ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08881

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 636 del 13/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: BUSINAROLO FRANCESCA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 13/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LUPO LOREDANA MOVIMENTO 5 STELLE 13/06/2016
PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 13/06/2016
SCAGLIUSI EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 13/06/2016


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 13/06/2016
Stato iter:
09/05/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 09/05/2017
Resoconto MIGLIORE GENNARO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 09/05/2017
Resoconto BUSINAROLO FRANCESCA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 13/06/2016

SOLLECITO IL 06/04/2017

DISCUSSIONE IL 09/05/2017

SVOLTO IL 09/05/2017

CONCLUSO IL 09/05/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08881
presentato da
BUSINAROLO Francesca
testo di
Lunedì 13 giugno 2016, seduta n. 636

   BUSINAROLO, LUPO, PESCO e SCAGLIUSI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   risulta all'interrogante che si sarebbero verificati alcuni gravi episodi riguardanti la somministrazione di test per la valutazione della personalità dei genitori in ambito di consulenza tecnica d'ufficio (Ctu) disposta dal giudice in caso di separazioni conflittuali o altri casi in cui si arriva a valutare poi la capacità genitoriale e in caso di esito negativo ad allontanare il minore dalla famiglia;
   in molti casi, in particolare, i genitori avrebbero scoperto, nell'ambito delle consulenze tecniche d'ufficio, in corso di perizia (attraverso il proprio consulente tecnico di parte) o dopo l'allontanamento del figlio, che i test forniti non erano quelli originali ma semplicemente fotocopie;
   risulta inoltre all'interrogante che si sarebbero verificati anche altri episodi analoghi, di estrema gravità, relativi alla somministrazione di test fotocopiati in cui mancavano delle domande a causa di una dimenticanza della testista, la quale provvedeva a dettare la domanda e a siglare la risposta data a voce o all'integrazione delle risposte in via telefonica;
   alcuni casi hanno invece riguardato una grave anomalia nella somministrazione di un altro tipo di test, quello cioè delle tavole di Rorschach (il test rappresenta un tipo di test proiettivo strutturale, ovvero basato sull'elicitazione di contenuti interni del soggetto, in base all'appercezione di una struttura formalmente ambigua, ed è ampiamente diffuso in tutto il mondo). Nello specifico anziché utilizzare le tavole originali, acquistabili o tramite la casa produttrice o direttamente in Svizzera, e realizzate con cartoncino spesso e con attenzione e cura dei colori, proprio per far sì che dalle reazioni suscitate discendano valutazioni specifiche), sarebbero state fornite tavole fotocopiate e plastificate;
   a quanto consta all'interrogante anche in asl e centri di salute mentale si verificherebbero spesso casi simili di somministrazione di test «piratati», ossia non da protocolli originali ma fotocopiati;
   a parere dell'interrogante, la situazione sopra descritta risponde molto probabilmente all'esigenza di risparmiare sui costi, ma si ritiene che ciò infici la validità dei test e dunque anche la validità della perizia e di tutto il provvedimento su cui essa si basa, con inevitabili gravi conseguenze;
   sarebbe opportuno, al fine di monitorare la regolarità della somministrazione dei test, istituire presso i tribunali dei minorenni un albo in cui si possa riscontrare l'acquisto di materiale testistico originale da parte dei consulenti tecnici d'ufficio in numero paritario alle consulenze tecniche d'ufficio ricevute –:
   se i Ministri interrogati siano a conoscenza di quanto descritto in premessa e quali iniziative, anche a carattere normativo, ciascuno secondo la propria competenza, intendano porre essere al fine di far luce su tali episodi;
   se non ritengano opportuno assumere iniziative per prevedere un sistema di monitoraggio e controllo sulla somministrazione dei test nei vari ambiti, soprattutto allo scopo di tutelare adeguatamente i soggetti coinvolti in tali procedure.
(5-08881)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 9 maggio 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione II (Giustizia)
5-08881

