ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09715

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 687 del 06/10/2016
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/14230
Firmatari
Primo firmatario: COLLETTI ANDREA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 06/10/2016


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 06/10/2016
Stato iter:
19/01/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 19/01/2017
Resoconto MIGLIORE GENNARO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 19/01/2017
Resoconto COLLETTI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 06/10/2016

DISCUSSIONE IL 19/01/2017

SVOLTO IL 19/01/2017

CONCLUSO IL 19/01/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09715
presentato da
COLLETTI Andrea
testo di
Giovedì 6 ottobre 2016, seduta n. 687

   COLLETTI. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   presso la cancelleria delle esecuzioni del tribunale civile di Teramo ad un avvocato difensore di un creditore o anche ad un singolo cittadino non è permesso, a differenza di altri tribunali, conoscere se a carico di un soggetto debitore sia in atto una procedura esecutiva immobiliare al fine di valutare la convenienza a proporre o meno intervento nell'interesse del proprio assistito/creditore;
   a tali richieste la cancelleria delle esecuzioni immobiliari, a quanto risulta all'interrogante, nega ogni informazione sulla procedura (omettendo di comunicare il numero di RGE, l'eventuale data di udienza e l'ammontare del credito a carico del debitore), adducendo l'esistenza di una non meglio specificata «circolare del Presidente del Tribunale di Teramo» che vieterebbe ai cancellieri di fornire il numero delle procedure esecutive e ogni altra informazione relativa alle medesime;
   il cancelliere informa, altresì che, al fine di ottenere dette informazioni, i soggetti interessati (avvocato, segreteria o semplice cittadino) dovrebbero preliminarmente recarsi presso la conservatoria dei registri immobiliari e ivi richiedere la visura a pagamento. Solo successivamente sarebbe consentito loro di recarsi in tribunale e richiedere le informazioni necessarie;
   il dottor Mazza, un dirigente amministrativo del tribunale di Teramo informa l'interrogante dell'esistenza di tale circolare del presidente del tribunale, senza però permetterne la visione, sia di un quesito posto da quest'ultimo al Ministero di giustizia con risposta affermativa della liceità di tale comportamento;
   tale modalità di gestione degli uffici del tribunale di Teramo appare un unicum giacché, giustamente, va a beneficio sia degli operatori di giustizia, sia dei singoli cittadini poter essere messi a conoscenza di procedure esecutive immobiliari a carico dei propri debitori senza dover peregrinare da un ufficio all'altro della città –:
   come questa prassi si concili con i principi di trasparenza, efficienza ed economicità della pubblica amministrazione, e più in particolare, dell'amministrazione della giustizia;
   se il presidente del tribunale di Teramo abbia mai comunicato al Ministero della giustizia la volontà di «secretare» il registro relativo alle esecuzioni immobiliari e, in caso affermativo, se il Ministro abbia risposto a questa comunicazione autorizzando tale pratica di secretazione;
   se il registro delle esecuzioni immobiliari sia un registro consultabile dal «pubblico» anche mediante idonea identificazione ovvero possa essere secretato ed in base a quale norma di legge ciò sia possibile;
   se il Ministro, quindi, sia a conoscenza dell'esistenza e del contenuto della circolare in questione e, in caso negativo, se non ritenga opportuno disporre una ispezione ministeriale presso il citato tribunale. (5-09715)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 19 gennaio 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione II (Giustizia)
5-09715

  Mediante l'interrogazione in oggetto viene posta una questione relativa al diritto di accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti di esecuzione forzata, pendenti presso il Tribunale di Teramo.
  In particolare, si contesta la legittimità del diniego, opposto all'avvocato difensore di un creditore o anche ad un singolo cittadino, di fornire informazioni circa la pendenza, a carico di un determinato soggetto debitore, di una procedura esecutiva immobiliare, con conseguente pretesa difficoltà, per il richiedente, di valutare la convenienza di proporre o meno interventi nell'ambito della stessa procedura.
  Si chiede, pertanto, di sapere:
   «se il Presidente del Tribunale di Teramo abbia mai comunicato al Ministero della giustizia la volontà di «secretare» il registro relativo alle esecuzioni immobiliari e, in caso affermativo, se il Ministro abbia risposto a questa comunicazione autorizzando tale pratica di secretazione»;
   se il registro delle esecuzioni immobiliari sia un registro consultabile dal «pubblico», anche mediante idonea identificazione, ovvero possa essere secretato ed in base a quale norma di legge ciò sia possibile;
   se il Ministro, quindi, sia conoscenza dell'esistenza e del contenuto di una circolare, emessa a riguardo dal Presidente del Tribunale e, in caso negativo, se non ritenga opportuno disporre una ispezione ministeriale presso il citato tribunale.

