ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/09538

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 677 del 21/09/2016
Firmatari
Primo firmatario: SAVINO SANDRA
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 21/09/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DI STEFANO FABRIZIO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 21/09/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 21/09/2016
Stato iter:
22/09/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 22/09/2016
Resoconto DI STEFANO FABRIZIO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 22/09/2016
Resoconto ZANETTI ENRICO ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
REPLICA 22/09/2016
Resoconto DI STEFANO FABRIZIO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 22/09/2016

SVOLTO IL 22/09/2016

CONCLUSO IL 22/09/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-09538
presentato da
SAVINO Sandra
testo di
Mercoledì 21 settembre 2016, seduta n. 677

   SANDRA SAVINO e FABRIZIO DI STEFANO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 5 settembre 2014, notificato il 19 settembre 2014, la Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti s.p.a è stata sottoposta ad amministrazione straordinaria, il commissariamento non era determinato da deficit patrimoniale (gravi perdite del patrimonio, ai sensi dell'articolo 70, lettera b), del TUB), bensì da asserite gravi irregolarità nell'amministrazione e gravi violazioni normative (articolo 70, lettera a), del TUB);
   il Ministro interrogato emetteva il provvedimento in un lasso temporale di circa 24 ore dal momento in cui gli perveniva la proposta del Governatore della Banca d'Italia, senza, ad avviso degli interroganti, aver espletato adeguata istruttoria e nonostante fosse chiamato ad emettere un atto assolutamente discrezionale, e motivava mediante semplice rinvio alla proposta stessa, recepita, quindi, acriticamente;
   il decreto, di appena 9 righe tra preambolo e statuizione, veniva impugnato davanti alla magistratura amministrativa, unitamente agli atti antecedenti e successivi; da notizie pervenute agli interroganti le questioni sono ancora sub iudice e devono essere quindi definite;
   la Banca d'Italia nominava durante la gestione commissariale ben tre commissari: nello specifico il signor Riccardo Sora, successivamente sostituito dal signor Salvatore Immordino e dal signor Francesco Bochicchio;
   con provvedimento datato 21 novembre 2015, approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze con decreto del 22 novembre 2015, la Banca d'Italia disponeva, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 180 del 2015, l'avvio della risoluzione della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti s.p.a. (oltre che della Banca delle Marche, della Banca Popolare dell'Etruria e della Cassa di Risparmio della Provincia di Ferrara);
   il programma di attuazione della risoluzione prevedeva l'adozione di una serie di misure, tra cui la sottoposizione della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti s.p.a., in amministrazione straordinaria, a risoluzione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, con conseguente chiusura della procedura di amministrazione straordinaria in essere e cessazione degli incarichi dei commissari straordinari e del comitato di sorveglianza, nonché la disposizione della permanenza in carica presso la banca in risoluzione dell'alta dirigenza;
   il medesimo programma prevedeva altresì a nomina del commissario speciale e dei membri del comitato di sorveglianze della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti s.p.a., in risoluzione, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, i cui atti tengono luogo di quelli dei competenti organi sociali degli azionisti e dei titolari di altre partecipazioni, con conseguente sospensione dei diritti di voto in assemblea e degli altri diritti derivanti da partecipazioni che consentono di influire sulla banca;
   nel programma è stata prevista anche la riduzione integrale delle riserve e del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2, computabili nei fondi propri, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, comma 1, lettera b), e dell'articolo 52, comma 1, lettera a), punti i) e iii), richiamato dall'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, al fine di assicurare la copertura di una parte delle perdite quantificate sulla base delle risultanze delle valutazioni provvisorie di cui all'articolo 5 del medesimo decreto;
   il provvedimento sopra citato prevedeva l'adozione dello statuto della banca ponte (ente ponte), con l'obiettivo di una sua collocazione sul mercato; l'approvazione della strategia e del profilo di rischio; la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, l'approvazione dell'attribuzione delle deleghe e delle remunerazioni; l'individuazione delle eventuali restrizioni all'attività dell'ente ponte ai sensi dell'articolo 42, comma 3, lettera 4, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;
   è stata altresì stabilita la cessione dell'azienda da parte della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti s.p.a, in risoluzione, all'ente ponte «Nuova Cassa di Risparmio di Chieti s.p.a.», ai sensi dell'articolo 43, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; restano esclusi dalla cessione i debiti subordinati non computabili nei fondi propri emessi dalla banca in risoluzione; il capitale sociale dell'ente ponte è detenuto dalla Banca d'Italia a valere sul patrimonio autonomo del fondo di risoluzione;
   il programma ha previsto la costituzione di una: «società veicolo» per la gestione delle attività, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, con capitale sociale detenuto dalla Banca d'Italia a valere sul patrimonio autonomo del fondo di risoluzione, l'approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto della società, della strategia e del profilo di rischio, la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo della società nonché l'approvazione dell'attribuzione delle deleghe e delle remunerazioni;
