ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09255

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 660 del 22/07/2016
Firmatari
Primo firmatario: BRATTI ALESSANDRO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 22/07/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BOLDRINI PAOLA PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2016
BARUFFI DAVIDE PARTITO DEMOCRATICO 28/07/2016
FABBRI MARILENA PARTITO DEMOCRATICO 28/07/2016
MAESTRI PATRIZIA PARTITO DEMOCRATICO 28/07/2016
GHIZZONI MANUELA PARTITO DEMOCRATICO 28/07/2016
MONTRONI DANIELE PARTITO DEMOCRATICO 28/07/2016
PINI GIUDITTA PARTITO DEMOCRATICO 28/07/2016
LATTUCA ENZO PARTITO DEMOCRATICO 28/07/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 22/07/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 29/07/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09255
presentato da
BRATTI Alessandro
testo presentato
Venerdì 22 luglio 2016
modificato
Venerdì 29 luglio 2016, seduta n. 664

   BRATTI, PAOLA BOLDRINI, BARUFFI, FABBRI, PATRIZIA MAESTRI, GHIZZONI, MONTRONI, GIUDITTA PINI, LATTUCA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   nell'ambito della procedura di risoluzione della crisi di Banca delle Marche spa, Banca popolare dell'Etruria e del Lazio Società cooperativa, Cassa di risparmio di Ferrara spa e Cassa di risparmio della provincia di Chieti spa (ai sensi del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, poi confluito nell'articolo 1, commi 842-854, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, legge di stabilità 2016) a seguito di complesse interlocuzioni con le istituzioni europee, è stata trovata una via compatibile con la normativa vigente per assicurare una forma di tutela verso i detentori di obbligazioni subordinate, che hanno subito l'integrale svalutazione dei loro titoli;
   la legge di stabilità 2016, all'articolo 1, commi da 855 a 861, ha dunque istituito il fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori che, alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 183 del 2015, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dai quattro istituti sottoposti a risoluzione;
   parte delle misure attuative di tali prestazioni sono state poi specificate nel decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, in cui il Governo ha ritenuto opportuno ampliare gli spazi di tutela inizialmente previsti dalla legge di stabilità 2016, che disponeva il solo ricorso all'arbitrato e l'analisi caso per caso degli investitori ammessi al rimborso delle somme perse;
   il decreto-legge n. 59 del 2016, all'articolo 9, ha infatti precisato che i clienti che hanno acquistato le obbligazioni subordinate delle quattro banche entro il 12 giugno 2014 – data di pubblicazione – sulla Gazzetta Ufficiale europea della «Direttiva BRRD», – possano richiedere indennizzi automatici, alternativi alla via della procedura arbitrale;
   lo stesso articolo 9 prevede che l'investitore possa richiedere l'indennizzo automatico – il cui importo è forfettario, pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari detenuti alla data di risoluzione delle banche in liquidazione, al netto di oneri e spese connessi alle operazioni di acquisto e della differenza, se positiva, tra rendimenti ottenuti e tasso sui Btp – entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto, solo se ricorre una fra due condizioni: a) patrimonio mobiliare di valore inferiore a 100.000 euro posseduto al 31 dicembre 2015; b) ammontare del reddito complessivo ai fini Irpef nell'anno 2014 inferiore a 35.000 euro;
   nella norma richiamata non risultano però specificate le modalità di valutazione delle due condizioni, patrimoniale e reddituale, in relazione ai casi di cointestazione dei suddetti titoli, anche derivanti da successione; in particolare, qualora venisse considerato rilevante il cumulo dei patrimoni o dei redditi di tutti i cointestatari del titolo, in luogo dei valori personali di reddito e patrimonio, la platea dei potenziali destinatari dei rimborsi risulterebbe assai inferiore;
   un ulteriore motivo di incertezza in relazione alla procedura definita dall'articolo 9 del decreto-legge n. 59 del 2016 riguarda l'eventualità, non specificata nella norma, che la misura dell'indennizzo vada decurtata delle rate di rimborso del capitale già percepite dagli investitori: in particolare, per le obbligazioni subordinate emesse dalla Cassa di risparmio di Ferrara spa, la maggior parte di queste era costituita da titoli di durata decennale, collocati in gran parte tra il 2006 e il 2007, e che dal quinto anno di corso (quindi dal 2011 o dal 2012) hanno previsto una quota di rimborso annuo a favore dell'investitore pari a circa il 20 per cento del capitale iniziale; ad oggi, dunque, residuerebbe solo una quota parte del capitale iniziale, peraltro piccola nei casi richiamati, non coperta dai rimborsi effettuati dall'istituto prima dell'avvio della procedura di risoluzione disposta dalla Banca d'Italia nel mese di novembre 2015 –:
   quali siano le specifiche modalità di valutazione delle condizioni reddituali e patrimoniali di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, per l'accesso agli indennizzi forfettari in favore degli investitori di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) del citato decreto, nei casi di cointestazione delle obbligazioni subordinate, nonché quale sia lo specifico criterio di calcolo che verrà adottato nello stabilire l'entità dell'indennizzo forfettario se una quota del capitale relativo al titolo risulti già rimborsata dalla banca prima dell'avvio della procedura di risoluzione. (5-09255)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

risoluzione

rimborso

indennizzo