ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/08512

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 614 del 27/04/2016
Firmatari
Primo firmatario: PESCO DANIELE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 27/04/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 27/04/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 27/04/2016
Stato iter:
28/04/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 28/04/2016
Resoconto PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 28/04/2016
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 28/04/2016
Resoconto PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 28/04/2016

SVOLTO IL 28/04/2016

CONCLUSO IL 28/04/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-08512
presentato da
PESCO Daniele
testo di
Mercoledì 27 aprile 2016, seduta n. 614

   PESCO e CANCELLERI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   decorso il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi modello Unico, i contribuenti possono rettificare o integrare le dichiarazioni stesse inviando, secondo le stesse modalità previste per le dichiarazioni originarie, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione;
   per considerare valida la correzione l'Agenzia delle entrate pretende che la dichiarazione rettificativa a favore del contribuente venga presentata entro un termine molto ristretto, quello previsto dal comma 8-bis dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, ossia non oltre il termine di scadenza della dichiarazione dell'anno successivo;
   il contribuente può fare la correzione entro un anno dalla presentazione della dichiarazione errata, un termine che scade, però, prima che lo stesso contribuente abbia conoscenza, attraverso l'avviso della presunta irregolarità, dell'errore commesso: se l'errore non viene corretto entro questo tempo, pertanto, quanto preteso dall'ufficio con l'avviso di irregolarità si consolida e viene iscritto a ruolo;
   oltre tale termine, resta, a parere dell'Agenzia, la possibilità di presentare un'istanza di rimborso nel termine di 48 mesi;
   invece, in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa nell'ipotesi prevista dall'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, il termine è entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di minor reddito o, comunque, da cui consegua un minor debito d'imposta o un maggior credito e fatta salva l'applicazione delle sanzioni;
   l'Agenzia delle entrate ritiene che il più lungo termine previsto dal comma 8 dello stesso articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, ossia il 31 dicembre del quarto anno successivo alla data di presentazione della dichiarazione, riguardi esclusivamente la dichiarazione correttiva «a sfavore» del contribuente, quella che serve, cioè, per aumentare l'imposta a debito o per diminuire quella a credito;
   seguendo l'orientamento dottrinale, avallato sempre più spesso dalla giurisprudenza, il contribuente potrebbe presentare, anche oltre il termine stabilito e fino allo spirare dei termini di accertamento, una dichiarazione integrativa a favore;
   la Corte di cassazione ritiene possibile che il contribuente corregga la dichiarazione relativa a imposte sui redditi e IRAP anche durante il processo tributario fondato sui dati errati precedentemente indicati dalla Corte di cassazione Ordinanza n. 313 del 2016;
   la Corte di cassazione ha affermato che il termine annuale di cui all'articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 non ha alcun effetto sul processo tributario attivato per contestare la pretesa fiscale: l'oggetto del contenzioso non è, infatti, la dichiarazione integrativa, ma la fondatezza della pretesa tributaria, ne pertanto un'eventuale decadenza amministrativa non si può estendere al processo tributario; la disposizione di cui al citato articolo 2 è finalizzata all'utilizzo del credito in compensazione: i termini di decadenza per la dichiarazione integrativa e per la richiesta di rimborso valgono solo ai fini amministrativi;
   l'attuale stato di incertezza normativa ha generato anche un elevato contenzioso, sia perché spesso alla presentazione di un'istanza di rimborso l'ufficio non risponde, costringendo il contribuente a presentare ricorso all'autorità giudiziaria; sia perché, nel secondo caso, la dichiarazione integrativa oltre l'anno non viene ritenuta valida e la richiesta di rimborso in essa contenuta non viene presa in considerazione;
   da più parti si auspica un intervento correttivo che unifichi i termini temporali sia per la presentazione della dichiarazione integrativa «a sfavore» sia per quella «a favore» –:
   quali siano gli orientamenti del Ministro interrogato circa la non uniformità del termine per la presentazione di dichiarazioni integrative in aumento e in diminuzione, e se ritenga opportuna un'iniziativa normativa volta a uniformare i detti termini, consentendo pertanto la presentazione di dichiarazioni integrative a favore entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, salvo il limite costituito dall'avvio di attività ispettive e di verifica. (5-08512)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 28 aprile 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-08512

