ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/09987

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 704 del 09/11/2016
Firmatari
Primo firmatario: PANNARALE ANNALISA
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 09/11/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GIORDANO GIANCARLO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 09/11/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO delegato in data 09/11/2016
Stato iter:
10/11/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 10/11/2016
Resoconto PANNARALE ANNALISA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 10/11/2016
Resoconto BORLETTI DELL'ACQUA ILARIA CARLA ANNA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (BENI, ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO)
 
REPLICA 10/11/2016
Resoconto PANNARALE ANNALISA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 10/11/2016

SVOLTO IL 10/11/2016

CONCLUSO IL 10/11/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-09987
presentato da
PANNARALE Annalisa
testo di
Mercoledì 9 novembre 2016, seduta n. 704

   PANNARALE e GIANCARLO GIORDANO. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo . — Per sapere – premesso che:
   da notizie stampa risulta che, con riferimento alla messa in sicurezza ed alla ricostruzione degli immobili danneggiati dai recenti eventi sismici che hanno, colpito il Paese, il Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2016, avrebbe approvato il testo di un ulteriore emanando decreto-legge che velocizza alcune procedure amministrative legate alla ricostruzione;
   secondo quanto previsto dal suddetto provvedimento, i comuni interessati hanno la facoltà di effettuare direttamente gli interventi indispensabili per la messa in sicurezza del loro patrimonio storico-artistico (attraverso, ad esempio, la chiamata diretta dei direttori dei lavori), essendo per questo anche autorizzati ad assumere a tempo determinato fino a 350 impiegati fra tecnici e amministrativi;
   tale previsione esautora sostanzialmente il ruolo delle Soprintendenze, andando, peraltro, ad esasperare quella marginalizzazione alla quale sono condannati, da tempo, molti tecnici, tra i quali restauratori, architetti, storici dell'arte ed archeologi, che già lavorano per gli uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ed affida all'interventismo ed alla capacità di valutazione dei singoli sindaci, la sopravvivenza del patrimonio storico-artistico ed archeologico ricadente sul territorio dagli stessi amministrato;
   diversamente, in territori nei quali il sopraggiungere di eventi climatici sfavorevoli rischia di aggravare rapidamente le criticità provocate dal sisma, le esperienze delle professionalità delle Soprintendenze avrebbero dovuto essere valorizzate e rafforzate, anche grazie a quella «Soprintendenza unica speciale per il terremoto», quale interlocutore unico anche nella prospettiva della ricostruzione, annunciata quasi un mese fa dal Ministro interrogato e non ancora varata;
   fino ad oggi si è solo assistito a quella che appare all'interrogante incapacità del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di dotarsi in breve tempo, come del resto è avvenuto per la protezione civile, di una struttura efficace di pronto intervento. Infatti, non è stato ancora rimosso dalle chiese colpite dal sisma di agosto tutto il patrimonio amovibile e sono crollate buona parte di quelle già danneggiate e mai messe in sicurezza;
   la delega ai comuni dei compiti istituzionali e costituzionali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo rischia di rappresentare la fine dichiarata di quel modello italiano di tutela del patrimonio culturale che tutto il mondo invidia al nostro Paese;
   in caso di catastrofi naturali come questa, anche al fine di superare incertezze ed improvvisazioni il 23 aprile 2015 è stata emanata una direttiva per i danni ai beni culturali che al momento sembra totalmente disattesa –:
   alla luce di quanto esposto, quale sia la strategia del Ministero, con quali tempi e con quali risorse e come intenda coordinarsi con gli altri soggetti istituzionali. (5-09987)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 10 novembre 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-09987

