ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/09123

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 651 del 11/07/2016
Firmatari
Primo firmatario: RIZZETTO WALTER
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Data firma: 11/07/2016


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 11/07/2016
Stato iter:
15/09/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 15/09/2016
Resoconto CASSANO MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 15/09/2016
Resoconto RIZZETTO WALTER FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 11/07/2016

DISCUSSIONE IL 15/09/2016

SVOLTO IL 15/09/2016

CONCLUSO IL 15/09/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09123
presentato da
RIZZETTO Walter
testo di
Lunedì 11 luglio 2016, seduta n. 651

   RIZZETTO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   con precedenti atti di sindacato ispettivo, sono stati chiesti alcuni dati necessari per predisporre la prossima salvaguardia dei cosiddetti esodati, restanti dopo il 2018, esclusi dalle precedenti manovre e, dunque, ancora privi di tutele;
   costoro sono stati ingiustamente esclusi dalle sette salvaguardie precedenti, poiché il diritto previdenziale matura in data successiva al 2018, a causa dell'applicazione del progressivo incremento dell'aspettativa di vita (legge n. 111 del luglio 2011) e dell'aumento del requisito anagrafico stabilito dalla «legge Fornero» n. 214 del 2011, particolarmente penalizzante per le donne e non previsto al momento in cui sono stati sottoscritti gli accordi di esodo o di mobilità, ossia entro il 31 giugno 2011;
   sul punto, tra l'altro, l'interrogante ha recentemente presentato una risoluzione in Commissione lavoro (risoluzione n. 7/00983) per l'abolizione dell'incremento dell'aspettativa di vita, che si basa su parametri previsionali e non reali, come dimostrano i recenti dati che attestano un calo dell'aspettativa di vita; 
   inoltre, all'interno della categoria degli esodati postali over 2018, alcune persone, soprattutto donne, maturerebbero il requisito anagrafico entro il 2018 altre in anni successivi, anche se nate dopo pochi mesi nel 1957. Si tratta delle nate tra il 1956 il 1957 che hanno firmato l'accordo irrevocabile entro giugno 2011, ossia quando ancora non erano vigenti la legge n. 111 del 2011 del 15 luglio 2011, articolo 18, nonché la «legge Fornero» che prevede l'aumento del requisito anagrafico di 5 mesi ogni anno dal 2018. Oltre all'ingiustizia sull'applicazione di una norma non prevista al momento dell'accordo, la stessa, come noto, determina un notevole incremento anagrafico e la sua progressività, congiunta alla prevista aspettativa di vita, genera disparità di trattamento fra coloro che sono nate nello stesso anno, poiché le nate nel primo trimestre del 1957 maturerebbero il requisito anagrafico entro dicembre del 2018, mentre le nate nell'ultimo trimestre del 1957, invece, maturerebbero tale requisito addirittura nel 2021; pertanto, un'apposita clausola dovrebbe tutelare tutte le nate nel 1957;
   ad oggi, altra questione che ha impedito la salvaguardia di questi lavoratori è l'impossibilità di riconoscere, ufficialmente, la loro consistenza numerica. Tuttavia, con risposta all'atto n. 5/08687 presentato dall'interrogante è stato comunicato che il numero degli esodati cosiddetti ex postali con maturazione del diritto oltre il 2018 è pari a 82 lavoratori, individuati dalle domande non accolte delle precedenti sette salvaguardie. Al riguardo, ai fini della prossima salvaguardia, è necessario conoscere alcuni dati che possono fornire il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la direzione generale all'Inps;
   è necessario altresì tenere conto, oltre che degli 82 lavoratori individuati, anche della platea di ex postali che non hanno presentato alcuna domanda nelle precedenti salvaguardie, applicando poi un numero complessivo che non supera i 250 soggetti; lo stesso criterio andrà applicato a 200 esodati ex Alitalia LAI CAI con maturazione del diritto oltre il 2018;
   sarebbe opportuno, nella prossima salvaguardia, non stabilire un limite temporale per la maturazione del requisito (un anno limite il 2018 o 36 mesi per i mobilitati), ma fare mero riferimento ad un diritto di legittima aspettativa acquisito prima della «legge Fornero» con un accordo o il licenziamento, tra il 2007 e il 2011;
   per quanto concerne la copertura finanziaria della manovra di salvaguardia è chiaro che si farà riferimento al fondo appositamente istituito per gli esodati, a cui dovranno, anche confluire le risorse non utilizzate nelle precedenti salvaguardie nonché nuove risorse, al fine di recuperare i fondi rientrati nelle economie del Ministero dell'economia e delle finanze e quelli spesi per altri scopi (come, ad esempio, il Giubileo) –:
   quali siano gli orientamenti del Ministro interrogato sui fatti esposti in premessa;
   quale sia la distribuzione per anno, dopo il 2018, degli 82 lavoratori ex postali, in modo da stabilire le risorse economiche necessarie di anno in anno per la salvaguardia, considerando poi un numero tendenziale della platea da salvaguardare che sia di circa 250 lavoratori ex postali;
   quale sia la distribuzione, anno per anno dopo il 2018, dei lavoratori che hanno fatto istanza nelle precedenti sette salvaguardie alla direzione generale dell'Inps, in modo da stabilire le risorse economiche necessarie, tenendo presente che su 49.361 domande non accolte andranno considerate solo circa 10.000 domande, poiché andranno sottratti i numeri concernenti: le istanze presentate più volte dal medesimo soggetto (tra una salvaguardia e l'altra); i soggetti che hanno poi ottenuto salvaguardia successivamente; i casi diniego per coloro che non sono considerati esodati perché usciti dal lavoro dopo la «legge Fornero» e dopo il 31 dicembre 2011;
   se e quali iniziative intenda adottare per individuare definitivamente il numero degli esodati, aventi decorrenza pensionistica oltre il 2018 e nati dopo il 31 dicembre 1956, al fine di includerli quali beneficiari dell'ottava salvaguardia.
(5-09123)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 15 settembre 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-09123

  Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Rizzetto concernente le iniziative in materia di salvaguardia rispetto all'applicazione dei requisiti di accesso al pensionamento previsti dal decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 e quantificazione dei possibili beneficiari.
  Più in particolare, viene chiesto di conoscere – relativamente ai cosiddetti «lavoratori ex postali» e, più in generale, a tutti coloro che hanno presentato una domanda di salvaguardia respinta – la distribuzione per anno del raggiungimento dei requisiti secondo le regole in vigore prima della legge n. 214 del 2011.
  Per fornire le informazioni richieste, l'INPS ha estrapolato, dal complesso delle domande respinte, le domande dei lavoratori che non hanno avuto accesso alle salvaguardie per mancanza del requisito anagrafico e contributivo entro i limiti temporali previsti da ciascuna norma di salvaguardia, ovvero per mancanza di uno dei cosiddetti «requisiti accessori» (ad esempio accordi di mobilità successivi al 2011).
  La verifica è stata effettuata sulla base della contribuzione attualmente accreditata in favore degli assicurati. La tabella che si mette a disposizione dell'onorevole interrogante e di tutta la Commissione, riporta in apposita colonna, la prima decorrenza utile della pensione in salvaguardia degli 82 lavoratori cessati da Poste italiane. Dalla lettura dei dati forniti dall'Inps, si evidenzia che:
   1.542 soggetti non possiedono al momento della verifica contribuzione accreditata sufficiente per accedere alla pensione in salvaguardia;
   1.779 soggetti, per i quali la decorrenza della pensione in salvaguardia si sarebbe collocata entro il 6 gennaio 2017 – termine ultimo per la fruizione della ed. «settima salvaguardia» – non possiedono una delle condizioni accessorie richieste;
   3.099 soggetti possono ottenere la pensione in salvaguardia nel periodo 7 gennaio 2017-31 dicembre 2018;
   10.911 soggetti possono ottenere la pensione in salvaguardia fra il 1o gennaio 2019 e il 31 dicembre 2045.

  Voglio sottolineare che l'analisi riguarda i soli soggetti che hanno presentato domanda di accesso alla pensione in salvaguardia pur non avendone tutti i requisiti.
  Tale platea non è ovviamente esaustiva di tutti coloro che potrebbero fare domanda ove una norma ne prevedesse il diritto alla pensione in deroga alla legislazione vigente.
  Pertanto, nell'evidenziare l'impegno del Governo sulla questione oggetto del presente atto parlamentare, posso rassicurare Onorevole interrogante che sono già allo studio possibili interventi da adottare nel rispetto dei vincoli della spesa pubblica.

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Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

risorsa economica

firma di accordo

risoluzione