  In merito al diritto di accesso agli atti di un procedimento civile, nella relazione trasmessa dalla competente articolazione ministeriale viene evidenziato anzitutto come, in generale, in virtù del principio contenuto nell'articolo 76 disp. att. c.p.c., la facoltà di consultazione del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli delle parti compete solo a queste ultime e ai loro difensori e, di conseguenza, non può essere estesa a terzi.
  Nell'ambito del procedimento di esecuzione immobiliare o di beni mobili registrati è, peraltro, la stessa natura dell'atto di pignoramento, contenuto all'interno del fascicolo di esecuzione, che impone siffatta soluzione. L'atto di pignoramento, infatti, si configura, ai sensi dell'articolo 555 c.p.c., come una fattispecie complessa a formazione progressiva, che si perfeziona attraverso le fasi successive di notifica dell'atto e della sua trascrizione. Ne consegue che la trascrizione del pignoramento ha carattere costitutivo e non meramente dichiarativo, cosicché il pignoramento si perfeziona solo al momento della trascrizione e non in quello, anteriore, della notificazione (cfr. articolo 2693 c.c., in relazione agli artt. 2913 ss. c.c.).
  La Direzione Generale della giustizia civile di questo dicastero rispondeva, con nota in data 3 marzo 2015, al quesito formulato dal Presidente del Tribunale di Teramo che, pertanto, disponeva direttive conformi all'interno dell'ufficio: ciò, anzitutto a tutela del creditore, che avrebbe in quel momento potuto ricevere informazioni incomplete.
  Ciò posto, si rappresenta che in merito a quanto rappresentato dall'Onorevole Interrogante la competente Direzione Generale non ha ravvisato elementi di rilievo sotto il profilo disciplinare.
  Alla luce dei più recenti progressi informatici, peraltro, è possibile già risolvere il problema posto dal l'interrogante.
  Infatti, sulla base delle informazioni fornite dall'Ufficio legislativo del Dicastero, ricordo che l'articolo 2 della 1. n. 399 del 1991 rimette ad un decreto del Ministro della giustizia il compito di stabilire le modalità di tenuta, ivi compreso il relativo regime di accesso, dei registri di cancelleria previsti dai codici o da leggi speciali, comunque connessi all'espletamento delle attribuzioni e dei servizi svolti dagli uffici giudiziari.
  In attuazione della richiamata disposizione primaria è stato adottato, con decreto ministeriale 27 marzo 2000, il regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari, che, all'articolo 5, prevede: «Rilascio di informazioni, copie, estratti e certificati. 1. L'accesso alle informazioni contenute nei registri e il rilascio di copie, estratti o certificati è disciplinato secondo i seguenti livelli: a) pubblico; b) limitato agli aventi diritto; c) consentito solo previa autorizzazione dell'autorità competente secondo la legge; d) riservato agli uffici e alle autorità specificamente individuati dalla legge/ 2. Nel sistema informatico a ciascun livello di accesso viene attribuito uno specifico codice di identificazione».
  Nei sistemi SICID e SIECIC sono stati implementati i meccanismi di consultazione telematica dei procedimenti da parte degli avvocati delle parti o funzionari o avvocati di Pubbliche Amministrazioni non ancora costituiti e quindi non registrati nei fascicoli da consultare.
  La richiesta di consultazione dei fascicoli da parte dei soggetti abilitati esterni sopra citati viene inoltrata alla Cancelleria utilizzando i canali telematici del Processo Civile Telematico (P.C.T.), tramite uno specifico atto telematico depositabile telematicamente denominato «AttoRichiestaVisibilita». Ricevuta la busta telematica, la richiesta di visibilità temporanea del fascicolo può essere rifiutata o accolta.
  La Cancelleria, quindi, trasmette l'esito tramite invio all'indirizzo di PEC del soggetto mittente di un biglietto di cancelleria. L'autorizzazione all'accesso al fascicolo informatico è limitata nella durata (si protrae per 3 giorni) e per tale periodo di tempo si hanno le medesime facoltà che spettano agli avvocati costituiti e, quindi, autorizzati alla consultazione.
  L'istanza di visibilità ha lo scopo specifico di permettere la visibilità del fascicolo telematico alla parte ancora non costituita.
  Ricordo ancora la tutela del diverso e generalizzato interesse pubblico alla partecipazione alla successiva fase della vendita dei beni pignorati.
  Nella prospettiva del miglioramento dell'efficienza della giustizia civile, uno dei principali ambiti di intervento del Ministero è stato diretto a recuperare competitività al sistema nella fase del recupero dei crediti, individuando misure dirette a favorire sia la liquidazione dei patrimoni incagliati nell'ambito delle procedure esecutive e di insolvenza, sia la circolazione dei crediti incagliati (cosiddetto non perfoming loans).
