ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09270

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 663 del 27/07/2016
Firmatari
Primo firmatario: GRILLO GIULIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 27/07/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BARONI MASSIMO ENRICO MOVIMENTO 5 STELLE 27/07/2016
COLONNESE VEGA MOVIMENTO 5 STELLE 27/07/2016
DI VITA GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 27/07/2016
GIORDANO SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 27/07/2016
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 27/07/2016
MANTERO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 27/07/2016
NESCI DALILA MOVIMENTO 5 STELLE 27/07/2016


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 27/07/2016
Stato iter:
20/09/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 20/09/2016
Resoconto DE FILIPPO VITO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 20/09/2016
Resoconto GRILLO GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 27/07/2016

DISCUSSIONE IL 20/09/2016

SVOLTO IL 20/09/2016

CONCLUSO IL 20/09/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09270
presentato da
GRILLO Giulia
testo di
Mercoledì 27 luglio 2016, seduta n. 663

   GRILLO, BARONI, COLONNESE, DI VITA, SILVIA GIORDANO, LOREFICE, MANTERO e NESCI. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (cosiddetto Cresci Italia), convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha previsto l'espletamento di un concorso straordinario per titoli al fine di favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, nonché al fine di favorire le procedure per l'apertura di nuovi sedi farmaceutiche e per garantire al contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico;
   all'articolo 11, comma 3, della legge 24 marzo 2012 n. 27, è fatto obbligo alle regioni di assicura e, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge 24 marzo 2012, n. 27, la conclusione del concorso straordinario e l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili di cui al comma 2 del citato articolo e di quelle vacanti;
   ad oggi alcune regioni sono ferme ancora alla fase della graduatoria provvisoria, mentre altre hanno già assegnato le sedi farmaceutiche di nuova apertura;
   al fine di garantire l'uniformità e la trasparenza delle modalità di espletamento delle procedure concorsuali, del concorso straordinario, di cui sopra, il Ministero della salute, in collaborazione con le regioni e le province autonome, ha realizzato una piattaforma tecnologica ed applicativa UNICA per lo svolgimento delle procedure, da mettere a disposizioni delle regioni, delle province autonome e dei candidati, così come previsto dall'articolo 23, comma 12-septiesdecies, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012;
   tale piattaforma impediva l'inserimento di ulteriori titoli una volta raggiunto il punteggio massimo complessivo fissato per tutte le regioni allo stesso modo, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298 «Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del settore farmaceutico»;
   nell'ambito delle procedure concorsuali in questa materia, l'articolo 9 della legge n. 221 del 1968 riconosce una maggiorazione del 40 per cento fino ad un massimo di 6,50 punti ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni;
   il meccanismo della piattaforma si arrestava all'attribuzione di un punteggio massimo pari a 35 (solo per i titoli professionali), uguale per tutte le regioni e per tutti i candidati, impedendo anche ai farmacisti rurali di superare tale limite;
   il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5667 del 14 dicembre 2015, in occasione di un concorso ordinario, per titoli ed esami, svoltosi nella regione Sardegna, nel 2005 (il bando prevedeva la maggiorazione nel limite di punti 6,50 solo a favore dei farmacisti rurali che avessero superato la prova attitudinale) si è pronunciato sulla applicazione dell'articolo 9 della legge n. 221 del 1968, dichiarando l'illegittimità della clausola di quel bando che escludeva la maggiorazione a favore dei rurali, oltre il superamento del punteggio massimo complessivo da attribuirsi per l'attività professionale svolta;
   tale pronuncia ha determinato una situazione di totale incertezza, generando un numero enormi di ricorsi, in quelle regioni in cui la procedura concorsuale non è ancora conclusa;
   ad oggi esiste una situazione di disparità di trattamento, tra le regioni che hanno concluso la procedura e assegnato le sedi e quelle, come la Sicilia, in cui è ancora possibile presentare ricorso per ottenere l'estensione degli effetti della sentenza del Consiglio di Stato anche al concorso straordinario;
   il TAR Palermo con ordinanza cautelare n. 752/2016, ha accolto la prima richiesta di sospensiva da parte di alcuni farmacisti rurali che richiedono di estendere gli effetti della sentenza del Consiglio di Stato anche al concorso straordinario;
   il TAR Palermo, con la citata ordinanza cautelare n. 752/2016, si è espresso nel seguente modo: «ritenuto, a una sommaria valutazione, che: – il ricorso sembrerebbe ammissibile tenuto conto che non sussisteva un onere di immediata impugnazione del bando, non essendo state contestate clausole escludenti; – le censure dedotte appaiono assistite da adeguato fumus boni juris alla luce di quanto condivisibilmente deciso – con riferimento a fattispecie analoga a quella in esame – dalla III sezione del Consiglio di Stato nella sentenza n. 5667 del 14 dicembre 2015. Ritenuto, pertanto, di accogliere l'istanza cautelare ai fini della rideterminazione del punteggio attribuito ai ricorrenti» –:
   se non ritenga che a livello nazionale si siano determinata un'interpretazione non del tutto chiara della normativa per le assegnazioni di nuove farmacie, alla luce di quanto esposto e di quanto contenuto nella sentenza del Consiglio di Stato 5567/2015 e nell'ordinanza del TAR della, regione siciliana 752/2016;
   se non ritenga di assumere iniziative, anche in sede di Conferenza Stato – regioni, per acquisire un quadro dettagliato in relazione all'espletamento del concorso straordinario, per titoli per l'accesso alla titolarità delle farmacie, previsto dal decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 (cosiddetto Cresci Italia), convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
   se non ritenga, per quanto di competenza, di assumere iniziative normative che facciano chiarezza nel merito dell'individuazione dei criteri per assegnare il punteggio ai fini della graduatoria di assegnazione delle sedi farmaceutiche, nell'ambito del concorso straordinario previsto dall'articolo 11 decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e superare le criticità sopracitate. (5-09270)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 20 settembre 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-09270

