ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/09448

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 671 del 13/09/2016
Firmatari
Primo firmatario: SISTO FRANCESCO PAOLO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 13/09/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SQUERI LUCA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 13/09/2016


Commissione assegnataria
Commissione: I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 13/09/2016
Stato iter:
14/09/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 14/09/2016
Resoconto SQUERI LUCA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 14/09/2016
Resoconto MANZIONE DOMENICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
 
REPLICA 14/09/2016
Resoconto SQUERI LUCA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 14/09/2016

SVOLTO IL 14/09/2016

CONCLUSO IL 14/09/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-09448
presentato da
SISTO Francesco Paolo
testo di
Martedì 13 settembre 2016, seduta n. 671

   SISTO e SQUERI. — Al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   in un articolo pubblicato su « Liberoquotidiano.it» il 3 luglio 2015, relativo al comune di Basiglio, veniva riportata la vicenda concernente lo Sporting club Milano 3;
   alcuni consiglieri comunali hanno evidenziato e circostanziato, sia alla procura regionale della Corte dei conti della regione Lombardia, che all'Anac che: in data 20 maggio 2014 veniva effettuata comunicazione di opere di manutenzione straordinaria del complesso immobiliare denominato «Sporting Milano 3» (di circa 40.000 metri quadri), dichiarando di dover solo eseguire demolizioni di tavolati collocati al piano terra, e indicando quale impresa esecutrice i lavori edili la Ausengineering s.r.l., composta anche da soci che fanno parte de «L'immobiliare Sporting Spa», proprietaria dell'immobile in argomento;
   in data 1o agosto 2014, veniva presentata una variante alla comunicazione di opere di manutenzione straordinaria ed in data 14 novembre 2014, con segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a.) veniva dichiarata la «demolizione e costruzione di tavolati interni divisori con conseguente modifica dell'assetto distributivo dei piani interrato, rialzato e primo, formazione di controsoffittature per alloggiamento impianti, chiusura fori solai dei vani scala in demolizione e formazione nuovo vano scala». Intervento non «subordinato alla corresponsione del contributo di costruzione»;
   il responsabile unico del settore tecnico del comune di Basiglio chiedeva parere legale, che invece rendeva opinione di indirizzo diverso, nel senso che gli interventi in esecuzione erano soggetti al pagamento di oneri di urbanizzazione in quanto prevedevano cambi di destinazione d'uso dell'immobile in contrasto col piano di governo del territorio vigente;
   a tale parere è seguita una riunione nella casa comunale, in data 12 marzo 2015 alle ore 17,00, con presenti per l'amministrazione comunale: il responsabile unico dell'ufficio tecnico, il segretario comunale, il geometra dell'ufficio tecnico, l'assessore all'urbanistica, il sindaco Eugenio Patrone, l'avvocato che aveva redatto il parere per l'amministrazione. Per la controparte erano presenti: un rappresentante dello Sporting Milano 3 spa, l'avvocato della proprietà Sporting Milano 3 spa, un consulente dello Sporting Milano 3 (futuro dirigente responsabile del settore urbanistica ed edilizia privata dell'ufficio tecnico del comune di Basiglio) e il futuro direttore della gestione Sporting Milano 3;
   un consigliere comunale effettuava richiesta di accesso agli atti, indirizzando il sindaco e il responsabile unico dell'ufficio tecnico ad effettuare i dovuti controlli stante l'anomalia consistente nella «importanza» dei lavori in esecuzione rispetto ai titoli abilitativi richiesti dall'esecutore i medesimi, e affinché rispondessero alla formale interrogazione del 16 marzo 2015, nella quale venivano segnalati eventuali abusi, senza ottenerne il dovuto riscontro ai sensi di legge;
   il responsabile unico dell'ufficio tecnico, architetto Federica Donati, successivamente alle diffide, si attivava per quanto di competenza e chiedeva ad Ausengineering, oltre che al rappresentante la proprietà Sporting Milano 3 ed al direttore dei lavori, di effettuare un sopralluogo in cantiere, vedendosene sempre negare l'accesso (come si evince dalla ordinanza di sospensione dei lavori in seguito adottata), e risolvendosi a farne sopralluogo dall'esterno ove, pure, riusciva ad avvedersi di probabili abusi edilizi commessi;
