ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/09823

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 695 del 19/10/2016
Firmatari
Primo firmatario: IANNUZZI TINO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 19/10/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 19/10/2016
Stato iter:
20/10/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 20/10/2016
Resoconto IANNUZZI TINO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 20/10/2016
Resoconto DEL BASSO DE CARO UMBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 20/10/2016
Resoconto IANNUZZI TINO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 20/10/2016

SVOLTO IL 20/10/2016

CONCLUSO IL 20/10/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-09823
presentato da
IANNUZZI Tino
testo di
Mercoledì 19 ottobre 2016, seduta n. 695

   TINO IANNUZZI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   nel nuovo codice degli appalti non è stata espressamente riprodotta la norma di cui all'articolo 31 della legge cosiddetta Merloni n. 109 del 1994 successivamente ribadita nell'articolo 131 del decreto legislativo n. 163 del 2006, alla cui stregua gli oneri di sicurezza vanno evidenziati nei bandi di gara e non soggetti a ribasso d'asta;
   tuttavia, il Codice, nel comma 15 dell'articolo 23, per gli appalti di servizi, prevede la necessità di indicare gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; per l'articolo 1, comma 2, l'offerta relativa al prezzo indica, distintamente e fra l'altro, il corrispettivo per i costi della sicurezza e l'articolo 97, comma 5, lettera c), prevede quale causa di anomalia dell'offerta la non congruità degli oneri aziendali della sicurezza;
   inoltre, nell'allegato n. XV al decreto legislativo n. 81 del 2008 (punto 4.1.4) si pone il principio generale, secondo cui i costi della sicurezza sono compresi nell'importo totale dei lavori ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte –:
   se il Ministro, al fine di evitare ogni possibile incertezza, non ritenga di assumere iniziative per precisare e riconfermare la non assoggettabilità a ribasso degli oneri per la sicurezza negli appalti di lavori, con linee-guida o ogni altro ministeriale in questa materia. (5-09823)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 20 ottobre 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-09823

  In ordine alla richiesta di precisazioni, segnalo che nello schema di decreto MIT di cui all'articolo 23, comma 3, del nuovo Codice dei contratti pubblici – con cui sono definiti i contenuti della progettazione da adottarsi su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo – è stata espressamente prevista la non assoggettabilità a ribasso degli oneri per la sicurezza negli appalti di lavoro.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

concessione di servizi

sicurezza del lavoro