ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09955

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 701 del 03/11/2016
Firmatari
Primo firmatario: PINI GIANLUCA
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 03/11/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RONDINI MARCO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 05/04/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 03/11/2016
Stato iter:
05/04/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 05/04/2017
Resoconto FARAONE DAVIDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 05/04/2017
Resoconto RONDINI MARCO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 03/11/2016

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 05/04/2017

DISCUSSIONE IL 05/04/2017

SVOLTO IL 05/04/2017

CONCLUSO IL 05/04/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09955
presentato da
PINI Gianluca
testo presentato
Giovedì 3 novembre 2016
modificato
Mercoledì 5 aprile 2017, seduta n. 774

   GIANLUCA PINI, RONDINI. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   con sentenza n. 2294/14 del tribunale di Bologna, pronunciate il 6 giugno 2014, il Ministero della salute è stato condannato al pagarne to della somma di euro 1.056.389,05, oltre interessi e rivaluta, quale risarcimento ai familiari di Giulio Conventi, deceduto a seguito di trasfusione di sangue infetto;
   la legge 25 febbraio 1992, n. 201, si ricorda, prevede un'indennità vitalizia per coloro che, a seguito di trasfusioni, vaccinazioni obbligatorie o somministrazione di emoderivati, hanno riportato danni irreversibili o addirittura sono deceduti;
   la predetta sentenza in data 15 maggio 2015 è stata notificata in forma esecutiva al Ministero della salute, nelle persona del Ministro pro tempore, in Roma, e in data 20 maggio 2015 al Ministero della salute presso l'Avvocatura dello Stato, in Bologna;
   in data 4 dicembre 2015, a quanto risulta all'interrogante, è stata inoltrata a mezzo posta certificata la richiesta di messa in esecuzione della sentenza, rimasta priva di risposta e sollecitata in data 25 gennaio 2016, ma ad oggi ancora priva di effetto;
   la famiglia versa al momento in serie difficoltà economiche ed ha pertanto necessità di incassare al più presto il credito derivante dalla sentenza;
   non pare opportuno, trattandosi di un diritto, dover ricorrere alla procedura esecutiva, ben più complessa e dispendiosa –:
   quali siano le ragioni che ad oggi hanno impedito al Ministero di dare corso alla sentenza di cui in premessa ed entro quali termini si intenda ottemperare alla sua esecuzione. (5-09955)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 5 aprile 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-09955

  Come noto, la legge 25 febbraio 1992, n. 210 riconosce ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a seguito di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue infetto e somministrazione di emoderivati, il diritto a percepire un indennizzo vitalizio da parte dello Stato.
  A seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, le funzioni e le risorse in materia di indennizzi sono state trasferite alle Regioni, ad eccezione della Regione Sicilia che – a differenza delle altre regioni dotate di autonomia speciale – non ha ancora provveduto a modificare il proprio statuto con la previsione di tali competenze.
  Pertanto, il Ministero della salute gestisce, in via amministrativa, quasi 9000 posizioni che riguardano sia gli indennizzati i cui ruoli di spesa fissa sono stati aperti antecedentemente al trasferimento delle funzioni alle Regioni, sia le pratiche dei residenti nella Regione Sicilia.
  In ordine ai fattori che hanno inciso ed incidono sulla tempistica della esecuzione di sentenze di condanna del Ministero si rammenta, preliminarmente, che negli ultimi anni si è verificato un considerevole e costante incremento del contenzioso dovuto essenzialmente a due fattori.
  Il primo risiede nella giurisprudenza della suprema Corte di Cassazione, secondo cui il Ministero è sempre e comunque ritenuto legittimato passivo nei giudizi in materia di legge 25 febbraio 1992, n. 210, anche quando la competenza amministrativa delle pratiche è incardinata in capo alle regioni – alle quali, come detto, sono state trasferite le relative risorse e funzioni.
  Il secondo fattore che ha determinato l'aumento del contenzioso è diretta conseguenza della sentenza n. 293/2011 della Corte Costituzionale in materia di rivalutazione della indennità integrativa speciale.
  Infatti, a seguito di tale pronuncia (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge n. 78 del 2010 che escludevano la rivalutazione secondo il tasso di inflazione di tale indennità) si è verificato, a partire da dicembre 2011, un aumento esponenziale dei giudizi instaurati al fine di ottenere la pretesa riconosciuta dalla Consulta: ciò ha comportato un ulteriore aggravio per il Ministero della salute, peraltro già impegnato nella trattazione di conteziosi e questioni di grande rilievo sanitario (come, ad esempio: riconoscimento e corresponsione dell'indennizzo per i danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie; riconoscimento e corresponsione degli indennizzi a favore dei soggetti affetti da sindrome da talidomide; ricorsi amministrativi avverso il diniego di riconoscimento di indennizzi di competenza anche regionale; corresponsione di una somma a titolo di equa riparazione per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto o emoderivati infetti o vaccinazioni obbligatorie).
  Mi preme evidenziare, comunque, che il Ministero della salute, proprio al fine di ridurre i tempi di attesa delle liquidazioni delle spettanze in favore delle varie categorie di danneggiati, ha dato avvio, a partire da luglio 2015, ad appositi progetti interni, avvalendosi, a tal fine, anche di personale in servizio presso altri uffici e strutture non strettamente competenti in materia. Tali progetti hanno riguardato, in particolare, la definizione delle procedure di transazione (leggi n. 222 e n. 244 del 2007), la liquidazione degli importi a titolo di equa riparazione nonché l'esecuzione dei titoli di condanna (sentenze e decreti ingiuntivi).
  In considerazione del positivo risultato di tale iniziativa, nell'anno 2016 l'Amministrazione ha dato avvio, dal mese di luglio, ad un ulteriore progetto riguardante la liquidazione di numerosissimi titoli giudiziari ancora da eseguire. Proprio grazie a tale iniziativa, sono lieto di comunicare che si è reso possibile raddoppiare, rispetto agli esercizi precedenti, l'importo complessivo di liquidazione di tali titoli giudiziari, il cui ammontare complessivo è giunto – dai circa 60 milioni annui – agli attuali 120 milioni annui circa.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

esecuzione della sentenza

trasfusione di sangue

posta elettronica