   in data 18 marzo 2015, immediatamente dopo la notifica dell'ordinanza di sospensione dei lavori, la giunta comunale deliberava il riassetto degli uffici del comune, determinando la destituzione del vecchio dirigente in favore del consulente di parte della proprietà dello Sporting Milano 3. L'ex consulente dello «Sporting Milano 3» (ora dirigente del comune), a soli tre giorni dall'assunzione dell'incarico di responsabile dell'edilizia privata e dell'urbanistica dell'ufficio tecnico del comune di Basiglio, emetteva ordinanza di revoca della sospensione dei lavori, senza che però questa ordinanza, a quanto consta agli interroganti, venisse «numerata e pubblicata», seppur risultasse protocollata in data 27 marzo 2015 (n. 0003439 alle ore 13.12 del protocollo del comune di Basiglio) ad uffici chiusi;
   i consiglieri comunali del comune di Basiglio, appresa la notizia e constatato che i lavori sospesi erano intanto ripresi in data 30 marzo 2015, chiedevano agli uffici preposti del comune di effettuare verifica dell'esecuzione dell'ordinanza di sospensione lavori per poi chiedere, in data 1o aprile 2015, tutta la documentazione inerente alla eventuale emissione della ordinanza di revoca della sospensione dei lavori. Non avendo riscontri e vedendo che i lavori di ristrutturazione dello «Sporting Milano 3» proseguivano, chiedevano ancora, in data 2 aprile 2015, al responsabile della prevenzione e della corruzione del comune, dottoressa Flavia Ragosta, alla polizia locale ed alla locale stazione dei carabinieri, la verifica dell'esecuzione dell'ordinanza di sospensione, unica ordinanza vigente, pubblicata all'albo pretorio on line e per cui nota al pubblico;
   il responsabile del settore polizia locale rispondeva che non erano stati effettuati specifici interventi di controllo nel periodo indicato nelle due segnalazioni, perché espressamente informato della possibilità della prosecuzione dei lavori in area Sporting. Il comandante della polizia locale di Basiglio, in vigenza di ordinanza di sospensione dei lavori allo Sporting emessa dal comune di Basiglio, dichiarava in sostanza di esser stato espressamente informato della possibilità della prosecuzione dei lavori (allo Sporting), senza però specificare da chi ed a mezzo di quale atto formale assunto dall'amministrazione;
   in data 3 aprile 2015 veniva pubblicata dal comune di Basiglio un'altra ordinanza di revoca della sospensione dei lavori in questione (numerata al n. 11, del 3 aprile 2015, del registro delle ordinanze comunali del comune di Basiglio), l'unica presente sulla schermata della pagina dell'albo pretorio on line del sito del comune di Basiglio, ove vengono pubblicati i provvedimenti dell'ente. Tutto ciò generava un lasso di tempo, tra il 27 marzo ed il 3 aprile 2015, nell'ambito del quale un'ordinanza di sospensione dei lavori legittimamente adottata dal comune di Basiglio non veniva rispettata;
   sussiste discordanza tra la verbalizzazione del comandante della polizia locale che riportava di non aver fatto accesso all'area di cantiere e quanto dichiarato dall'ingegner Guadagnolo (ex consulente dello Sporting/Ausengineering), nella sua qualità di nuovo responsabile del settore urbanistica ed edilizia, che riportava a verbale d'aver fatto accesso al cantiere ed all'immobile in tutti i suoi piani di concerto con il comandante della polizia locale. Pertanto, sulla base del contrastato verbale di sopralluogo, è stata emessa revoca della ordinanza di sospensione lavori per abusi edilizi. Quindi, l'eccessiva urgenza con la quale l'ufficio competente nel settore urbanistica e territorio, il cui responsabile è l'ex consulente dello Sporting/Ausengineering, sottoponeva alle commissioni preposte la variante al piano di governo del territorio, che ha per oggetto aumenti volumetrici e variazioni di destinazione d'uso di parte dello Sporting, ad avviso degli interroganti si spiegava in relazione alla sottoposizione al consiglio comunale della variante al piano di governo del territorio vigente (che poi verrà effettivamente approvata). E l'approvazione di una variante al piano di governo del territorio di tal fatta, in assenza di certezza di effettiva verifica che lo stato dei luoghi e dell'immobile, soprattutto all'interno, oggi sia conforme alla scia presentata a suo tempo, e quindi non presenti difformità, palesemente consisteva a parere dell'interrogante in una sanatoria di dubbia legittimità dei presumibili abusi edilizi realizzati;
