Legislatura: 17Seduta di annuncio: 648 del 06/07/2016
Primo firmatario: ROMANINI GIUSEPPE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 06/07/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma ZAMPA SANDRA PARTITO DEMOCRATICO 06/07/2016 ANTEZZA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 06/07/2016 D'INCECCO VITTORIA PARTITO DEMOCRATICO 06/07/2016 IORI VANNA PARTITO DEMOCRATICO 06/07/2016 MALPEZZI SIMONA FLAVIA PARTITO DEMOCRATICO 06/07/2016 ZANIN GIORGIO PARTITO DEMOCRATICO 06/07/2016
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Ministero destinatario:
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- MINISTERO PER LE RIFORME COSTITUZIONALI E I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega Delegato a rispondere Data delega PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 06/07/2016 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 06/07/2016 Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 13/07/2016
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 06/07/2016
ROMANINI, ZAMPA, ANTEZZA, D'INCECCO, IORI, MALPEZZI e ZANIN. —
Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. — Per sapere – premesso che:
con la legge 12 luglio 2011, n. 112 è stata istituita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, dal diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali;
nel definire le competenze dell'Autorità garante, l'articolo 3 della legge sopracitata, riserva particolare importanza alla promozione di sinergie e di idonee forme di collaborazione con i «garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza o con figure analoghe, che le regioni possono istituire con i medesimi requisiti di indipendenza, autonomia e competenza esclusiva in materia di infanzia e adolescenza previsti per l'Autorità garante». A tal fine lo stesso articolo, al comma 7, ha istituito la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, presieduta dall'Autorità garante e composta dai garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza;
attualmente in 18 regioni e nelle due province autonome di Trento e Bolzano esistono leggi che istituiscono la figura del garante per l'infanzia (o figure simili), tuttavia alcune di esse non hanno provveduto alla nomina o ne hanno accorpato le funzioni ad altre figure istituzionali di garanzia come, ad esempio, quella del garante per i detenuti o il difensore civico;
la presenza di una capillare, qualificata e indipendente rete di garanzia per l'infanzia e l'adolescenza è prerequisito essenziale per assicurare anche all'Autorità garante nazionale il pieno e puntuale assolvimento delle funzioni ad essa attribuite dalla legge –:
se il Governo non intenda assumere, nel rispetto delle competenze e della autonomia organizzativa delle regioni, iniziative volte a promuovere e favorire lo strutturarsi di una rete dei Garanti per l'infanzia e l'adolescenza dotata di una propria puntuale specificità d'azione.
(5-09101)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):diritti del bambino
fanciullo
giovane