   è stata stabilita la cessione alla «società veicolo» per la gestione delle attività delle sofferenze detenute dall'ente ponte, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; e la proposta di sottoposizione della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti s.p.a., in risoluzione, a liquidazione coatta amministrativa;
   con decreto del 9 dicembre 2015 il Ministro dell'economia e delle finanze, recependo la proposta della risoluzione appena citata, sottoponeva la Cassa di Risparmio di Chieti s.p.a a liquidazione coatta amministrativa;
   l'articolo 1, comma 854, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge stabilità 2016) ha abrogato il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183 («salvabanche»);
   nel biennio precedente il commissariamento la Banca è stata sottoposta a due ispezioni da parte della autorità di vigilanza, la prima ha riguardato il periodo dal 4 aprile 2012 al 30 giugno 2012, e la seconda il periodo dal 20 febbraio 2014 al 20 maggio 2014;
   nel corso degli accertamenti ispettivi del 2012, ed a conclusione di quelli del 2014, il Consiglio di amministrazione ha recepito integralmente e per importi superiori le indicazioni dei teams ispettivi in tema di rettifiche/svalutazioni su crediti;
   nonostante le ingenti rettifiche effettuate a conto economico, il core tier one della banca, a quanto risulta agli interroganti ha evidenziato una crescita costante a partire dal 6,90 per cento riferito all'esercizio 2010 sino ad attestarsi all'8,80 per cento dal 31 dicembre 2013, registrando in questo modo un dato più che adeguato rispetto alle disposizioni della vigilanza in materia;
   alla data del 30 giugno 2014, recepiti tutti gli accantonamenti indicati dagli ispettori e quantificabili in oltre euro 60 milioni di euro, il livello del rapporto in parola ammontava al 8,37 per cento, dato questo anche ben superiore ai minimi regolamentari prefissati dalla Banca d'Italia;
   nel momento, dunque, in cui è stata disposta l'amministrazione straordinaria, la Banca era in una situazione patrimoniale, di redditività e di liquidità assolutamente adeguata, tanto è vero che non è stata commissariata per deficit patrimoniale, né tanto meno è stato dichiarato il deficit patrimoniale durante la gestione commissariale;
   come sin qui esposto, ad avviso degli interroganti, è pertanto ragionevole ritenere che la Carichieti sia stata accumunata alle altre tre banche «salvate» con l'ormai famoso decreto «salva banche», stanti a quelli che gli interroganti giudicano le inopinate e trasmodanti rettifiche su crediti operate dai commissari che hanno portato ad una copertura del «monte sofferenze» non paragonabile ad alcuna azienda concorrente;
   tali perdite, congiuntamente ad altre svalutazioni inopinate dell'attivo della banca, hanno prodotto l'azzeramento del valore delle azioni e delle obbligazioni subordinate; pertanto, è da ritenersi, ad avviso degli interroganti, che l'ammontare così elevato delle rettifiche su crediti operate dalla gestione commissariale, di fatto sia stato funzionale esclusivamente al collocamento sul mercato della banca a scapito della fondazione proprietaria ma soprattutto del territorio;
   i commissari straordinari hanno fornito una situazione contabile della banca al 30 settembre 2015 (solo 40 giorni prima della risoluzione), evidenziante un patrimonio netto positivo di euro 68 milioni, nonostante le ingenti rettifiche effettuate nell'arco della gestione commissariale;
   la Cassa è stata sempre adempiente nei confronti delle proprie controparti, procedendo addirittura, a quanto è dato sapere, al rimborso di obbligazioni subordinate sino alla data di avvio della risoluzione;
   il tribunale di Chieti, con sentenza del 14 luglio 2016, ha dichiarato lo stato d'insolvenza della banca messa in liquidazione coatta amministrativa, evidenziando che la situazione al 30 giugno 2014 raccoglie le rettifiche del disciolto consiglio di amministrazione della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti in ottemperanza ai rilievi formulati nel corso degli accertamenti ispettivi della Banca d'Italia, di cui danno atto i funzionari dell'organo di vigilanza;
   in merito alle valutazioni operate dagli organi commissariali con riferimento alle svalutazioni su crediti, va osservato che le richieste formulate dal tribunale (concernenti le delibere commissariali sulle svalutazioni effettuate e le proposte di svalutazione sottoposte alla valutazione commissariale) a quanto consta agli interroganti sono rimaste sostanzialmente e significativamente inevase;
   nella sentenza sopra citata è altresì sottolineato il fatto che negli atti non vi sono elementi che consentono di affermare l'esistenza di uno stato d'insolvenza al momento dell'avvio della risoluzione, insolvenza manifestatasi solo al momento dell'emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa scaturita da rettifiche di valore di crediti di cui non è stata data alcuna giustificazione –:
   se, alla luce di quanto esposto e delle numerose anomalie riscontrate, in particolare in seguito alla sentenza del tribunale di Chieti riportata in premessa, il Ministro interrogato non ritenga necessario chiarire le effettive motivazioni che hanno portato al commissariamento della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti s.p.a., e quali iniziative di competenza intenda predisporre, anche alla luce dei dubbi sollevati dal tribunale sull'operato degli organi preposti, per tutelare risparmiatori e azionisti di Carichieti, e, più in generale, provvedere al pieno ristoro di coloro che hanno investito in modo inconsapevole i propri risparmi in strumenti finanziari subordinati emessi dall'istituto citato. (5-09538)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 22 settembre 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-09538