   è stata denunciata l'irritualità delle procedure al responsabile per la prevenzione della corruzione del comune di Basiglio, dottoressa Flavia Ragosta, con l'invito a prendere i dovuti provvedimenti, ottenendo riscontro alcuno la medesima comunicazione è stata inviata anche al prefetto di Milano;
   in data 8 maggio 2015 veniva convocato il consiglio comunale del comune di Basiglio (Milano), per il giorno 13 maggio 2015, con all'ordine del giorno la concessione in deroga, ex articolo 40 legge regionale n. 12 del 2005, per il rilascio del permesso a costruire alla società Sporting club Milano 3, e in quella data il consiglio comunale di Basiglio deliberava la concessione della deroga per il rilascio del permesso di costruire alla società Sporting Milano 3 e autorizzava alla sottoscrizione della convenzione il sindaco;
   la commissione «edilizia», come si legge nel verbale della seduta, valutava esclusivamente l'intervento edilizio relativo alle modifiche della sagoma dell'aumento volumetrico e delle nuove destinazioni, escludendo la convenzione con parere favorevole, ma a condizione che «l'organo competente ne definisca, con atto amministrativo che riterrà opportuno, puntualmente l'interesse pubblico». Quindi, la commissione non ha rilevato agli atti l'interesse pubblico necessario ed indispensabile per la concessione della deroga alle norme urbanistiche vigenti per il permesso a costruire convenzionato di cui alla delibera. La commissione «paesaggio», tra i cui componenti figura il progettista delle opere di ristrutturazione dello Sporting, presieduta dal responsabile dell'ufficio tecnico, respinge la richiesta di effettuazione di sopralluogo in cantiere effettuata da un commissario, ma emette a maggioranza parere favorevole sulla pratica in questione;
   la delibera contenente le disposizioni del consiglio comunale è comunque adottata ex articolo 40 legge regionale n. 12 del 2005, e non ex articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, così come modificato dal decreto-legge «sblocca Italia»;
   il decreto «sblocca Italia» pone due condizioni per poter ottenere la deroga agli strumenti urbanistici: l'interesse pubblico (nel caso in questione non accertato) e che il mutamento di destinazione d'uso non comporti un aumento della superficie coperta (nel caso in questione verificatosi);
   il sindaco Eugenio Patrone non ha fatto effettuare sopralluoghi in cantiere, ha disposto l'approvazione della concessione della deroga per il rilascio del permesso a costruire alla società Sporting spa; ha votato a favore della deliberazione;
   il sindaco del comune Eugenio Patrone è azionista dell'immobiliare Sporting Milano 3 spa, che è proprietaria della struttura oggetto dei lavori di riqualificazione per cui è memoria;
   l'Ausengineering è società con sede nel comune di Pieve Emanuele (Milano), e come si apprende dalla stampa, è stata destinataria di un'interdittiva antimafia emessa dal prefetto di Milano perché «collusa con la cosca calabrese Mancuso di Limbadi» (Il Giorno QN), e perché sarebbero documentate frequentazioni dei titolari con uomini del clan (Il Fatto Quotidiano). Tale interdittiva è stata poi revocata dal tribunale amministrativo regionale della regione Lombardia, in quanto giudicata inidonea a sostenere le accuse mosse –:
   di quali elementi disponga il Ministro interrogato in relazione a quanto sopra esposto e se, alla revoca da parte del T.A.R. Lombardia dell'interdittiva antimafia emessa dal prefetto di Milano nei confronti dell'Ausengineering e delle altre imprese oggetto degli stessi provvedimenti nell'ambito degli appalti EXPO, il Ministero dell'interno abbia proposto ricorso al Consiglio di Stato e, in caso di risposta affermativa, quale sia lo stato dei procedimenti. (5-09448)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 14 settembre 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione I (Affari costituzionali)
5-09448
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sciopero

licenza edilizia

lotta contro la criminalita'