programmazione iniziale, frutto delle istanze regionali e degli osservatori professionali in relazione al potenziale assorbimento nel mercato del lavoro.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

cittadino straniero

insegnamento superiore

universita'