ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09517

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 677 del 21/09/2016
Abbinamenti
Atto 5/09536 abbinato in data 29/09/2016
Firmatari
Primo firmatario: BERNARDO MAURIZIO
Gruppo: AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Data firma: 21/09/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PELILLO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 21/09/2016
PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 21/09/2016
SAVINO SANDRA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 21/09/2016
LAFFRANCO PIETRO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 21/09/2016
BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 21/09/2016
GEBHARD RENATE MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 21/09/2016
SOTTANELLI GIULIO CESARE MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 21/09/2016
PAGANO ALESSANDRO AREA POPOLARE (NCD-UDC) 21/09/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 21/09/2016
Stato iter:
29/09/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 29/09/2016
Resoconto DE MICHELI PAOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 29/09/2016
Resoconto BERNARDO MAURIZIO AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 21/09/2016

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 29/09/2016

DISCUSSIONE IL 29/09/2016

SVOLTO IL 29/09/2016

CONCLUSO IL 29/09/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09517
presentato da
BERNARDO Maurizio
testo di
Mercoledì 21 settembre 2016, seduta n. 677

   BERNARDO, PELILLO, PAGLIA, SANDRA SAVINO, LAFFRANCO, BUSIN, GEBHARD, SOTTANELLI e PAGANO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   i commi da 855 a 861 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) istituiscono e disciplinano il fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazione in favore di investitori che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 183 del 2015, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalle quattro banche poste in risoluzione (Banca delle Marche, Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di risparmio di Ferrara e Cassa di risparmio della provincia di Chieti);
   in particolare, il comma 857 prevede che, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge di stabilità 2016, sono definiti: le modalità di gestione del fondo; le modalità e condizioni di accesso al fondo stesso; i criteri di quantificazione delle prestazioni; le procedure da esperire, che possono essere anche di natura arbitrale;
   inoltre, il comma 859 stabilisce, nei casi di ricorso a procedura arbitrale, che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari sono nominati gli arbitri;
   il termine di 180 giorni di cui al citato comma 857 è scaduto, senza che al momento siano stati emanati i predetti decreti del Ministro dell'economia e delle finanze;
   con il decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, sono stati previsti ulteriori spazi di tutela, consentendo ai clienti che ha o acquistato le obbligazioni subordinate delle quattro banche entro il 12 giugno 2014 – data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea della «Direttiva BRRD» di optare per un indennizzo automatico, alternativo alla procedura arbitrale;
   l'indennizzo automatico, il cui importo è forfetario e pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari detenuti alla data di risoluzione delle banche in liquidazione, al netto di oneri e spese connessi alle operazioni di acquisto e della differenza, se positiva, tra rendimenti ottenuti e tasso sui Btp, può essere richiesto entro il 30 dicembre 2016, al ricorrere di almeno una fra due condizioni definite, di carattere patrimoniale e reddituale;
   l'assenza del decreto attuativo in materia di ricorso alle procedure arbitrali, tuttavia, sta generando incertezza tra gli investitori, che non hanno a disposizione i dovuti elementi informativi per scegliere fra l'indennizzo forfettario, sicuramente più celere e certo, e la procedura arbitrale, che potrebbe eventualmente garantire un rimborso superiore all'80 per cento  –:
   quale sia la tempistica per l'adozione dei decreti ministeriali di cui al comma 857 dell'articolo 1 legge n. 208 del 2015, nonché per la definizione della proposta di sua competenza ai fini dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 859 dell'articolo 1 della medesima legge;
   se non ritenga opportune assumere iniziative per prorogare il termine per la presentazione della documentazione per l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario da parte degli investitori, fissato al 30 dicembre 2016 ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59. (5-09517)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 29 settembre 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-09517

  Le interrogazioni a risposta in Commissione n. 5-09517 e n. 5-09536 concernono il Fondo di Solidarietà istituito dall'articolo 1 comma 855 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016) in favore degli investitori che nel novembre 2015 detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalle 4 banche poste in risoluzione.
  In particolare l'onorevole Bernardo e l'onorevole Pesco chiedono di conoscere la tempistica di emanazione dei decreti attuativi della disciplina delle prestazioni in favore degli investitori, con specifico riferimento all'istituzione delle procedure arbitrali.
  In proposito si rende noto che lo schema di regolamento disciplinante la procedura di natura arbitrale di accesso al Fondo di solidarietà, in attuazione dell'articolo 1, comma 857, lettera d), della legge n. 208 del 2015 è stato trasmesso in data 20 settembre 2016 al Consiglio di Stato, per il prescritto parere.
  Per quanto riguarda l'ulteriore richiesta degli interroganti relativa alla proroga dei termini di presentazione delle istanze di indennizzo diretto, al momento, non sembra necessaria una sua estensione.
  Per quanto riguarda invece la richiesta dell'on. Pesco di modificare i criteri di accesso agli indennizzi automatici previsti da tale fondo, individuati dall'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 30 giugno 2016, estendendo la possibilità di accedervi anche ai soggetti che hanno investito in titoli obbligazionari attraverso altri operatori, si riporta quanto già comunicato dal Ministro Padoan durante la seduta di Question Time in Aula Camera della scorsa settimana e cioè che la scelta legislativa di limitare l'accesso al rimborso automatico solo per gli investitori che hanno acquistato i titoli direttamente dalle banche poi messe in liquidazione, escludendo, invece, coloro che avevano fatto lo stesso investimento, ma tramite altri intermediari, è dovuta alla necessità di assicurare la compatibilità del meccanismo di rimborso con la disciplina dell'Unione europea sul risanamento e sulla risoluzione delle banche e con le norme del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sul divieto di aiuti di Stato.
  Ciò premesso, tra le condizioni per riconoscere il ristoro a favore degli investitori vi è quella della intervenuta violazione delle regole di condotta relative alla vendita degli strumenti finanziari, accertata quanto meno tramite ragionevoli e solidi indici presuntivi.
  Si è comunque ritenuto, anche sulla scorta di preventive interlocuzioni con gli uffici della Commissione europea, di isti- tuire il fondo e di limitarne la fruizione ai soli risparmiatori che hanno acquistato strumenti finanziari dalle banche risolte in considerazione della incapienza delle stesse.
  Del tutto differente è naturalmente la situazione di coloro, richiamati dagli onorevoli interroganti, che hanno acquistato da altri intermediari capienti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

risoluzione

indennizzo

banca