  Le idee che guidano l'azione intrapresa sono tutte iscritte, quanto ai profili interessati dalla relazione con il mercato delle procedure esecutive e concorsuali, nel progetto Com.Mon., elaborato dalla commissione istituita dal Ministro della giustizia il 14 agosto del 2015, i cui esiti sono stati per intero recepiti nei lavori della commissione Rordorf, che ha elaborato un testo organico di riforma dell'insolvenza.
  Con il decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante «Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, è stato così istituito il «Portale delle Vendite Pubbliche», un marketplace unico nazionale per la pubblicazione e la messa in vendita dei beni, mobili e immobili, pignorati in tutte le procedure.
  Si tratta di un luogo virtuale, in cui i beni sono resi più visibili e le vendite più accessibili, agevolandone le procedure.
  Il «Portale delle Vendite Pubbliche» è uno strumento altamente innovativo non tanto e non solo sotto il profilo tecnologico, quanto, piuttosto, per il mutamento di prospettiva che esso comporterà, superando il localismo delle singole procedure concorsuali per proporsi come strumento di trasparenza e di apertura al mercato.
  L'obiettivo finale che si intende perseguire attraverso la messa in opera del portale è quello di garantire lo svolgimento online dell'intera procedura di vendita, garantendo, così, anche la partecipazione alle aste di acquirenti stranieri.
  Con il decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante «Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione», convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119 (cosiddetto decreto banche), è stato, inoltre, istituito il registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi (cosiddetto «Registro delle procedure»): un supporto essenziale al nascente mercato dei crediti deteriorati, che consente a tutti i soggetti interessati l'accesso ad un adeguato set informativo che consentirà la stima del valore dei crediti e l'identificazione dei titolari da cui poterli, eventualmente, acquistare.
  Il marketplace e il «Registro delle procedure» costituiscono due dei pilastri del sistema « Com. Mon.» (Competition Money) che – come concepito dalla Commissione ministeriale istituita il 4 agosto 2014 – si prefigge di disincagliare la parte qualificata dell'enorme massa creditoria, calcolata in circa 200 miliardi di euro, che frena la ripresa economica di molte imprese.
  Con la messa in opera del sistema Com.Mon. si mira a fornire un ulteriore strumento di valorizzazione dei crediti deteriorati, che potrà fungere da volano al relativo mercato. A regime, il sistema consentirà, infatti, al titolare di un credito che abbia ragionevole e certificata aspettativa di essere soddisfatto nell'ambito di una procedura di insolvenza, di acquistare beni sul marketplace non solo con denaro corrente, ma anche con appositi titoli di regolazione, detti, appunto, Com.Mon.
  Il registro delle procedure è in fase di avanzato sviluppo.
  Il «Portale delle vendite pubbliche» è già una realtà tangibile.
  Grazie al lavoro della Direzione generale dei sistemi informativi ed automatizzati, le strutture informatiche fondamentali del portale sono ormai state realizzate ed è quindi possibile procedere alla sua graduale attivazione.
  Si tratta di una iniziativa, strategicamente importante, destinata a ripercuotersi sulla quotidiana attività di molti dei costanti interlocutori del sistema giudiziario: dai magistrati, ai professionisti (avvocati, commercialisti, notai) che ormai da tempo offrono la loro collaborazione all'efficienza del sistema giudiziario, al personale amministrativo, ai produttori di software per la giustizia, ai soggetti autorizzati alla pubblicazione degli avvisi di vendita.
  Proprio per l'elevato numero di soggetti coinvolti e per la sensibilità del tema, si è ritenuto opportuno far precedere la formale attivazione da un periodo (pur breve) di condivisione delle scelte progettuali operate e di test.
  In tal modo, abbiamo reputato di farci interpreti delle esigenze e delle istanze che pervengono dagli utenti.
  Intendo, infine, rassicurare l'onorevole Interrogante che il Ministero porrà in atto ogni opportuna iniziativa per garantire l'uniforme e corretta informazione presso tutti gli Uffici giudiziari con riguardo al tema proposto.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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