ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/09617

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 681 del 28/09/2016
Firmatari
Primo firmatario: PISANO GIROLAMO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 28/09/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 29/09/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 28/09/2016
Stato iter:
29/09/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 29/09/2016
Resoconto PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 29/09/2016
Resoconto DE MICHELI PAOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 29/09/2016
Resoconto PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 29/09/2016

DISCUSSIONE IL 29/09/2016

SVOLTO IL 29/09/2016

CONCLUSO IL 29/09/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-09617
presentato da
PISANO Girolamo
testo presentato
Mercoledì 28 settembre 2016
modificato
Giovedì 29 settembre 2016, seduta n. 682

   PISANO, PESCO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   il decreto-legge del 29 novembre 2008 n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, all'articolo 30 stabilisce che «i corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'articolo 148 del TUIR e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e trasmettano per via telematica all'Agenzia delle entrate, al fine di consentire gli opportuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello da approvare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate»;
   in attuazione delle sopra citate disposizioni, è stato emanato il provvedimento protocollo n. 15896/2009 del 2 settembre 2009, con il quale è stato approvato il modello per la trasmissione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali (modello EAS): esso dispone espressamente che, per gli enti costituitisi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 185 del 2008, i modello va presentato entro sessanta giorni dalla data di costituzione;
   con circolare N. 12/E del 9 aprile 2009, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che gli enti associativi interessati dalle disposizioni fiscali di favore di cui ai citati articoli 148 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, non potranno più farne applicazione qualora non assolvano all'onere della comunicazione nei termini e secondo le modalità stabilite con il menzionato provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;
   con circolare N. 38/E del 28 settembre 2012 l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto applicabile al dichiarativo EAS l'istituto della remissione in bonis, in base al quale i contribuenti in possesso dei requisiti sostanziali che non hanno inviato la comunicazione entro il termine previsto possono fruire comunque dei benefici fiscali, inoltrando il modello entro il termine di presentazione del modello Unico successivo all'omissione, versando contestualmente la sanzione pari a 258 euro;
   il modello EAS si compone di 38 quesiti ai quali l'associazione deve fornire risposta, con la parziale eccezione degli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 90 della legge 289 del 2002 e delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 383 del 2000, iscritte nei relativi registri nazionali o locali, per le quali è ammessa la trasmissione di a EAS «ridotta» a soli cinque quesiti;
   ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 148 del T.U.I.R. e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, le associazioni debbono essere rette da atti costitutivi e/o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, per cui, in carenza, la trasmissione della EAS è giuridicamente priva di effetti;
   pertanto, una parte dei quesiti proposti (nella fattispecie quelli corrispondenti ai numeri 1, 2, 7, 8, 11, 25, 26, 27, 35, 36) trovano risposta direttamente nelle norme degli atti costitutivi e statuti registrati presso l'Agenzia delle Entrate e per essi dovrebbe trovare applicazione il disposto dell'articolo 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, secondo cui «al contribuente non possono (...) essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche»;
   altri quesiti (e segnatamente quelli contrassegnati dai numeri da 9 a 10, da 12 a 24 e da 28 a 33) hanno riguardo a comportamenti o fatti dell'ente associativo – quali, a titolo meramente esemplificativo, lo svolgimento di attività a beneficio di terzi non associati, lo svolgimento di raccolte fondi e la tenuta del relativo rendiconto, l'ammontare di contributi pubblici o proventi per sponsorizzazioni, il loro carattere di abitualità o occasionalità, e altro – che sono certamente utili all'amministrazione finanziaria per le attività di verifica alle quali è preordinato il dichiarativo EAS, ma che evidentemente non ha senso richiedere nel termine tassativo di sessanta giorni dalla costituzione dell'associazione, atteso che, in un lasso di tempo così breve, è ragionevole ritenere che essa non può aver organizzato le attività in dettaglio o, comunque, potrebbe non disporne dei dati a consuntivo;
   inoltre, il suindicato termine appare troppo anticipato e perentorio se si tiene conto che, in appena sessanta giorni, l'associazione deve decidere se richiedere le agevolazioni normative in discussione o rinunciarvi «vita natural durante», a prescindere dal fatto che abbia iniziato o meno un'attività rilevante a tali fini; invero, l'onere di tale scelta ed i termini per la sua formalizzazione potrebbero farsi decorrere a partire dalla data di inizio dell'attività decommercializzata, piuttosto che da quella di costituzione, rispettando così il diritto del sodalizio a non dover esprimere alcuna scelta fintanto che non ne sorga una reale necessità; d'altro canto, è evidente che le disposizioni attualmente vigenti spingano le associazioni ad inoltrare comunque il dichiarativo EAS a prescindere dal godimento o meno dei benefici fiscali al solo scopo di non vedersene preclusa la fruizione nel futuro, qualora intendano avviare iniziative suscettibili di detassazione –:
   se il Ministro interrogato non ritenga opportuno assumere tutte le iniziative, anche a carattere normativo, affinché siano espunte dal modello EAS di cui all'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito dalla legge n. 2 del 2009, tutte le domande attinenti ad informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche, in ossequio al disposto dell'articolo 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, prevedendo altresì che il termine di sessanta giorni per l'invio del dichiarativo in parola decorra dall'inizio dell'attività decommercializzata ai sensi dell'articolo 148 del Testo unico delle imposte sui redditi e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, piuttosto che da quella di costituzione dell'ente associativo. (5-09617)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 29 settembre 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-09617

