Legislatura: 17Seduta di annuncio: 643 del 28/06/2016
Primo firmatario: CARRA MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 28/06/2016
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 28/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 22/09/2016 Resoconto GIACOMELLI ANTONELLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO) REPLICA 22/09/2016 Resoconto CARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO DICHIARAZIONE GOVERNO 22/09/2016 Resoconto GIACOMELLI ANTONELLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO) DICHIARAZIONE INTERROGANTE 22/09/2016 Resoconto CARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 28/06/2016
DISCUSSIONE IL 22/09/2016
SVOLTO IL 22/09/2016
CONCLUSO IL 22/09/2016
CARRA. —
Al Ministro dello sviluppo economico
. — Per sapere – premesso che:
si sta acuendo il problema tra i concessionari delle reti del gas e i comuni che rischia di creare contenziosi e problemi finanziari alle amministrazioni comunali;
il problema risulta essere molto esteso ed anche l'Anci in qualità di associazione nazionale dei comuni è intervenuta per sollevare all'attenzione del Governo o su quanto sta accadendo in merito al suddetto problema;
i concessionari della rete del gas sono stati individuati tramite gare effettuate dai comuni e tali concessioni sono scadute nel 2014;
da allora si è proseguito nel rapporto mediante regime di proroga, ma a partire dal 2015 in molte realtà i concessionari hanno smesso di pagare i tributi ai comuni creando notevoli problemi alle casse degli enti locali;
in riferimento al territorio della provincia di Mantova situazioni critiche si registrano a Pegognaga, Gonzaga e Motteggiana;
nel caso di Pegognaga, ad esempio, a fronte dei circa 300.000 euro che avrebbe dovuto incassare nel 2015, il Comune ne ha effettivamente incassati 120.000 e, nel caso in cui dovesse eventualmente perdere il ricorso dovrebbe, restituire anche i 120.000 incassati;
presso il comune di Gonzaga per l'anno 2015 mancano circa 250 mila euro di mancato introito derivante dalla concessione;
questo sta creando notevoli problemi finanziari e anche di rapporto con i soggetti erogatori di un servizio primario come la distribuzione del gas in quanto i comuni non possono procedere con nuove gare perché prima devono attendere l'individuazione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, dei criteri standard e di valutazione dell'offerta e degli ambiti territoriali minimi –:
quali iniziative di competenza intenda promuovere in tempi rapidi affinché venga risolta tale situazione facendo cessare i contenziosi in essere e rivedendo l'intera normativa, in modo da restituire certezza alle amministrazioni comunali anche per quanto riguarda l'individuazione dei nuovi criteri di concessione della rete del gas. (5-09013)
Il problema evidenziato nell'atto in parola, ossia il fatto che in alcuni comuni e non solo nella provincia di Mantova, i concessionari del servizio di distribuzione gas abbiano diminuito o sospeso la corresponsione del canone concessorio – è ben noto al Ministero dello sviluppo economico ed altresì all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico. Entrambi sono intervenuti con alcuni chiarimenti resi pubblici, rispettivamente in data 4 agosto 2016 e 19 maggio 2016 (integrata il 1o agosto 2016).
Con le dette precisazioni si è ribadito il principio per cui il concessionario che continua di fatto a gestire, fino all'effettuazione della c.d. gara d'ambito, il servizio di distribuzione gas ai sensi dell'articolo 14 del Decreto legislativo n.164 del 2000, continuando a percepire la relativa tariffa, debba continuare a corrispondere al comune il canone previsto.
Non sembra ragionevole anche alla citata Autorità che la scadenza ope legis della concessione implichi che il gestore del servizio di distribuzione sia titolato a svolgere transitoriamente il servizio, sino all'esito delle gare per l'affidamento del servizio per ambiti, senza dover corrispondere alcun canone.
Il silenzio normativo che si è voluto leggere del già menzionato articolo in punto di canone per l'affidamento, non pare di per sé sufficiente a escludere l'obbligo di pagamento dello stesso canone. Sembra, piuttosto, che – in assenza di previsioni specifiche o contrarie – la gestione del servizio debba continuare a essere disciplinata come in precedenza e quindi secondo le previsioni della concessione scaduta.
Invero, nessun dubbio è stato sollevato riguardo all'applicazione delle regole previgenti in relazione al rapporto tra gestore e utenti nel periodo di prosecuzione: il gestore, infatti, continua a percepire la tariffa ed a erogare il servizio negli stessi termini in cui già lo faceva, seppure limitatamente all'amministrazione ordinaria.
Se il rapporto tra gestore e utenti continua a essere sottoposto al regime previgente, ciò vale anche per il rapporto tra ente locale e gestore affidatario, atteso che, in ultima analisi, i rapporti in parola trovano comune fondamento nell'affidamento.
A tale principio si è aggiunta la possibilità, lasciata al rapporto intercorrente tra le parti del rapporto concessorio, che comune e concessionario possano addivenire ad una rinegoziazione del quantum del canone stesso, laddove la concessione sia giunta a scadenza naturale.
In ogni caso, fino all'effettuazione delle ormai prossime gare d'ambito, i concessionari non possono interrompere l'erogazione dei canoni concessori.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):distribuzione d'energia
distribuzione del gas
comune