ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08800

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 632 del 26/05/2016
Firmatari
Primo firmatario: GINEFRA DARIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 26/05/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 26/05/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 26/05/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08800
presentato da
GINEFRA Dario
testo di
Giovedì 26 maggio 2016, seduta n. 632

   GINEFRA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   con l'avviso denominato «Ritorno al Futuro» l'amministrazione regionale pugliese è intervenuta a sostegno dei giovani laureati disoccupati ed inoccupati, valorizzandone le capacità e le potenzialità creative, professionali ed occupazionali;
   tale bando aveva la finalità generale di sostenere finanziariamente e tecnicamente la crescita della qualificazione professionale del segmento più scolarizzato della gioventù pugliese, al fine di accrescere la dotazione di competenze e conoscenze;
   l'azione intendeva concedere borse di studio, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 12 del 2009 «Misure in tema di borse di studio a sostegno della qualificazione delle laureate e dei laureati pugliesi», per la frequenza di:
    a) master post lauream erogati da università italiane e straniere, pubbliche e private riconosciute dall'ordinamento nazionale;
    b) master post lauream accreditati ASFOR o EQUIS o AACSB o riconosciuti da Association of MBAS (AMBA), erogati da istituti di formazione avanzata sia privati sia pubblici;
    c) master post lauream erogati da istituti di formazione avanzata, sia privati sia pubblici, che abbiano svolto, continuativamente, dal giugno 2003 al giugno 2013 attività documentabile di formazione post lauream come da allegati A e A1;
   sono stati finanziati gli interventi di formazione per i quali era prevista la conclusione, compreso l'eventuale esame finale, entro il termine improrogabile del 31 luglio 2015;
   destinatari della borsa di studio sono stati i soggetti nati successivamente alla data del 25 luglio 1978 oppure, nel caso di soggetti diversamente abili di cui agli elenchi della legge n. 68 del 1999, nati successivamente alla data del 25 luglio 1976;
   gli interventi di cui al suddetto avviso, a titolarità regionale ai sensi della legge regionale n. 15 del 2002 e successive modificazioni e integrazioni, sono stati finanziati con le risorse del programma operativo regionale Puglia per il fondo sociale europeo 2007/2013 – Obiettivo 1 convergenza, asse IV – capitale umano, per un importo complessivo di euro 18.000.000,00;
   il bando metteva a disposizione dei fondi per la frequenza di master. Le borse di studio avevano un diverso ammontare a seconda che i master si svolgessero:
    in regione, borsa di 7.500 euro;
    in Italia, borsa di 15.000 euro;
    all'estero, borsa di 25.000 euro;
   le borse erano finanziate, come detto, per il 50 per cento dalla Unione europea e per il restante 50 per cento da Stato (40 per cento) e Regione Puglia (10 per cento);
   all'atto dell'adesione al bando, la regione ha provveduto ad informare i partecipanti della disciplina fiscale delle borse di studio: «Alla luce di quanto sopra esposto l'amministrazione regionale, all'atto di erogazione delle borse, opererà la ritenuta fiscale limitatamente alla quota di contributo a carico dello Stato (40 per cento) e della Regione (10 per cento)»;
   secondo legge, per la suddetta borsa di studio, la regione si poneva, dunque, come sostituto d'imposta e prelevava le trattenute alla fonte, ossia prima che i partecipanti percepissero la borsa stessa;
   dopo più di un anno dall'erogazione delle borse di studio, agli aggiudicatari della borsa giungeva la ferale notizia che il prelievo fiscale non si sarebbe dovuto calcolare solo sul 50 per cento della stessa, ma sull'importo totale;
   gli aggiudicatari vedevano recapitarsi ad aprile, ben oltre i termini di legge fissati al 28 febbraio, i CUD con gli importi interi delle borse di studio da assoggettare a tassazione;
   l'ufficio ragioneria della regione, a seguito delle numerose segnalazioni pervenute sulla questione, pubblicava qualche settimana dopo una nota ufficiale di chiarimento sulla disciplina fiscale, giustificando la correttezza del suo operato tramite un'interpretazione della sentenza della Corte di Cassazione del 30 gennaio 2008 che così recitava: «... Dalla formulazione letterale di tale disposizione (normativa comunitaria) emerge inequivocabilmente che essa non consente alcun prelievo sui contributi versati ai beneficiari dei Fondi Strutturali ... non esclude però che il reddito di cui fanno parte tali contributi, in base alla norma nazionale, possa essere assoggettato ad imposizione»;
   come ha denunciato il Comitato «Ma quale futuro» ai borsisti toccava quindi versare, a seconda degli importi delle borse di studio; dai 2000 ai 5000 euro di IRPEF allo Stato;
   la «beffa» per i borsisti sta nell'aver ottenuto una borsa di studio per merito e per basso reddito, e dover adesso pagare un'imposta che in alcuni casi si avvicina alla retta di iscrizione di un master. Attraverso un comunicato del loro Comitato essi affermano: «... Chi di noi si troverà nell'impossibilità di pagare, passerà da studente meritevole a debitore nei confronti dell'erario. Ancora peggio: chi non sa dell'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi sarà un evasore fiscale ancor prima di aver lavorato un singolo giorno nella propria vita»;
   l'Agenzia delle entrate, ufficio fiscalità generale del settore servizi e consulenza della direzione regionale della Puglia, in un documento datato 9 luglio 2010 e a firma del direttore regionale Silvia Guarino scriveva rispondendo ad un'istanza d'interpello di una borsista: «In relazione alla quota finanziata dall'Unione europea con il FSE, pari al 50 per cento dell'ammontare stabilito, si rende applicabile quanto previsto dall'articolo 80 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 [...] rubricato “Integrità dei pagamenti ai beneficiari”, secondo cui “Gli Stati Membri si accertano che gli organismi responsabili dei pagamenti assicurino che i beneficiari ricevano l'importo totale del contributo pubblico entro il più breve termine e nella sua integrità” [...] In relazione al principio di integrità dei pagamenti, il più volte citato articolo 80 [...] specifica ulteriormente che “Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari”». E, dopo aver ricordato che una sentenza della Corte di Giustizia sancisce che il divieto di ogni detrazione debba «necessariamente estendersi a tutti gli oneri che sono direttamente e intrinsecamente correlati alle somme versate», conclude: «Appare evidente che l'eventuale assoggettamento ad imposizione fiscale del contributo comunitario ricevuto dai soggetti che frequentano i master, corrisponderebbe ad un prelievo specificamente connesso al contributo stesso e come tale risulterebbe in contrasto con la previsione del principio dell'integrità dei pagamenti»;
   tale precedente ha ingenerato la speranza di tutti i borsisti che vi possa essere una definizione della controversia tributaria, eventualmente, anche attraverso una circolare interpretativa del Ministero interrogato –:
   se sia stato informato di questa vertenza dell'Agenzia delle entrate;
   quali iniziative di competenza intenda assumere, anche di concerto con la regione Puglia, per evitare che prosegua un contenzioso tributario che, a giudizio dell'interrogante, rischia di far apparire il fisco come nemico del contribuente.
(5-08800)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

assegno scolastico

disoccupato

beneficiario dell'aiuto