  Rispondo all'interrogazione in esame riaffrontando un tema, quello dei criteri per assegnare il punteggio per le sedi farmaceutiche nell'ambito del concorso straordinario, già ampiamente discusso, pochi giorni or sono, e portato all'attenzione e sollecitato da altri Onorevoli.
  Mi scuseranno, pertanto, gli interroganti se la risposta che fornirò potrà apparire ripetitiva ma ciò è dettato dalla circostanza che il quadro normativo di riferimento non è mutato; pertanto, anche la risposta alla presente interrogazione sarà analoga a quella già data, appunto, di recente.
  Come già detto, è in corso di svolgimento presso tutte le regioni d'Italia, la procedura concorsuale per l'assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche, prevista dal decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, che utilizza, tra l'altro, al fine di rendere uniformi e trasparenti le modalità di espletamento delle procedure, la piattaforma tecnologica, di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito nella legge n. 135 del 2012, quale strumento operativo unico a disposizione delle regioni, per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, la formazione della graduatoria, sulla base dei punteggi attribuiti dalla Commissione, la scelta delle sedi da parte dei vincitori e l'accettazione o rinuncia della sede assegnata.
  La regione Sardegna, con riferimento alla propria procedura di concorso straordinario, ha formulato una apposita richiesta a questa Amministrazione concernente la applicabilità al concorso in questione del principio statuito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 5667/ 2015, concernente altra procedura concorsuale.
  La predetta sentenza ha dichiarato l'illegittimità della clausola di un quello in questione, che escludeva la maggiorazione a favore dei farmacisti rurali oltre il superamento del punteggio massimo complessivo da attribuirsi per l'attività professionale svolta, per contrasto con una disposizione di legge, in particolare con l'articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221 («Ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari o come direttori o come collaboratori verrà riconosciuta una maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi all'esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50»).
  Tutti i bandi regionali relativi al concorso straordinario in corso fissano il limite del punteggio massimo complessivo da attribuirsi all'attività professionale a 35 punti.
  Detto limite rappresenta il punteggio massimo per l'attività professionale alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298, ove si legge che «Ciascun commissario dispone di 10 punti per la valutazione dei titoli e di 10 punti per la prova attitudinale» e all'articolo 5, commi 1 e 2, del sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dove è specificato che «Per la valutazione dei titoli ogni commissario dispone: a) fino a un massimo di 3 punti per titoli di studio e di carriera; b) fino a un massimo di 7 punti per titoli relativi all'esercizio professionale. Non sono valutabili i periodi di esercizio professionale superiori ai venti anni ed inferiori ad un anno».
  La summenzionata piattaforma informatica, essendo stata implementata sulla base di quanto statuito dai bandi regionali (tutti uguali), non consente l'inserimento di un valore superiore rispetto al punteggio massimo di 35 punti per l'attività professionale.
  Sulla complessa problematica sopra rappresentata, concernente l'applicabilità al concorso straordinario in corso del principio affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza sopra richiamata, sollevata dalla regione Sardegna, ma potenzialmente idonea ad investire tutti i concorsi in corso di espletamento sul territorio nazionale, anche quelli rispetto ai quali è già stata pubblicata una graduatoria, il Ministero della salute, nella giornata di ieri, ha formalizzato la richiesta di parere all'Avvocatura Generale dello Stato – come ricorderete l'intenzione Vi era stata già annunciata la settimana scorsa – al fine di verificare se il principio statuito dal Consiglio di Stato con riferimento ad un concorso ordinario trovi necessariamente applicazione anche al concorso straordinario, tenuto conto che quest'ultimo è stato previsto da una legge speciale (decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012) il cui spirito è quello di favorire l'accesso ai giovani farmacisti (finalità, questa, che sarebbe decisamente disattesa, qualora si attribuisse all'attività professionale già svolta un peso sproporzionato rispetto agli altri punteggi).
  Da ultimo, condivido l'opportunità di addivenire ad una univoca interpretazione della normativa sul tema ed, anzi, ritengo auspicabile una iniziativa, in tal senso, del Parlamento, affinché si giunga ad una interpretazione della norma chiara e, pertanto, inequivocabile, sull'intero territorio nazionale.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

farmacologia

qualificazione professionale

farmacista