ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/09540

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 677 del 21/09/2016
Firmatari
Primo firmatario: VILLAROSA ALESSIO MATTIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 21/09/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 21/09/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 21/09/2016
Stato iter:
22/09/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 22/09/2016
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 22/09/2016
Resoconto ZANETTI ENRICO ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
REPLICA 22/09/2016
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 22/09/2016
Resoconto ZANETTI ENRICO ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
DICHIARAZIONE INTERROGANTE 22/09/2016
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 22/09/2016

SVOLTO IL 22/09/2016

CONCLUSO IL 22/09/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-09540
presentato da
VILLAROSA Alessio Mattia
testo di
Mercoledì 21 settembre 2016, seduta n. 677

   VILLAROSA e PESCO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   in data 8 luglio 2015 un devastante tornado si è abbattuto tra Mira e Dolo, sulla riviera del Brenta, in Veneto, a due passi da Venezia: il vortice è stato uno dei più potenti mai registrati in Italia, classificato come EF4 sulla scala Enhanced FujIta in Veneto; il bilancio complessivo parla di oltre 400 fabbricati inagibili, così come 200 sfollati; la stima totale dei danni provocati dal tornado, per i due comuni più colpiti, ovvero Mira e Dolo, ha superato i cento milioni di euro;
   a fronte del conseguente stato emergenziale, con la legge n. 208 del 2015, ai commi 422 e seguenti, il Governo ha stanziato un contributo a favore delle popolazioni colpite da vari eventi in tutta Italia, spendibile mediante «credito d'imposta» in compensazione a un finanziamento agevolato «acceso» dai danneggiati nel limite di 1,5 miliardi di euro: per gli eventi calamitosi dell'8 luglio 2015 il limite massimo spendibile è stato fissato nella misura 31 mln di euro;
   il contributo previsto verrà erogato sotto forma di «finanziamento agevolato» sia per i privati sia per le aziende;
   solo una volta richiesto il finanziamento maturerà il credito d'imposta a favore dei richiedenti e le modalità verranno stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate nel limite di 60 mln annui;
   è stato altresì stabilito che il credito maturerà al netto di eventuali indennizzi assicurativi ricevuti dai beneficiari per le medesime finalità;
   si prevede inoltre che la durata massima del finanziamento è venticinquennale, che i contributi verranno erogati sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori e che i contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nei commi da 422 a 428 e che in tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore potrà chiedere al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto;
   al comma 428 si prescrive poi che «Le modalità attuative dei commi da 422 a 428, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento, un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, nonché il rispetto del limite di 1.500 milioni di euro di cui al comma 423, sono definite con ordinanze adottate dal Capo del Dipartimento della protezione civile d'intesa con le regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni»;
   il 28 luglio il Consiglio dei ministri ha deliberato lo «stanziamento di finanziamenti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, successive modifiche ed integrazioni»;

All'articolo 1, comma 5, lettera e), si legge che:
    «Per gli immobili destinati ad abitazione principale verrà concesso un contributo pari all'80 per cento del minor valore tra perizia e importo indicato nella “scheda b” e comunque non superiore alla 150.000 euro;
    per le seconde case e le attività economiche il contributo si riduce al 50 per cento sempre entro il limite di 150.000 euro;
    per le attività economiche i contributi massimi concedibili sono nel limite del 50 per cento del minor valore tra l'importo totale indicato nella scheda “C” citata e l'importo risultante dalla perizia asseverata di cui alla successiva lettera l), con riferimento al fabbisogno segnalato per il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile, e ne limite dell'80 per cento del minor valore tra l'importo totale indicato nella scheda “C” citata e l'importo risultante dalla perizia asseverata di cui alla successiva lettera l), con riferimento al fabbisogno segnalato per il ripristino dei macchinari e delle attrezzature danneggiati e l'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a causa dell'evento calamitoso, comunque entro il limite massimo complessivo di euro 450.000,00 per tutte le tipologie di contributo»;
   a parere degli interroganti le misure predisposte non sono adeguate e dimostrano scarsa sensibilità nei confronti di popolazioni colpite da eventi «rari» e inaspettati, eventi frutto esclusivamente della natura, di cui l'uomo non è parte attiva e che non possono essere risolti utilizzando la forma del «finanziamento agevolato» da compensare mediante credito d'imposta;
   sarebbe stato auspicabile l'erogazione di un contributo diretto verso persone e aziende senza alcuna induzione alla richiesta di finanziamenti «agevolati», con conseguente pagamento di rate dispendiose e con rischio d'insolvenza; questa potrebbe essere una forma alternativa di agevolazione verso le aree del Paese in difficoltà, con scarsa crescita economica; ma qui si tratta di cittadini colpiti da eventi disastrosi, per le quali misure di sostegno diretto sarebbero state più adeguate;
   si evidenzia inoltre che delibera del Consiglio dei ministri è del 2016: questo significa che i primi crediti si potranno ottenere solo nel 2017, quindi due anni dopo l'evento calamitoso;
   tutto ciò mette a rischio tutte le imprese che pagheranno le rate del mutuo per due anni prima di poterlo compensare, con gravi rischi per i bilanci delle aziende; per di più, il contributo si riduce di molto a causa del finanziamento perché l'eventuale 80 per cento del finanziamento ricevuto verrà in parte eroso dai costi bancari;
   inoltre, è da considerare che il credito d'imposta potrà essere utilizzato solo in compensazione: non si tiene dunque conto di potenziali soggetti incapienti, che pertanto non potranno fruire della misura;
   si evidenzia infine la prossimità dei termini e l'assenza ingiustificata delle linee guida dell'Agenzia delle entrate senza le quali non si può procedere nonostante il termine ultimo previsto sia il 29 settembre 2016: vista la mancanza di certezza sarebbe necessario far slittare il termine, dando così maggiore certezza ai danneggiati –:
   se sia a conoscenza delle descritte problematiche e quali iniziative intenda adottare, negli ambiti di propria competenza, per porvi rimedio. (5-09540)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 22 settembre 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-09540