  Con il question time in esame gli Onorevoli interroganti chiedono quale sia l'orientamento circa la non uniformità tra il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi c.d. «integrativa a favore del contribuente» di cui all'articolo 2 comma 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 (un anno) e quello più lungo previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa c.d. «a sfavore del contribuente» di cui al comma 8 dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 (quattro anni).
  In merito gli Onorevoli segnalano l'opportunità di un'apposita iniziativa normativa volta ad equiparare i suddetti termini fissandoli al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione «salvo il limite costituito dall'avvio di attività ispettive e di verifica».
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 459/E del 2 dicembre 2008, emanata tenendo conto del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione, ha specificato che il decorso del termine previsto dal richiamato comma 8-bis per la presentazione della dichiarazione integrativa c.d. «a favore» non pregiudica la possibilità per il contribuente di far valere l'errore commesso a proprio sfavore. L'eventuale imposta versata in eccesso, infatti, può essere recuperata attraverso un'istanza di rimborso da presentare ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 entro il termine di 48 mesi.
  La limitazione temporale all'utilizzo dello strumento dichiarativo è giustificata dalla circostanza che i crediti emergenti dalla dichiarazione, specialmente se destinati all'utilizzo in compensazione o detrazione, devono essere riportati nella dichiarazione successiva. Quindi, un'eventuale correzione della dichiarazione oltre il termine previsto dal comma 8-bis comporterebbe la necessità di dover correggere anche le dichiarazioni relative alle annualità successive, nel frattempo già presentate.
  Anche la Corte di Cassazione ha in più occasioni affermato che: «la disposizione dell'articolo 2, comma 8-bis, [...], che prevede un limite temporale diverso e più breve rispetto a quello stabilito dal precedente comma 8, non è in contrasto con gli articoli 53 e 3 Cost., poiché spetta al legislatore trovare un ragionevole contemperamento tra esigenza del contribuente e quella di buon andamento, razionalità e speditezza dell'azione amministrativa ed il termine fissato dall'articolo 8-bis non rende eccessivamente gravoso il diritto del contribuente» (cfr. Cass. civ. Sez. V, Sent., 21-05-2014, n. 11153).
  Secondo la Corte di Cassazione «non può ritenersi che la differenza tra la disciplina disposta dal comma 8 e quella disposta dal comma 8-bis violi il principio di ragionevolezza e di uguaglianza. Occorre sottolineare che entrambe le rettifiche sono previste nell'interesse del contribuente (e di conseguenza il più ampio termine previsto dal comma 8 non può essere qualificato come trattamento di maggior favore per il fisco) ed anzi è da precisare che la rettifica di cui al comma 8 non esonera il dichiarante dall'applicazione delle sanzioni per le violazioni commesse» (Cass. civ. Sez. V, Sent., 04-04-2012, n. 5373).
  Gli Onorevoli interroganti evidenziano, inoltre, che i contribuenti in genere vengono a conoscenza degli errori commessi a proprio sfavore attraverso la comunicazione di irregolarità, scaturita dal controllo della dichiarazione, che viene recapitata quando il termine di presentazione della dichiarazione integrativa a favore è ormai scaduto.
  Con riferimento a tale considerazione l'Agenzia delle entrate ritiene opportuno evidenziare che le irregolarità rilevate in esito al controllo delle dichiarazioni sono generalmente relative ad errori che il contribuente ha commesso a proprio favore e non a proprio sfavore; inoltre, per oltre il 70 per cento delle dichiarazioni, gli esiti del controllo sono comunicati prima del termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.
  In conclusione, giova rilevare che un eventuale intervento legislativo che garantisca l'uniformità dei termini di integrazione delle dichiarazioni dei redditi, seppure ispirato a finalità che sembrerebbero coerenti con le disposizioni cd. «cambia verso» introdotte a partire dalla Legge di Stabilità per il 2015, necessita di adeguati approfondimenti istruttori in quanto la sua concreta attuazione dovrebbe, almeno, prevedere la riapertura dei termini per l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria in caso di presentazione di dichiarazione integrativa; ipotesi questa già prevista, tra l'altro, dall'articolo 1, comma 640, legge stabilità 2015 nei casi di ravvedimento e dichiarazione integrativa a sfavore (modifica all'articolo 2, comma 8, decreto del Presidente della Repubblica 322/98), secondo cui il termine di decadenza per le attività di liquidazione ed accertamento decorre dall'invio della dichiarazione integrativa (limitatamente agli elementi oggetto di integrazione).
  Potrebbe quindi valutarsi una modifica normativa che consenta di uniformare i termini per la rettifica delle dichiarazioni tributarie, salva la preclusione alla compensazione ex articolo 17 decreto legislativo 241/97 nei casi di integrativa a favore presentata oltre l'anno, per evidenti problemi di controllo ed incrocio dei dati.
  Un intervento normativo dovrebbe, inoltre, tenere in debito conto il necessario adeguamento delle procedure di elaborazione informatizzata attualmente esistenti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

imposta sul reddito

contribuente

debito