  Con l'atto di sindacato ispettivo in discussione, gli Onorevoli interroganti lamentano presunte irregolarità, in sede processuale, nella somministrazione da parte dei consulenti tecnici di ufficio dei test per la valutazione della personalità dei genitori; in particolare, rilevano l'utilizzo di fotocopie, in luogo degli originali, anche per il test di Rorschach, nonché l'incompletezza delle domande, anche a causa di dimenticanze del professionista; le medesime anomalie verrebbero riscontrate presso le ASL e i centri di salute mentale.
  Su tali premesse, gli Onorevoli interroganti, tenuto conto delle ricadute negative di tali prassi in termini di attendibilità delle relative valutazioni tecniche e delle conseguenti decisioni assunte in sede giurisdizionale, chiedono di valutare l'opportunità di interventi, anche normativi, per assicurare un sistema di monitoraggio e controllo sulla somministrazione dei test nei vari ambiti, al precipuo scopo di tutelare adeguatamente i soggetti coinvolti in tali procedure.
  Va preliminarmente rilevato che la questione viene rappresentata solo in termini ipotetici con l'effetto che, in assenza di riferimenti certi, non è agevole, per le competenti articolazioni di questo Dicastero, verificare quanto ipotizzato.
  Nel merito, giova rilevare che la somministrazione di test psicodiagnostici nell'ambito di consulenze tecniche di ufficio disposte dall'autorità giudiziaria avviene nel rispetto di una serie di parametri procedimentali standard definiti a livello scientifico, sia in sede nazionale che internazionale, proprio al fine di garantire l'attendibilità dell'accertamento tecnico.
  A tale riguardo, come precisato dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, a livello sovranazionale, la International Test Commission (ITC) ha elaborato delle linee guida sull'uso corretto dei test, recepite anche dalla European Federation of Professional Psychologists Association (EFPA).
  In particolare, il paragrafo 1.4 di tali linee-guida raccomanda agli psicologi che usano i test di «assicurarsi che i materiali del test siano conservati in totale sicurezza» e, il paragrafo 1.4.2, raccomanda di «rispettare la legislazione sul copyright e gli accordi esistenti relativi ai test, incluso ogni divieto di fotocopiatura o trasmissione di materiali in qualunque formato, compreso quello elettronico, a qualsivoglia persona qualificata o meno».
  Va poi rilevato, in via generale, che la fase dell'espletamento dell'incarico del consulente tecnico d'ufficio, in sede civile – ma ciò vale anche per il perito in sede penale – trova una puntuale disciplina nel nostro ordinamento, proprio al fine di assicurare la correttezza dell'operato del professionista.
  In proposito, il codice di procedura civile, agli articoli 194 e seguenti, disciplina l'attività del consulente d'ufficio prevedendo il contraddittorio delle parti, adiuvate dai rispettivi consulenti tecnici, sia nelle indagini compiute alla presenza del giudice sia in quelle che il consulente, ove autorizzato, compie da solo e di cui è tenuto a dar conto in apposita relazione scritta, da trasmettersi alle parti del giudizio.
  Ed ancora, rientra nelle facoltà del giudice la possibilità di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la stessa sostituzione del consulente.
  Ne deriva che eventuali anomalie e irregolarità nell'espletamento dell'incarico del consulente tecnico, tra cui quelle segnalate nell'atto di sindacato ispettivo in discussione, che incidono sull'attendibilità dell'accertamento tecnico, ben possono essere rilevate nella stessa sede processuale, sia d'ufficio, da parte del giudice titolare del procedimento, che è tenuto a controllare l'operato del nominato consulente tecnico d'ufficio, sia su iniziativa delle stesse parti del giudizio.
  Per completezza espositiva, sono stati acquisiti elementi conoscitivi anche presso il Ministero della salute.
  Tale Dicastero ha confermato che tutti gli strumenti psicodiagnostici utilizzati devono essere standardizzati, al fine di assicurare condizioni minime di replicabilità, sia per individui diversi, sia per lo stesso individuo valutato in momenti successivi.
  Ha inoltre rilevato che, a tal fine, l'uso dei test è regolato dal codice deontologico e ogni professionista è tenuto, dunque, a conoscerlo e ad osservarlo, conformando ad esso la propria attività professionale e usando soltanto gli strumenti psicometrici di cui possiede le competenze e le adeguate autorizzazioni, in quanto responsabile dei risultati e delle valutazioni che ottiene e garante del corretto uso del test.
  Al fine di garantire un adeguato livello professionale e standard operativi appropriati per i professionisti che utilizzano i test psicologici in ambito clinico e giudiziario, gli Ordini professionali redigono documenti contenenti suggerimenti teorici ed operativi, orientati a stabilire dei criteri dei quali si raccomanda l'osservanza.
  Al contempo si richiede uno specifico percorso formativo teorico-pratico per il professionista che opera nel settore dei test psicodiagnostici, sia in ragione delle responsabilità che assume stilando una diagnosi psicologica, sia in relazione alle peculiarità dell'ambito forense nel caso di conferimento di incarichi in sede processuale, in termini di psicologia forense.
  L'esperto in psicodiagnostica deve infatti conoscere la reale utilità dei test che andrà ad applicare, le relative potenzialità e i limiti insiti nel regime probatorio.
  Infine, va rilevato che i consulenti tecnici rispondono della correttezza del loro operato sotto il profilo deontologico ai competenti organi dell'Ordine professionale al quale appartengono, con l'effetto che eventuali violazioni potranno anche costituire oggetto di puntuali rilievi disciplinari, senza escludere eventuali giudizi di responsabilità dinanzi all'autorità giudiziaria in caso di comportamenti conseguenti a imprudenza, imperizia o negligenza.
  In considerazione di quanto rappresentato, premesso che allo stato non risultano pendenti proposte normative di iniziativa governativa nella materia in esame, si ritiene che il complesso delle previsioni ordinamentali assicura non solo adeguati strumenti volti a garantire il regolare espletamento degli incarichi tecnici nell'ambito dei procedimenti giurisdizionali, ma anche adeguati interventi correttivi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

giurisdizione minorile