ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/08451

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 610 del 20/04/2016
Firmatari
Primo firmatario: PELILLO MICHELE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 20/04/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO 20/04/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 20/04/2016
Stato iter:
21/04/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 21/04/2016
Resoconto PELILLO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 21/04/2016
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 21/04/2016
Resoconto PELILLO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 21/04/2016

SVOLTO IL 21/04/2016

CONCLUSO IL 21/04/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-08451
presentato da
PELILLO Michele
testo di
Mercoledì 20 aprile 2016, seduta n. 610

   PELILLO e FRAGOMELI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'attuale sistema di tassazione dei redditi di natura finanziari applicabile alle persone fisiche e agli enti equiparati si basa su tre differenti regime: il cosiddetto regime dichiarativo; il cosiddetto regime amministrato e il cosiddetto regime gestito;
   il contribuente che determina l'imposta ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, nell'ambito del regime dichiarativo, può utilizzare le eventuali minusvalenze realizzate su investimenti di natura finanziaria in compensazione con le plusvalenze di analoga natura realizzate nel medesimo periodo d'imposta (e, quindi, anche antecedentemente al realizzo delle minusvalenze) e nei quattro periodi d'imposta successivi;
   i contribuenti in regime di risparmio amministrato, di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 461 del 1997, possono compensare le minusvalenze realizzate solo con le plusvalenze realizzate nella medesima giornata e successivamente, sia nel medesimo periodo d'imposta che nei quattro successivi;
   il contribuente in regime di risparmio cosiddetto gestito in cui vi è la delega a un intermediario per l'esecuzione degli adempimenti fiscali riguardanti i propri risparmi ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 461 del 1997, risulta sottoposto a tassazione del risultato netto di gestione maturato alle fine di ciascun periodo d'imposta, con automatica compensazione non solo delle minusvalenze realizzate nel corso del periodo, ma anche di quelle solamente iscritte, cioè da valutazione e l'eventuale risultato netto negativo di gestione è riportabile nei quattro periodi d'imposta successivi;
   in caso di investimento in azioni o titoli assimilati l'attuale normativa non consente di quaiificare come minusvalenza, da utilizzare in compensazione delle plusvalenze di analoga natura cosiddetto regime dichiarativo e amministrato, la perdita sofferta dall'investitore allorquando l'emittente va in default, viene cioè posto in liquidazione, fallimento o sottoposto ad altra procedura concorsuale o procedura estera equivalente;
   l'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi — TUIR di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fa esclusivo riferimento alle plusvalenze — e, di conseguenza — anche alle minusvalenze — realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni;
   in caso di investimento in titoli obbligazionari, l'attuale formulazione della norma consentirebbe di qualificare come minusvalenza la perdita sofferta dall'investitore in caso di default  dell'emittente, in quanto il predetto articolo 67 fa riferimento sia alle plusvalenze e alle minusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso sia a quelle realizzate in sede di rimborso del titolo; ne consegue che si dovrebbe configurare come minusvalenza non solo la perdita derivante dal rimborso non integrale di un titolo obbligazionario a causa del default dell'emittente, ma anche quella derivante dal mancato rimborso dello stesso;
   la perdita su partecipazioni non qualificate rientra nell'ambito di applicazione dei redditi di capitale, senza assumere però rilevanza, in quanto tali redditi non possono avere segno negativo; diversamente, nel caso di azioni detenute nell'ambito di un regime gestito, la minusvalenza derivante dal default dell'emittente assume rilevanza in virtù delle modalità di calcolo della base imponibile che si basa sul risultato netto di gestione;
   l'attuale sistema di tassazione dei redditi di natura finanziaria non solo non consente di «recuperare» la perdita sofferta in caso di default dell'emittente, pari al costo di acquisto delle azioni, ma comporta anche una disparità di trattamento fra chi detiene azioni di emittenti in default nell'ambito del regime dichiarativo o amministrato e chi, invece, le detiene nell'ambito di un regime gestito –:
   quali iniziative intenda intraprendere per ripristinare l'equivalenza di trattamento fra risparmiatori azionisti che si trovano a dover sopportare una perdita in caso di default dell'emittente nell'ambito del regime dichiarativo o amministrato, ovvero nell'ambito del regime gestito, a tal fine anche prevedendo la possibilità di imputare tali perdite quali minusvalenze da utilizzare in compensazione con le plusvalenze della medesima natura.
(5-08451)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 21 aprile 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-08451