  Con l'interrogazione immediata in Commissione l'On. Savino ed altri chiedono chiarimenti riguardo alla situazione della Cassa di Risparmio della provincia di Chieti. In particolare, l'interrogante chiede di «chiarire le motivazioni che hanno portato al commissariamento» della banca.
  Al riguardo va preliminarmente osservato che la Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti è stata posta in amministrazione straordinaria con decreto ministeriale del 5 settembre 2014, su proposta della Banca d'Italia, per gravi irregolarità nell'amministrazione e gravi violazioni normative emerse a seguito degli accertamenti ispettivi di vigilanza condotti nel 2014.
  In particolare, l'ispezione aveva evidenziato la persistenza di un assetto di governance che, trascurando i segnali di marcato deterioramento del portafoglio crediti, si dimostrava incapace di condurre l'azienda nel rispetto dei canoni della sana e prudente gestione e di assicurare autonomia di giudizio dal socio di maggioranza.
  L'azione di accertamento condotta dagli Organi straordinari aveva confermato le gravi irregolarità poste alla base del commissariamento e aveva evidenziato l'aggravamento dei profili tecnici della banca, con particolare riferimento al portafoglio creditizio, che aveva determinato significative perdite patrimoniali.
  I Commissari straordinari, tenuto conto dell'incapacità del socio di maggioranza di fronteggiare finanziariamente la soluzione della crisi, avevano avviato iniziative volte ad ottenere un intervento da parte del socio di minoranza o di un altro intermediario in grado di ripatrimonializzare la banca e assicurare la necessaria discontinuità con la passata gestione ma tutti gli interventi di mercato perseguiti non erano risultati percorribili.
  Con riferimento alla determinazione del prezzo di trasferimento delle sofferenze, si osserva che la valutazione provvisoria si è discostata dalle ordinarie prassi contabili ed è stata effettuata – a seguito di un intenso confronto con la Commissione Europea, – sulla base dei criteri previsti dalla BRRD e di quanto indicato, ai fini dei rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, nella Comunicazione della Commissione Europea del 25 febbraio 2009 (2009/C 72/01). In particolare, nel corso delle interlocuzioni con la Commissione, questa ha indicato come unica soluzione, accettabile, in quanto approssimativa del «valore economico reale» di cessione delle sofferenze, una valutazione dei crediti collateralizzati pari al 25 per cento dell'importo erogato e di quelli non collateralizzati pari all'8 per cento.
  Alla valutazione provvisoria ha fatto seguito quella definitiva condotta da un esperto indipendente ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del citato decreto legislativo n. 180 del 2015, che ha evidenziato complessivamente maggiori perdite rispetto a quelle rilevate in via provvisoria dall'Autorità di Risoluzione.
  Per quanto attiene la situazione patrimoniale e contabile della CariChieti «al momento dell'approvazione della relazione semestrale 2015», si rileva, in via generale, che il periodo dell'amministrazione straordinaria costituisce un unico esercizio contabile al termine del quale i Commissari straordinari redigono – ai sensi dell'articolo 75 del TUB – il bilancio finale, che viene presentato alla Banca d'Italia per l'approvazione e pubblicato nei modi di legge, il bilancio finale dell'amministrazione straordinaria della CariChieti è stato approvato dalla Banca d'Italia lo scorso 8 giugno.
  In tale contesto, relativamente alla situazione patrimoniale della banca prima dell'avvio della risoluzione, va fatto presente che il patrimonio della banca al 30 settembre 2015, a base della valutazione provvisoria condotta dalla Banca d'Italia, benché positivo, evidenziava un elevato deficit rispetto ai requisiti prudenziali minimi, principalmente a causa delle rettifiche su crediti emerse a seguito dell'attività di accertamento della situazione aziendale condotta dai Commissari straordinari.
  Infine, va sottolineato che in merito alla valutazione del portafoglio crediti effettuata dai medesimi, la stessa è stata condotta secondo le politiche creditizie della banca, come riviste dai Commissari nel corso della procedura e in conformità con i principi contabili internazionali.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

risoluzione

banca

retribuzione del lavoro