ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08772

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 630 del 24/05/2016
Firmatari
Primo firmatario: GALLINELLA FILIPPO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 24/05/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 24/05/2016
GAGNARLI CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 24/05/2016
PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 24/05/2016
LUPO LOREDANA MOVIMENTO 5 STELLE 24/05/2016


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 24/05/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 24/05/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08772
presentato da
GALLINELLA Filippo
testo di
Martedì 24 maggio 2016, seduta n. 630

   GALLINELLA, L'ABBATE, GAGNARLI, PARENTELA e LUPO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali . — Per sapere – premesso che:
   la Corte di Cassazione con sentenza del 10 febbraio 2016 e pubblicata in data 13 maggio 2016 ha posto fine ad una guerra giudiziaria durata quasi trenta anni, rigettando il ricorso proposto dal Ministero delle politiche agricole contro l'ultima sentenza della corte di appello di Roma del 2010 favorevole alla Federconsorzi, riguardo ai crediti maturati da 58 consorzi agrari provinciali in riferimento alle spese sostenute nel dopoguerra sino al 1967, per la gestione degli ammassi obbligatori;
    la citata sentenza, immediatamente esecutiva, ha quindi confermato a favore della Fedit, un credito verso lo Stato di oltre 500 milioni di euro, cui andranno aggiunti gli interessi pari al Tus (tasso ufficiale di sconto) maggiorato del 4,4 per cento con la sola esclusione della capitalizzazione semestrale, per un totale di circa 900 milioni di euro;
   tuttavia sembrerebbe che la maggior parte di questi crediti, che il Governo dovrà pagare, finiranno, a un fondo di investimento straniero che ha comprato tempo fa quei crediti a prezzi stracciati, realizzando così una plusvalenza straordinaria;
   anche il commissario liquidatore della Federconsorzi ha resistito con atto separato al ricorso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, denunciando la contrarietà ai principi comunitari e comunque l'illegittimità costituzionale del decreto-legge n. 16 del 2012, articolo 12, comma 6, convertito dalla legge n. 44 del 2012 che ha previsto – per i crediti derivanti dalla gestione di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali quali risultante dai rendiconti approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e registrate dalla Corte dei Conti – l'estinzione, nei riguardi di coloro che risultassero averne diritto, con la corresponsione degli interessi calcolati fino al 31 dicembre 1995, sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4,40 punti con capitalizzazione annuale e per il periodo successivo sulla base dei soli interessi legali;
   la sentenza della Corte di Cassazione, tuttavia, non ha chiarito minimamente l'individuazione del beneficiario del credito così come quantificato a carico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e cioè se la titolarità va riconosciuta in capo alla Federazione italiana consorzi agrari, in persona del commissario governativo o alla Federconsorzi in concordato preventivo in capo al liquidatore giudiziale, nominato dal tribunale di Roma;
   inoltre di una richiesta online fatta al Cerved dal primo firmatario del presente atto in data 18 maggio 2016 non e stato possibile reperire presso la competente camera di commercio l'ultimo elenco soci della Federconsorzi;
   se fosse riconosciuto che dal rapporto intercorrente tra lo Stato ed i consorzi agrari è nato il credito successivamente ceduto dai consorzi alla Federconsorzi e che quest'ultima, a sua volta, lo ha trasferito, nell'ambito di una procedura concorsuale, a favore dei suoi creditori, l'ammontare calcolato dovrebbe essere liquidato a favore della procedura di liquidazione che lo liquiderà secondo l'ordine di preferenza stabilito dalla legge, a favore dei creditori;
   diversamente, se tale credito maturato in capo a Federconsorzi non venisse ritenuto trasferito a favore della procedura concorsuale, il destinatario dello stesso dovrà essere la Fedit in persona del commissario governativo –:
   se trovi conferma la notizia della presenza di un fondo di investimento straniero proprietario dei crediti maturati dalla Federconsorzi e se risulti al Governo chi siano i partecipanti di questo fondo;
   da chi sia, costituita la componente societaria di Fedit ad oggi;
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza in capo al quale sia effettivamente la titolarità del credito maturato;
   come e con quali tempi il Governo pensi di liquidare quanto stabilito dalla citata sentenza della Corte di cassazione. (5-08772)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

norma di commercializzazione

cooperativa agricola

credito