ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08804

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 632 del 26/05/2016
Firmatari
Primo firmatario: FRUSONE LUCA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 26/05/2016


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 26/05/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 26/05/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08804
presentato da
FRUSONE Luca
testo di
Giovedì 26 maggio 2016, seduta n. 632

   FRUSONE. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   ai sensi del decreto ministeriale n. 70 dell'aprile 2015 dettante il regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera, spetta alle regioni adottare il provvedimento generale di programmazione di riduzione della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati effettivamente carico del servizio sanitario regionale;
   nelle premesse di tale decreto si fa riferimento all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale dispone che, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono fissati gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici, di processo e possibilmente di esito, e quantitativi di cui ai livelli essenziali di assistenza, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
   precisamente l'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recita «Al fine di garantire che l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario da parte delle regioni sia conseguito nel rispetto della garanzia della tutela della salute, ferma restando la disciplina dettata dall'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le prestazioni già definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e successive modificazioni, anche al fine di garantire che le modalità di erogazione delle stesse siano uniformi sul territorio nazionale, coerentemente con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro della salute, che si avvale della commissione di cui all'articolo 4-bis, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono fissati gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici, di processo e possibilmente di esito, e quantitativi di cui ai livelli essenziali di assistenza, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con la medesima procedura sono individuati le tipologie di assistenza e i servizi, relativi alle aree di offerta individuate dal vigente Piano sanitario nazionale. In fase di prima applicazione gli standard sono fissati entro il 30 giugno 2005»;
   da quanto suesposto i evincerebbe che dovrebbe essere istituita una commissione in base all'articolo 4-bis, comma 10, del decreto-legge n. 63 del 2002. Secondo anche quanto riportato nel testo coordinato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002 «Per le attività di valutazione, in relazione alle risorse definite, dei fattori scientifici, tecnologici e economici relativi alla definizione all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni in essi contenute, è istituita una apposita commissione, nominata e presieduta dal Ministro della salute e composta da quattordici esperti titolari e da altrettanti supplenti, di cui un titolare ed un supplente designati dal Ministro dell'economia e delle finanze e sette titolari e altrettanti supplenti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La commissione, che può articolarsi in sottocommissioni, dura in carica tre anni; i componenti possono essere confermati una sola volta. Su richiesta della maggioranza dei componenti, alle riunioni della commissione possono essere invitati, per fornire, le proprie valutazioni, esperti esterni competenti nelle specifiche materie di volta in volta trattate. Alle riunioni della commissione partecipano il direttore della competente direzione generale del Ministero della salute, presso la quale è incardinata la segreteria dell'organo collegiale, e il direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali. Alle deliberazioni della commissione è data attuazione con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere alla Corte dei conti per la relativa registrazione»;
   la «Commissione per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza», come riporta il decreto interministeriale 2 aprile 2015, n. 70, è stata «istituita con decreto del Ministro della salute del 12 settembre 2012, e la Commissione medesima ha discusso la tematica in questione nelle sedute del 2 e 9 ottobre 2012». L'interrogante è riuscito a reperire il decreto istitutivo della Commissione, solo dopo varie richieste alla direzione generale della programmazione sanitaria, ma non le delibere della Commissione stessa, alle quali si sottolinea, è data attuazione con decreto ministeriale non regolamentare;
   la deliberazione della Commissione costituirebbe, quindi, a tutti gli effetti, il regolamento al quale è data attuazione con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tale decreto dovrebbe essere firmato dal Ministro della salute e dal Ministro dell'economia e delle finanze, inviato al Consiglio di Stato per un parere consultivo, alla Corte dei conti per il visto e la relativa registrazione e infine comunicato al Presidente dei Consiglio dei ministri prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
   dalla lettura del decreto del Ministero della salute 12 settembre 2012 all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, recante «Proroga di termini in materia sanitaria», si evince che viene prorogata «inderogabilmente» l'operatività della Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, «non oltre» il 31 dicembre 2012; l'articolo 2, comma 3, recita: «Le modalità di funzionamento della Commissione sono disciplinate con successivo decreto dei Ministero della salute», ma innumerevoli ricerche di tale decreto di funzionamento della Commissione hanno dato esito negativo;
   l'interrogante riscontra ulteriori anomalie nell’iter di approvazione del regolamento la cui stesura sarebbe, a quanto risulta all'interrogante, avvenuta nelle sole due sedute dei 2 e 9 ottobre 2012. Si fa presente però che la precedente commissione risulta decaduta il 21 luglio 2010, come riportato nello stesso decreto del Ministero della salute 12 settembre 2012;
