ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08614

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 620 del 09/05/2016
Firmatari
Primo firmatario: CAPEZZONE DANIELE
Gruppo: MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI
Data firma: 09/05/2016


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 09/05/2016
Stato iter:
07/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 07/06/2016
Resoconto DEL BASSO DE CARO UMBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 07/06/2016
Resoconto CAPEZZONE DANIELE MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 09/05/2016

DISCUSSIONE IL 07/06/2016

SVOLTO IL 07/06/2016

CONCLUSO IL 07/06/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08614
presentato da
CAPEZZONE Daniele
testo di
Lunedì 9 maggio 2016, seduta n. 620

   CAPEZZONE. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'autorità portuale di Venezia («APV»), per il tramite della propria controllata APVI, ha da poco messo in vendita tramite una procedura ad evidenza pubblica la quota di controllo indiretto nella società terminalista Venezia Terminal Passeggeri («VTP»);
   ragione di tale cessione è da individuarsi in prima battuta nella necessità di sciogliere i conflitti derivanti dal permanere, in capo ad APV stessa, dello status di soggetto regolatore, di soggetto concedente, nonché di azionista (indiretto) di maggioranza;
   in data 1o aprile 2016, una cordata internazionale composta da tre primarie compagnie di crociera e un operatore portuale globale è risultata aggiudicataria in via provvisoria della quota di controllo indiretto in VTP, avendo formulato l'unica offerta di acquisto della quota messa in vendita da APV al prezzo di circa 24 milioni euro;
   la stessa procedura ad evidenza pubblica prevede la possibilità per Veneto Sviluppo, finanziaria che fa capo alla regione Veneto, di esercitare un diritto di prelazione e rilevare la quota messa in vendita da APVI al prezzo di 24 milioni di euro;
   il consiglio regionale del Veneto, con mozione votata all'unanimità in data 19 aprile 2016, ha impegnato Veneto Sviluppo a esercitare la prelazione al duplice scopo dichiarato di assicurarsi il controllo azionario di VTP e tutelare l'interesse pubblico;
   l'eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte di Veneto Sviluppo potrebbe, secondo l'interrogante, configurare un danno erariale dai parte della regione Veneto. Ciò alla luce della breve durata residua della concessione, del rischio di traffico, del protrarsi della situazione di incertezza legata al traffico delle navi di maggiori dimensioni in laguna, nonché del prezzo particolarmente elevato ed oggetto di contestazioni legali prima dell'aggiudicazione temporanea;
   la regione Veneto sarà a breve chiamata a indicare, assieme al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il presidente dell'autorità portuale di Venezia, secondo la nuova procedura di nomina prevista dalla riforma portuale promossa dal Governo –:
   se siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
   se non ritengano, prima battuta, che l'interesse pubblico possa essere assicurato anche – se non meglio – da operatori privati dotati di comprovata esperienza gestionale, piuttosto che da azionisti regionali che appaiono all'interrogante del tutto privi di progettualità ed esperienza in materia di terminal crocieristici;
   se non ritengano che l'insistenza sull'equazione «interesse pubblico = controllo pubblico» contrasti a sua volta con le dichiarazioni dell'attuale Governo in materia di attrazione di investimenti esteri, vanificandoli;
   come si concili l'eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte di Veneto Sviluppo e che con lo scopo stesso della cessione da parte di APVI, che, ad avviso dell'interrogante, sarebbe vanificato dal momento che configurerebbe una situazione molto simile a quella esistente prima della cessione e che in tale ipotesi VTP sarebbe controllata dalli regione Veneto, che a sua volta esprimerebbe il vertice dell'autorità portuale, cioè del soggetto concedente la concessione e deputato a controllare VTP;
   quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere rispetto al tema citato della prelazione nell'ambito della procedura di cessione della quota di controllo detenuta dall'autorità portuale di Venezia nella società Venezia Terminal Passeggeri. (5-08614)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 7 giugno 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione IX (Trasporti)
5-08614

