ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08562

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 618 del 03/05/2016
Firmatari
Primo firmatario: FASSINA STEFANO
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 03/05/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GREGORI MONICA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 03/05/2016
BORDO FRANCO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 04/05/2016


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 03/05/2016
Stato iter:
08/06/2016
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 03/05/2016

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 04/05/2016

RITIRATO IL 08/06/2016

CONCLUSO IL 08/06/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08562
presentato da
FASSINA Stefano
testo presentato
Martedì 3 maggio 2016
modificato
Mercoledì 4 maggio 2016, seduta n. 619

   FASSINA, GREGORI, FRANCO BORDO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   Aeroporti di Roma s.p.a. (Adr s.p.a.), gestore dell'aeroporto di Fiumicino, con nota prot. A004885 del 2011 ha richiesto all'Enac, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 18 del 1999, di limitare l'accesso ai servizi di assistenza a terra a soli 4 prestatori e soli 2 vettori in autoproduzione;
   tale richiesta è stata respinta dall'Enac in ragione del fatto che, sullo scalo di Fiumicino, era stato appena certificato il settimo handler;
   la richiesta di limitazione è stata reiterata ancora una volta nel 2014, sempre da Adr s.p.a., per 3 prestatori e 2 vettori in autoproduzione; si tratta di una richiesta fatta sulla base di uno studio tecnico, elaborato da Adr s.p.a. stessa, a suffragio della congestione aeroportuale e della percentuale di utilizzazione dell'area; tale studio rilevava la presenza di 6 handler (quando in realtà erano 5) ed era fondato, a quanto consta agli interroganti, su dati errati (numero mezzi circolanti e disponibilità aree di sosta);
   la consultazione del comitato utenti dell'aeroporto di Fiumicino ha dato esito
negativo, ritenendo necessario avviare un profondo riesame delle motivazioni tecniche della limitazione sullo scalo di Fiumicino;
   nonostante le criticità sollevate, Enac ha comunque indetto una procedura di gara, nel marzo 2015, sulla base della richiesta di limitazione presentata da Adr s.p.a., per la selezione degli handler e pur stabilendo che, conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo n. 18 del 1999, non dovesse essere Adr a esperire la gara, in quanto potenzialmente in conflitto d'interesse per le partecipazioni azionarie del suo azionista di riferimento – Atlantia s.p.a. – presente anche nel capitale di un handler: Alitalia;
   la gara, conclusasi definitivamente a marzo 2016, ha visto l'assegnazione finale a tre operatori: Alitalia, Aviapartner e Aviation Services. La procedura, a quanto consta agli interroganti, ha danneggiato altri importanti operatori economici della filiera del trasporto aereo, come, ad esempio, WFS Ground Italy s.r.l., che è stata esclusa dalla procedura di limitazione, subendo una forte penalizzazione in termini di operatività e clientela. L'esempio fa emergere come la limitazione disposta da Adr s.p.a., che è, a giudizio degli interroganti, irragionevole e di dubbia legittimità, vada a danno di operatori nuovi costretti a uscire dal mercato dell’handling;
   gli stessi vettori aerei, che dalla limitazione dovrebbero ricevere vantaggio, hanno lamentato, anche sulla stampa, che dovranno sopportare costi maggiori;
   Adr s.p.a. ha approvato un piano d'investimenti e strutturale volto a incrementare il plesso aeroportuale di Fiumicino. Gli intenti appaiono agli interroganti incompatibili con la situazione di lamentata congestione che ha portato alla limitazione e, in via pragmatica, sembrerebbero altresì incompatibili con la presenza di 3 soli handlers. Sebbene l'aggiudicazione abbia a oggetto solo alcune delle categorie di servizi di cui al decreto legislativo n. 18 del 1999, di fatto, i contratti tra vettori e handlers vengono stipulati con riferimento al pacchetto completo di servizi, con la conseguenza che chi non è attualmente aggiudicatario subisce una forte contrazione dell'operatività e dell'opportunità commerciale –:
   come l'accoglimento della richiesta di limitazione per l'accesso ai servizi di assistenza a terra e la conseguente assegnazione del bando di gara per l'assegnazione di soli 3 handlers allo scalo di Fiumicino di cui in premessa si concilino con le norme che regolano la concorrenza e il mercato, con le nuove disposizioni in materia di appalti, nonché con l'esigenza di piena trasparenza delle concessioni in materia di servizi aeroportuali;
   se il Ministro intenda verificare se – come denunciato dai vettori aerei operanti sullo scalo di Fiumicino – dalla limitazione di cui in premessa all'accesso ai servizi di assistenza a terra, si dovranno sopportare costi complessivi maggiori e si verificherà una contrazione del traffico degli utenti dello scalo, tutto questo a detrimento degli importati piani di investimento e sviluppo previsti per il principale aeroporto nazionale. (5-08562)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

assistenza a terra

prestazione di servizi

trasporto aereo