ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09214

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 658 del 20/07/2016
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/13642
Firmatari
Primo firmatario: RIBAUDO FRANCESCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 20/07/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CULOTTA MAGDA PARTITO DEMOCRATICO 20/07/2016
ROCCHI MARIA GRAZIA PARTITO DEMOCRATICO 20/07/2016
VENTRICELLI LILIANA PARTITO DEMOCRATICO 20/07/2016


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 20/07/2016
Stato iter:
28/07/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 28/07/2016
Resoconto CASSANO MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 28/07/2016
Resoconto RIBAUDO FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 20/07/2016

DISCUSSIONE IL 28/07/2016

SVOLTO IL 28/07/2016

CONCLUSO IL 28/07/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09214
presentato da
RIBAUDO Francesco
testo di
Mercoledì 20 luglio 2016, seduta n. 658

   RIBAUDO, CULOTTA, ROCCHI e VENTRICELLI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   con la legge n. 142 del 2001, all'articolo 1, nell'ambito delle società cooperative, si è stabilito che il rapporto mutualistico (vale a dire il rapporto di lavoro attraverso il quale il socio persegue il fine istituzionale della cooperativa) può essere di varia natura, ovvero sotto forma di lavoro subordinato, o autonomo, o in qualsiasi altra forma, non escluso il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non occasionale (ora contratto a progetto);
   il comma 2 del medesimo articolo 1 dispone che i soci lavoratori di cooperativa concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa, partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda, contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione, mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa;
   al comma 3 dello stesso articolo 1 viene sancito, inoltre, che, dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro, derivano i relativi effetti di natura previdenziale e fiscale e tutti gli altri effetti giuridici previsti dalla legge n. 142 del 2001 e, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte. Pertanto, la disciplina inerente al rapporto di lavoro subordinato, troverà integrale applicazione laddove il rapporto con il socio sia inquadrato nel campo del lavoro subordinato e viceversa per il lavoratore autonomo;
   nel mese di giugno 2011, l'INPS ha diramato il messaggio n. 12441 con il quale viene ribadita la posizione dell'Istituto in merito all'inquadramento lavorativo del rappresentante legale della società cooperativa. In particolare, è data la possibilità di inquadramento lavorativo di tipo subordinato a quel rappresentante legale della cooperativa che è anche presidente del relativo consiglio di amministrazione, mentre ciò non è concesso quando lo stesso legale rappresentante è invece un amministratore unico, che quindi incarna l'intero organo governativo della cooperativa;
   risulta evidente che tale ragionamento sia contraddittorio in presenza di piccole o micro cooperative, dove solitamente l'assemblea dei soci di fatto ha la piena possibilità di controllare l'operato del legale rappresentante-amministratore unico, nonché di indicare le linee imprenditoriali da seguire e di aver contezza di ciò che viene realmente effettuato;
   negli ultimi mesi, sono state svolte ispezioni, sia nella provincia di Catania che in molte zone d'Italia, che hanno messo in luce la presenza di amministratori unici-lavoratori subordinati, risolte in modo diverso, contribuendo dunque a creare confusione in materia. In taluni casi gli ispettori dell'INPS hanno proposto la cancellazione della posizione INPS di quel lavoratore con effetto retroattivo rispetto al messaggio, mentre in altri casi tale cancellazione è stata presa in considerazione per il periodo posteriore al messaggio;
   a seguito di tali ispezioni sono stati revocati numerosi rapporti di lavoro subordinato ad amministratori di piccole cooperative paragonandoli a società di capitali –:
   quali iniziative si intendano mettere in atto per definire un quadro normativo chiaro e univoco, volto a salvaguardare il pregresso di tali cooperative nonché a distinguere tra società di capitali e società di persone, nonché tra cooperative e piccole cooperative. (5-09214)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 28 luglio 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-09214

  Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Ribaudo, concernente l'inquadramento lavorativo dei rappresentanti legali di società cooperative, voglio evidenziare che l'incompatibilità tra lavoratore dipendente di una società e la carica di amministratore unico della medesima costituisce un principio giuridico consolidato in sede giurisprudenziale, che, in assenza di specifiche eccezioni di legge, si ritiene mutuabile anche alle società cooperative.
  Pertanto, l'INPS, tramite il messaggio n. 12441/2011, nel quale si ribadisce l'incompatibilità fra la carica di amministratore unico e la posizione di lavoratore subordinato, ha semplicemente esplicitato tale principio nell'ambito del settore economico cooperativo.
  Con riferimento alla carica di presidente, invece, si ribadisce che di per sé non è incompatibile con lo status di lavoratore subordinato, in quanto anche il presidente di una società, al pari di qualsiasi membro del consiglio di amministrazione, può essere soggetto alle direttive, alle decisioni ed al controllo dell'organo collegiale.
  Di conseguenza, al fine di individuare gli ambiti di incompatibilità, il citato messaggio dell'INPS fa riferimento una serie di ulteriori elementi, da valutare in concreto caso per caso.
  Voglio precisare, inoltre, che le osservazioni formulate nel presente atto parlamentare dagli onorevoli interroganti circa le peculiarità delle piccole cooperative, secondo i quali «l'assemblea dei soci di fatto ha la piena possibilità di controllare l'operato del legale rappresentante-amministratore unico, nonché di indicare le linee imprenditoriali da seguire e di aver contezza di ciò che viene realmente effettuato», corrispondono a mere situazioni di fatto e non appaiono, invece, avere un riscontro strettamente giuridico.
  Ciò posto, l'operato dei funzionari ispettivi dell'INPS, relativo all'annullamento dei rapporti di lavoro dipendente in caso di amministratore unico, non appare in contrasto con le disposizioni di legge e con la prassi interpretativa consolidatasi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

partecipazione

categoria socioprofessionale

cooperativa