ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/09825

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 695 del 19/10/2016
Firmatari
Primo firmatario: GEBHARD RENATE
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 19/10/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 19/10/2016
Stato iter:
20/10/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 20/10/2016
Resoconto GEBHARD RENATE MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
 
RISPOSTA GOVERNO 20/10/2016
Resoconto CASERO LUIGI VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 20/10/2016
Resoconto GEBHARD RENATE MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 20/10/2016

SVOLTO IL 20/10/2016

CONCLUSO IL 20/10/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-09825
presentato da
GEBHARD Renate
testo di
Mercoledì 19 ottobre 2016, seduta n. 695

   GEBHARD. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   fra alcuni soggetti economici è stata costituita una società consortile ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile, che ha per oggetto la realizzazione e la gestione di centrali idroelettriche;
   la società consortile, da statuto, non ha fine di lucro ed opera esclusivamente nell'interesse dei propri consorziati;
   in conformità alla giurisprudenza prevalente (sentenza 946/2015), la società consortile opera come mandataria senza rappresentanza, in quanto il rapporto è caratterizzato dall'assunzione diretta, da parte del mandatario, del vincolo negoziale nei confronti dei terzi, con esclusione di un rapporto diretto fra questi ed i mandanti, salvo l'obbligo interno del primo di ritrasferire ai mandanti i corrispondenti diritti (si veda anche Corte di Cassazione 4014/2013, 14780/2011 e 10590/2009);
   dal 2016, come previsto dal decreto ministeriale 6 luglio 2012, ai soggetti produttori di energia elettrica, in sostituzione dei certificati verdi, il Gse eroga incentivi sotto forma di contributi;
   la società consortile continua a cedere l'energia elettrica prodotta tramite la gestione delle centrali idroelettriche, a costi diretti di produzione, ai consorziati, mediante l'emissione di regolare fattura e, successivamente, questi cedono a terzi l'energia a prezzi di mercato realizzando essi gli utili;
   la società consortile addebita ai propri consorziati i «contributi consortili» per la copertura delle proprie spese amministrative;
   la società consortile contabilizza gli incentivi erogati dal Gse, percepiti in veste di mandataria senza rappresentanza (R.M. 30.5.86 n. 9/888), come debiti verso i consorziati –:
   se sia corretto che gli incentivi riconosciuti ai sensi dell'articolo 19 del decreto ministeriale 6 luglio 2012 che vengano immediatamente riversati ai consorziati, costituendo pertanto proventi da iscrivere, a fini tributari, soltanto nel conto economico in capo ai singoli consorziati, non siano oggetto di fatturazione da parte della società consortile (produttore dell'energia), come specificato dall'articolo 3.8 dello schema di convenzione GRIN (gestione riconoscimento incentivi).
   (5-09825)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 20 ottobre 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-09825

  Con il documento di sindacato in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito alla corretta contabilizzazione degli incentivi erogati dal GSE ai sensi dell'articolo 19 del decreto ministeriale 6 luglio 2012 ai fini del conseguente trattamento fiscale.
  Viene, in particolare, illustrato il caso di una società consortile costituita ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile, che ha per oggetto la realizzazione e la gestione di centrali idroelettriche.
  La società consortile cede l'energia elettrica prodotta tramite la gestione delle centrali idroelettriche, a costi di diretta produzione, ai consorziati, mediante l'emissione di regolare fattura; successivamente, i consorziati cedono a terzi l'energia a prezzi di mercato, realizzando gli utili.
  Dal 2016, secondo quanto previsto dal DM 6 luglio 2012, ai soggetti produttori di energia elettrica, in sostituzione dei certificati verdi, il GSE eroga incentivi sotto forma di contributi.
  Detti incentivi vengono percepiti dalla società consortile, in veste di mandataria senza rappresentanza, che li contabilizza come debiti verso i consorziati.
  Ciò premesso, l'Onorevole interrogante chiede di sapere se gli incentivi riconosciuti ai sensi dell'articolo 19 del DM 6 luglio 2012, immediatamente riversati ai consorziati:
   1) possano essere considerati proventi da iscrivere, ai fini tributari, soltanto nel conto economico dei singoli consorziati;
   2) debbano essere esclusi da fatturazione, da parte della società consortile (produttore dell'energia), come specificato dall'articolo 3,8 dello schema di Convenzione GRIN.

  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate osserva quanto segue.
  Sulla base della sintetica descrizione della fattispecie fornita dall'onorevole Interrogante (non corredata, peraltro, dalle sottostanti pattuizioni contrattuali), gli incentivi erogati dal GSE al consorzio, ai sensi dell'articolo 19 del citato DM 6 luglio 2012, non devono assumere rilevanza agli effetti dell'IVA.
  In linea generale, infatti, tali somme sembrano costituire un contributo a fondo perduto, erogato dal GSE al consorzio (produttore), diretto a favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili, senza una specifica controprestazione da parte del consorzio (cfr. circolare n. 46/ del 19 luglio 2007, par. 6).
  Resta fermo che tale soluzione presuppone che i contributi in argomento siano indipendenti e autonomi rispetto ai corrispettivi pattuiti per la cessione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili e che, pertanto, non sia ravvisabile, nel caso di specie, alcun rapporto di natura sinallagmatica.
  Inoltre, in presenza di un rapporto di mandato senza rappresentanza fra il consorzio e i consorziati, anche l'operazione consistente nel riversamento degli incentivi ai singoli consorziati deve essere considerata fuori dal campo di applicazione dell'IVA, in ossequio ai principi generali stabiliti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  Ai fini delle imposte dirette, l'Agenzia delle entrate conferma che il comportamento contabile adottato dal Consorzio con riferimento agli incentivi percepiti dal GSE per conto dei consorziati è coerente con quanto rappresentato con la risoluzione 30 maggio 1986, n. 9/888, richiamata dagli Onorevoli interroganti, in cui è stato precisato, tra l'altro, che «le somme (...) riscosse per conto delle imprese consorziate, sono contabilizzate come debiti verso le imprese stesse e vengono ad essi immediatamente riversate».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

costo di produzione

energia idroelettrica

impianto idroelettrico