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono al Governo di ripristinare l'equivalenza di trattamento, ai fini fiscali, tra risparmiatori che detengono partecipazioni non qualificate che si trovano a dover sopportare una «perdita» in caso di default dell'emittente nell'ambito dei tre regimi previsti per la tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria (regime dichiarativo, amministrato e gestito).
  In particolare, gli Onorevoli evidenziano che il regime dichiarativo – di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 – e il regime del risparmio amministrato – di cui al successivo articolo 6 del medesimo decreto legislativo – consentono di compensare le eventuali minusvalenze, derivanti dalla cessione a titolo oneroso di attività finanziarie realizzate, dalle plusvalenze aventi la medesima natura realizzate nel medesimo periodo d'imposta e nei quattro successivi.
  Nel regime del risparmio gestito di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 461 del 1997 risulta, invece, sottoposto a tassazione il risultato netto di gestione maturato alla fine di ciascun periodo d'imposta con automatica compensazione non solo delle minusvalenze realizzate nel corso del periodo d'imposta, ma anche di quelle solamente iscritte che derivano dalla valutazione delle attività finanziarie detenute alla fine del periodo d'imposta.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, giova preliminarmente evidenziare che il regime del risparmio gestito di cui all'articolo 7 del decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, ha caratteristiche del tutto particolari che non consentono un giudizio di comparazione con gli altri due regimi precedentemente menzionati.
  Inoltre, l'applicazione del regime del risparmio gestito deriva da un'espressa opzione che è rimessa alla libera scelta del contribuente.
  Ciò posto, l'articolo 67, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R) prevede la possibilità dei titoli azionari di generare redditi diversi di natura finanziaria (plusvalenze e minusvalenze) per effetto della sola cessione a titolo oneroso dell'attività finanziaria, e non già per effetto della valutazione o del rimborso dell'attività stessa.
  Le «perdite» cui fanno riferimento gli Onorevoli interroganti non traggono la loro origine da una cessione a titolo oneroso dei titoli, o da un'operazione ad essa fiscalmente assimilata (ad esempio permuta, conferimento, costituzione di un diritto reale), bensì da un'operazione di valutazione, ancorché legata ad eventi certi ed obiettivi, quali possono essere il fallimento della società o l'esistenza di un'altra procedura concorsuale.
  Pertanto, a tali operazioni non può essere riconosciuta alcuna rilevanza nella determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria.
  Tali «perdite» sono da considerarsi sostanzialmente delle perdite di capitale.
  Tuttavia, fattuale modalità di tassazione dei redditi di capitale di cui all'articolo 45, camma 1, del TUIR prevede che i suddetti redditi sono costituiti dall'ammontare degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione. Pertanto, al fine della determinazione di tali redditi non è riconosciuta rilevanza ad alcun onere o altro differenziale negativo. Ciò vale sia per le «perdite» che emergono dal rimborso delle azioni sia per eventuali «perdite» che dovessero emergere da una valutazione delle stesse attività.
  Pertanto, tenuto conto dell'attuale sistema di tassazione delle rendite finanziarie, derivante dai principi contenuti nell'articolo 3, comma 160 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e recepiti dal decreto legislativo n. 461 del 1997, l'attribuzione di un'apposita rilevanza fiscale alle «perdite» in esame, necessita di adeguati approfondimenti relativi anche all'opportunità di un'eventuale modifica normativa.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

imposta diretta

imposta sul reddito

fallimento