ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09483

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 673 del 15/09/2016
Firmatari
Primo firmatario: RIZZO GIANLUCA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 15/09/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FRUSONE LUCA MOVIMENTO 5 STELLE 15/09/2016
BASILIO TATIANA MOVIMENTO 5 STELLE 15/09/2016
CORDA EMANUELA MOVIMENTO 5 STELLE 15/09/2016
TOFALO ANGELO MOVIMENTO 5 STELLE 15/09/2016
BERNINI PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 15/09/2016


Commissione assegnataria
Commissione: IV COMMISSIONE (DIFESA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 15/09/2016
Stato iter:
18/05/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 18/05/2017
Resoconto ALFANO GIOACCHINO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (DIFESA)
 
REPLICA 18/05/2017
Resoconto RIZZO GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 15/09/2016

DISCUSSIONE IL 18/05/2017

SVOLTO IL 18/05/2017

CONCLUSO IL 18/05/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09483
presentato da
RIZZO Gianluca
testo di
Giovedì 15 settembre 2016, seduta n. 673

   RIZZO, FRUSONE, BASILIO, CORDA, TOFALO e PAOLO BERNINI. — Al Ministro della difesa . — Per sapere – premesso che:
   la legge n. 86 del 26 marzo 2001, all'articolo 3, fissava «ab origine» i criteri generali a cui attenersi per sospendere la disciplina generale in materia di orario 1 di lavoro ed i connessi «istituti» nel caso il personale militare venisse impegnato in esercitazioni ed operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro a condizioni che tali attività si protraessero senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore, demandando la determinazione di tali esercitazioni ed operazioni al capo di Stato Maggiore della Difesa, ai Capi di Stato Maggiore delle singole Forze armate e ai comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza; 
   in ottemperanza alla norma sancita dalla legge n. 86 del 2001, questa fattispecie di compenso viene inserito nel decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002, all'articolo 9, introducendo di fatto l'istituto del compenso forfettario d'impiego (CFI) all'interno di quelle norme meglio conosciute come «contratto» del comparto difesa. Nel decreto del Presidente della Repubblica appena citato, in aggiunta al dovere di restare «...oltre il normale orario di lavoro...», viene inserito «...l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa o nell'area dell'esercitazione». Tale ulteriore obbligo sembra comprensibile per poter affermare che la esercitazione/operazione sia caratterizzata da particolari condizioni di impiego. Infatti, senza tale vincolo la mera attività aggiuntiva con rientro presso le proprie dimore non si potrebbe definire «particolari condizioni di impiego» e quindi si potrebbe semplicemente compensare l'attività con il ricorso all'uso dello straordinario e/o recupero compensativo;
   sono stati portati all'attenzione degli interroganti diversi casi in cui emergerebbe che il vincolo dettato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002, che impone di restare all'interno dell'area di esercitazione, venga totalmente disatteso e il personale viene compensato con un gettone CFI in ragione dello straordinario e/o recupero compensativo;
   la stessa esercitazione/operazione non dovrebbe ricadere nella gestione del CFI poiché manca uno dei presupposti essenziali imposti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 463 del 2002: «caratterizzate da particolari condizioni di impiego»;
   nella normativa di F.A. (SMA-ORD-032) si considera ammissibile il rientro a casa dopo solo qualche ora di straordinario, adducendo come giustificativo la possibile carenza di strutture apposite per l'alloggio del personale. Si capisce il problema di carenza di alloggi, ma non si capisce perché sprecare questi fondi per attività che si possono gestire in regime di straordinario/recupero in assenza del vincolo imposto da dal decreto del Presidente della Repubblica 163 del 2002 di restare in sede –:
   se il Ministro intenda avviare una verifica dell'utilizzo del CFI con particolare riferimento al vincolo di dover restare presso l'area di esercitazione come vincolo imprescindibile per la sua corresponsione;
   se, qualora si riscontrassero abusi nell'elargizione del CFI, l'amministrazione intenda procedere al recupero delle somme di tutti i CFI compensati a coloro che rientravano alla propria dimora/residenza, sostituendolo e conguagliandolo con lo straordinario/recupero ore che sarebbe spettato. (5-09483)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 18 maggio 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione IV (Difesa)
5-09483

  L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, nel dare attuazione alla legge n. 86 del 2001, ha previsto, a decorrere dal 1o gennaio 2003, l'istituzione del compenso forfettario d'impiego, da corrispondere in misura fissa giornaliera in sostituzione degli istituti connessi con l'orario di lavoro.
  Tale norma, in particolare, statuisce più dettagliatamente che il predetto compenso sia corrisposto al personale impegnato in esercitazioni od in operazioni militari, caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa o nell'area di esercitazione.
  Lo Stato Maggiore della Difesa, al fine di fornire indirizzi conformi tra le Forze armate, con circolare del 16 gennaio 2012, ha definito le modalità applicative del compenso forfettario d'impiego.
  Nello specifico, il documento definisce testualmente che: «L'obbligo, previsto dalla norma istitutiva del compenso, di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa o nell'area di esercitazione, deve intendersi quale effettiva presenza del personale. La condizione di “disponibilità” non può essere assimilata alla reperibilità – connessa e regolata dai decreti sullo straordinario – che si pone al di fuori dell'attività di servizio. Conseguentemente, anche le aree individuate per il recupero psicofisico, devono essere comprese nell'area dell'operazione ed opportunamente indicate nell'ordine di operazioni».
  Al riguardo, lo stesso SMD aveva già chiarito che «qualora sia prevista la possibilità di comprendere la casa di civile abitazione nell'area di esercitazione per effettuare il previsto recupero psico-fisico, siano espressamente indicati in modo circostanziato i motivi di carattere eccezionale per i quali è stata prevista una deroga alle disposizioni a carattere generale».
  In armonia con quanto sopra, lo Stato Maggiore dell'Aeronautica ha emanato la direttiva SMA, citata dall'interrogante, ove viene previsto, fra l'altro, che l'Ordine di operazioni (da emanare per ciascuna operazione/esercitazione a cura dell'Autorità competente) debba definire analiticamente per ciascuna esigenza l'area dove viene svolta l'attività ed il luogo ove il personale debba effettuare il previsto periodo di recupero psico-fisico.
  In particolare, viene altresì evidenziato che la sistemazione logistica del personale deve essere prioritariamente prevista all'interno di aree protette, siano esse fisse o già esistenti oppure mobili da creare sul posto con appositi equipaggiamenti.
  Da quanto argomentato, pertanto, emerge che le disposizioni di dettaglio emanate dalla Forza armata sono conformi alla normativa vigente e alle linee di indirizzo emanate in materia dallo Stato Maggiore della Difesa, risultando altresì rispettato il vincolo della permanenza nell'area dell'esercitazione ancorché in alloggiamenti diversi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

ore straordinarie

orario di lavoro

personale militare