  Ringrazio l'onorevole Pannarale ed entro subito nel merito della sua interrogazione, anche sviluppando ulteriormente la puntuale descrizione delle attività emergenziali svolte dal Ministero dei beni culturali a seguito dei terremoti del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre che hanno colpito l'Abruzzo, il Lazio, le Marche e l'Umbria esposta dal Sottosegretario Sesa Amici nel corso della seduta di Assemblea del 4 novembre scorso, in risposta all'interpellanza urgente n. 2-01530 dell'On.le Polverini.
  Preciso pertanto che il nuovo decreto-legge si è reso necessario per rafforzare le azioni e gli interventi messi in campo dal Governo per fronte alla difficile situazione determinatasi in seguito agli eventi sismici del 24 agosto 2016, anche tenendo conto dell'aggravamento complessivo del contesto dell'emergenza a seguito delle ulteriori scosse verificatesi, purtroppo, nelle settimane seguenti, in particolare a seguito di quella, particolarmente intensa, verificatasi nella giornata di domenica 30 ottobre. Il nuovo decreto completa e rafforza, quindi, quanto già stabilito dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, adottato in seguito al sisma del 24 agosto.
  Tra le diverse misure aggiuntive, il nuovo decreto-legge supera, in particolare, ogni eventuale dubbio interpretativo e applicativo circa le procedure che devono essere seguite in caso di interventi indispensabili e urgenti per la salvaguardia del patrimonio culturale, ivi inclusa la messa in sicurezza di beni culturali o paesaggistici danneggiati dai recenti eventi calamitosi.
  Al riguardo voglio subito chiarire che non sussiste affatto il pericolo, paventato dall'On.le interrogante, che la decisione circa le eventuali demolizioni di beni culturali colpiti dal sisma, che minaccino ulteriori crolli, sia consegnata in toto ai Comuni, con esautoramento delle soprintendenze statali. Così non è: la nuova norma si limita a dire – ciò che invero era già evincibile dal vigente articolo 27 del codice dei beni culturali – che i Comuni (ma anche gli enti titolari di beni culturali) ben possono immediatamente provvedere al puntellamento e all'attrezzaggio delle opere provvisionali urgenti dirette a impedire ulteriori crolli, senza la necessità di aspettare l'autorizzazione ministeriale, dovendo, in tali casi, solo comunicare tempestivamente l'intervento alla soprintendenza (tale modo di procedere, voglio sottolineare, già previsto dal citato articolo 27, in nulla innova a quanto previsto nel nostro ordinamento fin dal 1913: si veda l'articolo 41 del regio decreto n. 363 del 1913 e l'articolo 19 della legge n. 1089 del 1939). Altra e diversa cosa sono invece gli interventi di demolizione per la salvaguardia della pubblica incolumità di resti di beni culturali che minaccino ulteriori crolli, interventi, questi ultimi, per i quali resta applicabile la misura eccezionale già prevista dall'articolo 28 del citato decreto legge n. 189 del 2016, che richiede comunque il parere del Ministero, ma che ne consente l'acquisizione con modalità particolarmente celeri, per ovvi motivi di urgenza, mediante l'assenso, dato anche a verbale, da parte del funzionario ministeriale incaricato che partecipi al sopralluogo.
  Occorre, pertanto, per i beni culturali, attentamente distinguere gli interventi urgenti di messa in sicurezza, che possono e devono essere immediatamente eseguiti dal Comune o dalle altre Autorità che siano intervenute, per i quali occorre la sola comunicazione al Ministero, rispetto agli interventi di rimozione dei resti di beni culturali o paesaggistici, ivi inclusa la demolizione, per i quali resta necessario l'assenso del Ministero, ancorché acquisito con le modalità urgenti sopra descritte.
  Più nel dettaglio, in attuazione pertanto di quanto già previsto dal vigente articolo 27 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, gli interventi di messa in sicurezza di beni culturali colpiti dal sisma, indispensabili per evitare l'aggravarsi delle condizioni o il verificarsi di ulteriori danni ai beni culturali medesimi, ben possono essere immediatamente realizzati dalla Protezione civile o dalla apposita struttura commissariale prevista dal decreto-legge n. 189 del 2016, nonché dal soggetto titolare del bene e, in caso di beni di appartenenza pubblica, dal Comune e/o da altro ente pubblico titolare del bene (o che lo abbia in consegna). A tal fine, non è richiesta alcuna autorizzazione preventiva da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ma solo la mera comunicazione immediata dell'effettuazione dell'intervento di messa in sicurezza d'urgenza.
  La norma ribadisce altresì un'ulteriore previsione già contenuta nel citato articolo 27 del Codice, ossia che dopo l'effettuazione dell'intervento d'urgenza e in vista della definitiva sistemazione del bene con successivi lavori di consolidamento e restauro, l'ente titolare del bene provvede «nel più breve tempo» possibile – formula già usata nell'articolo 19 della legge n. 1089 del 1939 – a inviare al Ministero i progetti degli interventi per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni.
  Si stabilisce inoltre che le disposizioni sopra descritte si applicano non solo per i Comuni e gli altri enti pubblici titolari o consegnatari dei beni, ma anche ai privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali danneggiati dal sisma.
  Con riguardo agli interventi di demolizione di beni culturali, che si rendessero necessari al fine di tutelate l'incolumità pubblica, il decreto-legge rinvia alle procedure semplificate/accelerate previste dall'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016. Qualora il sindaco, l'incaricato comunale o il personale dei Vigili del Fuoco o della Protezione civile, in seguito a sopralluogo e valutazione, dichiarino la necessità della demolizione, anche parziale, di un bene culturale danneggiato, al fine della tutela della pubblica incolumità, le autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale sono acquisite con l'assenso manifestato mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del Ministero che partecipa alle operazioni.
  Qualora, viceversa, in esito al sopralluogo, emerga la necessità di intervento urgente di messa in sicurezza, senza bisogno di demolizioni anche parziali, esso può e deve essere immediatamente messo in atto, con le modalità che prima ho illustrato.
  L'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma, con sede a Rieti, costituito con il decreto ministeriale del 24 ottobre scorso del Ministro Franceschini, sarà costituito da personale assegnato alle altre strutture periferiche del Ministero, nella convinzione assoluta che sono proprio i nostri funzionari a poter svolgere un lavoro di così alta professionalità.
  L'Ufficio svolgerà tutte le funzioni attribuite al Ministero nelle procedure comunque attinenti agli interventi di ricostruzione in coordinamento con le attività del Commissario straordinario per il sisma.
  Per una Amministrazione che ha un'articolazione territoriale già così capillare, l'istituzione di un Ufficio che possiamo definire «di prossimità» non può che rassicurare in merito alla attenta vigilanza del Ministero sui lavori.
  Si rammenta comunque che la Soprintendenza sarà operante fino al 30 settembre 2021, come disposto dall'articolo 1 del decreto ministeriale del 24 ottobre scorso.
  Da quanto esposto dovrebbe emergere chiaramente che la normativa illustrata, volta a far fronte all'emergenza, non solo è puntualmente conforme ai consolidati principi della tutela, ma non comporta in alcun modo una abdicazione delle strutture del Ministero ai compiti storicamente loro affidati.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione del patrimonio

professioni tecniche

lavoro temporaneo