   i riferimenti normativi dell’iter procedurale suesposto sono i commi nn. 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400: il comma 3 prevede che «Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente dei Consiglio dei ministri prima della loro emanazione»; il comma 4 stabilisce che «I regolamenti di cui al comma primo ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di “regolamento” sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale»;
   sempre leggendo le premesse del suddetto decreto ministeriale n. 70 dell'aprile 2015, si fa riferimento al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare all'articolo 15, comma 13, lettera c) il quale recita «sulla base e nel rispetto degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera fissati, entro il 31 ottobre 2012, con regolamento approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre con 2004, n. 311, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché tenendo conto della mobilità interregionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, nel rispetto della riorganizzazione di servizi distrettuali e delle cure primarie finalizza all'assistenza 24 ore su 24 sul territorio adeguandoli agli standard europei, entro il 31 dicembre 2012, provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati effettivamente a carico del servizio sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti di cui il 25 per cento riferito a ricoveri diurni»;
   la riduzione dei posti letto dovrebbe, quindi, essere subordinata all'attivazione h 24 delle unità di cure complesse primarie (UCCP) e aggregazioni funzionali territoriali (AFT) della legge Balduzzi (Gazzetta Ufficiale serie generale n. 263 del 10 novembre 2012 – supplemento ordinario n. 201);
   il regolamento di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n.311, è stato approvato con decreto interministeriale – Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero della salute – del 2 aprile 2015, n.70, con conseguente riduzione di posti letto per acuti, senza rispettare la riorganizzazione dei servizi distrettuali e delle cure primarie finalizzate all'assistenza 24 ore su 24 sul territorio adeguandoli agli standard europei, entro il 31 dicembre 2012. Da quanto risulta all'interrogante, attualmente, il Ministero della, salute non ancora raggiunto un accordo vero e proprio con i medici di medicina convenzionata, ed è stato approvato soltanto un atto di indirizzo, il 13 aprile 2016, che prevede l'apertura H 16 (dalle 8:00 alle 24:00), per quanto riguarda i medici di medicina convenzionale e H 12 per i pediatri di libera scelta. Si è, quindi, ancora ben lontani da un riassetto definitivo, come prevede la legge cosiddetta «Balduzzi», n. 189/2012, recepita nel patto della salute 2014-2016 la quale prevede la costituzione delle aggregazioni funzionali territoriali (AFT) e unità di cure complesse primaria U.C.C.P., ossia i medici di medicina convenzionata aperti 24 ore al giorno;
    il fine, anche condivisibile, della riorganizzazione delle cure primarie dovrebbe essere quello di ridurre li accessi inappropriati negli ospedali, bisogna però sottolineare che le AFT e le UCCP ancora non sono state create, ma nonostante questo, i posti letto per acuti sono stati sensibilmente ridotti: gli effetti dell'incompleta attuazione della riforma della sanità sono sotto gli occhi di tutti; è di dominio pubblico l'affollamento dei pronto soccorso per la cronica carenza di posti letto per acuti negli ospedali, generandosi, così, gravi carenze dei servizi sanitari per i pazienti bisognosi di cure;
   un esempio è dato dalla regione Lazio, nella quale, con decreto del commissario ad acta (DCA) n.368 del 2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono stati ridotti i posti letto per acuti dai precedenti 3,3 per 1.000 abitanti agli attuali 3. Per una popolazione di 5.870.451 abitanti significa che si passa da 19.372 a 17.611, con una soppressione di 1.761 posti letto. Si sottolinea l'incongruenza diacronica tra la data del DCA n. 368 – 31 ottobre 2014 – e la data di pubblicazione del decreto ministeriale n. 70, riguardante gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e qualitativi relativi all'assistenza ospedaliera (cosiddetto «Standard ospedalieri»), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 aprile 2015. A livello normativo si assiste dunque, ad avviso dell'interrogante, a un DCA che ha dato attuazione a una normativa nazionale che ancora non esisteva, basandosi su una seduta della Conferenza Stato-regioni del 5 agosto 2014, nella quale le regioni approvavano con emendamenti il testo del regolamento;
   si sottolinea che i regolamenti dell'Esecutivo non possono derogare al principio di irretroattività della legge, cioè non possono essere retroattivi. Giova, altresì, ricordare che le sentenze della Corte Costituzionale nn. 362 del 2010 e 278 del 2014 ribadiscono che un soggetto che sia stato nominato commissario ad acta dal Governo non ha poteri legislativi;
   il comma 1 dell'articolo 15 «Costituzione, ricostruzione e funzionamento degli organi collegiali e degli altri organismi» del decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 2013 «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183. (13G00085) (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 27 aprile 2013), recita: «I decreti di costituzione degli organi collegiali di cui all'articolo 2, nonché quelli di ricostituzione degli altri organi collegiali e degli altri organismi di cui al presente regolamento sono emanati entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore»; è risultato impossibile all'interrogante reperire i decreti succitati che regolamenterebbero tali organi collegiali –:
   se intenda adottare le iniziative di competenza volte a garantire la trasparenza necessaria nella reperibilità di tutte le fonti normative e di tutti gli atti succitati che l'interrogante non è riuscito a rinvenire ma che dovrebbero essere nella disponibilità della collettività;
   se non reputi necessario ed urgente rivedere nel dettaglio alcune procedure che, quanto su ben specificato, non risulterebbero all'interrogante congrue rispetto ad un normale iter procedurale e se non ritenga che tali anomalie possano compromettere in toto l'attuazione del decreto ministeriale n. 70 dell'aprile 2015.
(5-08804)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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