  In relazione alla problematica esposta, i competenti uffici del MIT – anche attraverso le notizie acquisite dall'Autorità portuale di Venezia – riferiscono quanto segue.
  Con il bando prot. 335 del 21 dicembre 2015, la società APV Investimenti S.p.A (APVI), società strumentale totalmente partecipata dall'Autorità portuale di Venezia, ha avviato una gara ad evidenza pubblica per l'alienazione della partecipazione detenuta dalla stessa APV nella società a responsabilità limitata APVS; quest'ultima detiene il 53 per cento del capitale sociale della società Venezia Terminal Passeggeri (VTP). La concessione di 94.200 mq di cui è titolare la VTP è stata inizialmente assentita con atto concessorio n. 30251 del 2000, integrato da due atti suppletivi, così che attualmente la scadenza è fissata al 31 maggio 2024.
  La progressiva dismissione della partecipazione detenuta dall'Autorità portuale di Venezia tramite APVI in APVS – e quindi in VTP – e il conseguente ingresso nel capitale sociale di quest'ultime di soggetti diversi dall'Autorità Portuale era stato raccomandato dal MIT ai fini dell'osservanza di quanto previsto all'articolo 23, comma 5, della legge n. 84/1994, in base al quale le autorità portuali istituite nei porti in cui le organizzazioni portuali svolgevano i servizi di interesse generale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), possono continuare a svolgere in tutto o in parte tali servizi, escluse le operazioni portuali, utilizzando fino ad esaurimento degli esuberi il personale di cui al comma 2 del presente articolo, promuovendo anche la costituzione di una o più società tra le imprese operanti nel porto, riservandosi una partecipazione comunque non maggioritaria.
  Inoltre, la dismissione trova puntuale fondamento normativo anche nel disposto di cui all'articolo 1, comma 611, della legge n. 190/2014 e trova riferimento nel connesso Piano Operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, approvato dall'Autorità Portuale di Venezia con proprio decreto n. 1776 del 31 marzo 2015.
  Avverso la gara sopracitata sono stati promossi tre ricorsi amministrativi con istanza cautelare al TAR Veneto da parte delle società Coop. Portabagagli del Porto di Venezia, SAVE Spa e Finpax Srl (le ultime due soci di minoranza di VTP); le domande cautelari sono state rigettate dal Giudice Amministrativo con ordinanza n. 151/2016.
  Con tale ordinanza è stata negata la sussistenza dei necessari presupposti di diritto, tenuto conto, tra l'altro, che l'importo a base d'asta è stato determinato da una adeguata attività istruttoria e che gli interessi dei ricorrenti possono trovare adeguata garanzia in occasione dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione.
  Rispetto all'importo a base d'asta, l'AP di Venezia ha precisato che trattasi dell'unico requisito di capacità economico-finanziaria stabilito dal bando di gara, fissato tramite apposita perizia di un qualificato advisor tecnico internazionale. Tale requisito è considerato congruo e proporzionato in relazione al valore della partecipazione messa a gara e inoltre volto ad assicurare l'interesse pubblico a che l'offerente disponga di condizioni di solidità patrimoniali idonee a far fronte ai rilevanti impegni di pagamento e al rispetto delle obbligazioni accessorie complessivamente previsti dal bando.
  A seguito della citata ordinanza n. 151/2016 del Giudice Amministrativo, APVI ha pertanto proseguito la gara secondo il cronoprogramma stabilito e il 30 marzo 2016 si è tenuta la seduta pubblica per l'apertura delle offerte presentate; come è noto, l'unica offerta è pervenuta dal concorrente Venezia Investimenti S.r.l risultato così aggiudicatario provvisorio.
  Tuttavia, con ricorso notificato ad APVI in data 29 marzo 2016, la Coop. Portabagagli del Porto di Venezia ha proposto appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato avverso la predetta ordinanza n. 151/2016.
  Con decreto n. 1013/2016 il Consiglio di Stato ha rigettato la richiesta di adozione di misura cautelare monocratica. Con successiva ordinanza n. 1643 del 5 maggio 2016, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello senza prendere posizione sulla fondatezza del ricorso, ai soli effetti della celere fissazione da parte del T.A.R. Veneto dell'udienza di merito del giudizio pendente avente ad oggetto la cessione della partecipazione detenuta da APVI in APVS; gli atti del procedimento non sono dunque stati sospesi e mantengono quindi immutata la loro efficacia. Inoltre, con ricorso notificato ad APVI il 18 maggio scorso, anche Finpax ha proposto appello cautelare al Consiglio di Stato avverso l'ordinanza n. 151/2016; ad oggi non risulta ancora fissata l'udienza cautelare.
  Infine, quanto al diritto di prelazione, questo è stato esercitato il 9 maggio scorso da Veneto Sviluppo S.p.A. ai sensi dell'articolo 7 delle vigenti norme sul funzionamento di APVS riguardo all'acquisto della quota del 65,98 per cento del capitale sociale della medesima APVS, oggetto della gara ad evidenza pubblica introdotta da APVI con il bando in argomento.
  Si fa infine presente che la riforma della governance delle autorità portuali, attualmente all'esame del Parlamento, riduce in modo significativo la possibilità delle stesse Autorità Portuali di Sistema di detenere partecipazioni societarie.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritto di prelazione

investimento all'estero

dichiarazione del governo