  L'onorevole interrogante con il question time in esame rileva che molte informazioni richieste agli enti di tipo associativo dall'Agenzia delle entrate con il modello EAS di cui all'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge n. 2 del 28 febbraio 2009, al fine di poter beneficiare del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 148 del TUIR ed all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, siano già in possesso dell'Amministrazione finanziaria.
  Ciò premesso, l'interrogante chiede di voler assumere iniziative, anche di carattere normativo, affinché vengano espunte dal predetto modello dette informazioni nonché per far decorrere il termine di invio del modello dall'inizio dell'attività decommercializzata anziché dalla data di costituzione dell'ente.
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.
  Preliminarmente occorre rilevare che, in base all'articolo 30 del decreto-legge n. 185 del 2008, gli enti associativi possono fruire delle agevolazioni previste dagli articoli 148 del TUIR e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 «a condizione» che siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tributaria di settore e trasmettano all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante l'apposito modello EAS.
  La trasmissione del modello costituisce non un obbligo ma un onere a carico, in via generale, degli enti non commerciali di diritto privato di natura associativa che intendono fruire delle disposizioni di favore previste dagli articoli 148 del TUIR e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
  Detto onere è previsto anche per gli enti associativi che non percepiscono contributi specifici, di cui al comma 3 e seguenti, dell'articolo 148 del TUIR, ma si limitano a riscuotere quote o contributi associativi disciplinati dal comma 1 dell'articolo 148 citato.
  Ciò premesso, relativamente alla richiesta di eliminare dal modello tutte le informazioni rinvenibili negli atti costitutivi e negli statuti registrati presso l'Agenzia delle entrate, deve osservarsi che il comma 8 dell'articolo 148 del TUIR consente l'applicabilità del trattamento di favore di cui ai commi 3, 5, 6 e 7, del medesimo articolo a condizione che le associazioni abbiano redatto l'atto costitutivo o lo statuto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata. Tale condizione non riguarda gli enti associativi che, pur beneficiando della disposizione del comma 1, non si avvalgono del regime agevolativo recato dai richiamati commi 3, 5, 6 e 7. Pertanto, questi ultimi enti potrebbero non aver redatto lo statuto in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata.
  Inoltre, l'Agenzia delle entrate precisa che già sono consentite forme semplificate di redazione del modello EAS per tutti gli enti i cui dati sono disponibili presso pubblici registri o amministrazioni pubbliche.

  In particolare, possono presentare il modello EAS con modalità semplificate i seguenti enti:
   le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, diverse da quelle espressamente esonerate;
   le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383;
   le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, diverse da quelle esonerate dalla presentazione del modello (le organizzazioni di volontariato che non sono ONLUS di diritto);
   le associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica e quindi siano iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
   le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell'interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
   i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge 2 gennaio 1997, n. 2 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;
   le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel CNEL nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali, gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni e gli istituti di patronato che, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 152, svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;
   l'ANCI, comprese le articolazioni territoriali – ANCI regionali;
   le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, destinatarie delle disposizioni recate dall'articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e dell'articolo 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
   le associazioni combattentistiche e d'arma iscritte nell'albo tenuto dal Ministero della difesa;
   le Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI.

  Per quanto riguarda le informazioni acquisite tramite il modello EAS, si evidenzia che queste costituiscono uno strumento rilevante ai fini dell'analisi del rischio volta a garantire che i regimi tributari diretti ad incentivare il fenomeno del libero associazionismo non costituiscano di fatto uno strumento per eludere il pagamento delle imposte dovute. Infatti, come precisato con la circolare n. 12/E del 2009, obiettivo primario della misura in argomento è quello «di tutelare le vere forme associazionistiche incentivate dal legislatore fiscale e, conseguentemente, di isolare e contrastare l'uso distorto dello strumento associazionistico suscettibile di intralciare – tra l'altro – la libertà di concorrenza tra gli operatori commerciali».
  Pertanto, l'Agenzia delle entrate ritiene opportuno che siano mantenute le informazioni attualmente richieste nel modello EAS.
  Con riferimento alla richiesta di fissare la decorrenza del termine di presentazione del modello EAS dall'inizio dell'attività decommercializzata, anziché da quella di costituzione dell'ente associativo, deve rilevarsi che il termine fissato per la presentazione del modello EAS non ha carattere perentorio.
  La presentazione oltre i termini fissati, dunque, non preclude definitivamente all'ente di avvalersi del regime agevolativo di non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi di cui agli articoli 148 del TUIR e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ma esclude l'applicazione del regime di favore per le sole attività precedenti la data di presentazione del modello stesso.
  In tal caso, se ricorrono i requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria, l'associazione può applicare il predetto regime agevolativo alle operazioni compiute successivamente alla presentazione di detto modello, mentre ne restano escluse quelle compiute antecedentemente alla presentazione del modello EAS.
  L'Agenzia delle entrate evidenzia, infine, che è comunque consentito all'ente associativo che non abbia presentato il modello nei termini previsti di fruire fin dalla data di costituzione dei benefici fiscali ad essi riservati, inoltrando il suddetto modello entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (ossia, la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione) e versando contestualmente una sanzione (pari a euro 250,00) (cosiddetta remissione in bonis ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2012).

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

imposta diretta