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti richiamo gli eventi calamitosi che hanno interessato in Veneto la riviera del Brenta nel luglio 2015.
  Gli Onorevoli evidenziano che, per far fronte ad esigenze emergenziali, l'articolo 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), in attuazione dell'articolo 2, lettera d, della legge n. 225 del 1992, prevede che siano concessi contributi a favore dei soggetti coinvolti.
  Gli Interroganti ritengono che la misura del finanziamento agevolato con fruizione del credito d'imposta non è adeguata a risolvere i disagi causati da calamità naturali in quanto questa procedura comunque comporta il pagamento di costi bancari e il rischio di insolvenza, nonché l'eventualità per gli interessati di non poter fruire del credito d'imposta per incapienza.
  Gli Interroganti lamentano, altresì, che non sono ancora stati adottati tutti gli atti previsti dalla richiamata normativa.
  Pertanto, auspicano l'erogazione di un contributo diretto verso persone e aziende in luogo del finanziamento agevolato.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria ed il Dipartimento della Protezione Civile, si rappresenta quanto segue.
  Il dispositivo attivato dai commi da 422 a 428 della citata legge di stabilità 2016 è stato elaborato ricalcando le misure adottate a seguito del sisma verificatosi nella pianura Padana nel maggio 2012.
  Tale dispositivo è imperniato sul riconoscimento di contributi a favore dei cittadini e delle imprese danneggiate, entro limiti massimali prestabiliti, da riconoscere mediante l'attivazione di finanziamenti agevolati di pari importo, corredati da un credito di imposta corrispondente che, all'atto dell'attivazione del finanziamento agevolato, viene ceduto all'istituto bancario.
  Con particolare riferimento alle modalità di fruizione del menzionato credito d'imposta, sentita l'Agenzia delle Entrate, si fa presente sin d'ora che il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in corso di definizione, in analogia con quanto disposto con i provvedimenti dell'11 gennaio 2013 e del 4 febbraio 2013 sulle modalità di fruizione del credito d'imposta in caso di finanziamento agevolato a favore dei soggetti colpiti dal menzionato sisma del 20 e 29 maggio 2012, consente che il credito d'imposta sia utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere alla banca le rate di rimborso del finanziamento stesso.
  In tal modo, i cittadini e le imprese beneficiari fruiscono unicamente della provvista finanziaria, senza dover versare rate di capitale o di interessi, il cui onere viene scontato dagli istituti di credito direttamente nei confronti dell'erario.
  Tale modalità scongiura in partenza l'eventualità che il contribuente non possa fruire del credito d'imposta per incapienza, così come debbano essere versate le rate nell'attesa che il credito di imposta maturi in dichiarazione dei redditi.
  Tale innovativo meccanismo, oltre a consentire un'ottimale gestione dei flussi di cassa finalizzati al ristoro dei danni subiti a seguito di eventi calamitosi di rilievo nazionale, consente anche un capillare e totale controllo dei flussi dei pagamenti, che transitano al 100 per cento in modo tracciabile dagli istituti di credito direttamente ai fornitori/realizzatori degli interventi, previa validazione da parte degli uffici comunali e regionali.
  Il dispositivo, normato dalla legge di stabilità 2016, è stato completato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, che ha stabilito criteri e massimali dei contributi concedibili, e successivamente dalle ordinanze di protezione civile adottate in sua attuazione, una per ciascuna Regione interessata.
  Per quanto riguarda le attività economiche, in particolare, si evidenzia che il procedimento prescelto ed attuato, risulta perfettamente compatibile con i limiti previsti dall'articolo 50 del Regolamento dell'Unione Europea n. 651/2014, in base al quale questi benefìci sono dichiarati compatibili con le regole comunitarie in materia d aiuti di stato e sono esclusi dall'obbligo di notifica.
  Il procedimento di cui trattasi costituisce la prima attuazione della riforma introdotta nell'autunno 2013, quando si è proceduto all'istituzione del Fondo per le Emergenze Nazionali ed è stato compiutamente disciplinato il percorso di ricognizione dei fabbisogni di danno ai settori pubblico, privato (abitativo) e economico-produttivo e il successivo procedimento di riconoscimento di misure contributive.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

disastro naturale

detrazione fiscale

consiglio dei ministri