ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/08450

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 610 del 20/04/2016
Firmatari
Primo firmatario: VILLAROSA ALESSIO MATTIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 20/04/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 20/04/2016
ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE 20/04/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 20/04/2016
Stato iter:
21/04/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 21/04/2016
Resoconto PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 21/04/2016
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 21/04/2016
Resoconto PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 21/04/2016

SVOLTO IL 21/04/2016

CONCLUSO IL 21/04/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-08450
presentato da
VILLAROSA Alessio Mattia
testo di
Mercoledì 20 aprile 2016, seduta n. 610

   VILLAROSA, PESCO e ALBERTI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, in attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento: le disposizioni contenute nel Titolo IV, Capo IV, Sezione III del medesimo decreto legislativo sono dedicate all'istituto del bail-in ovverosia alla procedura di compensazione tra le perdite della banca ed azioni e altri strumenti finanziari posseduti da investitori e risparmiatori della stessa banca: la disciplina sul bail-in — ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del medesimo decreto legislativo — è entrata in vigore «solo» a decorrere dal 1o gennaio 2016;
   il decreto legge 22 novembre 2015, n. 183, le cui disposizioni sono state successivamente inserite nella legge di stabilità 2016, ha disposto la risoluzione di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio — Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., già oggetto di commissariamento da parte della Banca d'Italia. La procedura di risoluzione, che ha determinato la riduzione del valore di azioni ed «obbligazioni subordinate», è stata avviata nel 2015 applicando le disposizioni contenute nel Titolo IV, Capo IV, Sezione III del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, che ai sensi del richiamato articolo 106 del medesimo decreto legislativo sono entrate in vigore solo a decorrere dal 1o gennaio 2016, per tal motivo — a giudizio degli interroganti – sembrerebbe che la procedura di risoluzione delle menzionate banche sia stata adottata in carenza di legittimazione normativa e se così fosse tutti gli atti adottati dal Governo, dal Ministero dell'economia e delle finanze e da Banca d'Italia sarebbero nulli;
   la Commissione europea ha assunto, in data 23 dicembre 2015, la propria decisione sull'intervento di sostegno effettuato, nel 2014, dal Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD) in favore della Banca Tercas, in relazione all'acquisizione della stessa da parte della Banca Popolare di Bari;
   la Commissione sostiene che tale intervento costituisca un aiuto di Stato non compatibile con la disciplina europea. La Commissione europea, modificando il proprio orientamento, ha parificato l'intervento del FITD a una misura di supporto pubblico, perché, nonostante il FITD sia costituito da risorse private, i suoi interventi sono imputabili allo Stato italiano in ragione dell'approvazione ex post da parte della Banca d'Italia delle decisioni che li dispongono e dell'obbligatorietà dell'adesione al Fondo; per evitare che l'intervento del FITD sia qualificato come aiuto di Stato è necessaria la previsione di misure di contenimento della distorsione della concorrenza, tra cui in particolar modo, la condivisione degli oneri, da parte dei detentori di obbligazioni subordinate (cosiddetto burden-sharing); così come dichiarato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2015, il FITD, su suggerimento ed impulso del medesimo Ministero, ha provveduto ad istituire un meccanismo complementare volontario con una gestione separata e finanziato con risorse diverse dalle contribuzioni obbligatorie; altresì, dal comunicato stampa del Ministero si apprende: «Il meccanismo volontario, per definizione non assoggettabile ai vincoli previsti per gli aiuti di Stato, provvederà a replicare il precedente interventi, restituendo alla Banca Tercas l'intero ammontare delle risorse che questa dovrà retrocedere al FITD in esecuzione della decisione della Commissione. L'intervento del meccanismo garantirà la piena continuità finanziaria e operativa di Banca Tercas, neutralizzando le conseguenze negative della decisione della Commissione europea.»: si desume — quindi — che un intervento del FITD con finanziamenti volontari risulta pienamente compatibile con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato;
   nel mese di dicembre 2015 si è assistito a due tipologie di risoluzione di crisi bancarie, la prima relativa a Banca Tercas, conclusasi con esito favorevole nei confronti dei risparmiatori che hanno sottoscritto obbligazioni subordinate e la seconda relativa a Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio — Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A, conclusasi con la riduzione totale del valore delle azioni e delle obbligazione subordinate detenute da investitori e risparmiatori; il diverso modus operandi assunto dal Governo, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dalla Banca d'Italia e le relative conseguenze giuridiche sono agli antipodi ed in considerazione del fatto che nella seconda ipotesi i risparmiatori hanno perso i propri risparmi si palesa ad avviso degli interroganti una chiara ed irragionevole disparità di trattamento sindacabile ai sensi del principio di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione; altresì si aggiunge che la disciplina sul bail-in risulta essere, secondo gli interroganti, costituzionalmente illegittima, in quanto in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 47 della Costituzione (La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito);
   nella comunicazione di avvio della risoluzione emanata da Banca d'Italia si evince: «la riduzione integrale delle riserve e del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2, computabili nei fondi propri, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, comma 1, lett. b), e dell'articolo 52, comma 1, lett. a), punti i) e iii) decreto legislativo 180 del 2015: infatti le deliberazioni n. 553, 554, 555 e 556 del 21 novembre 2016 della Banca d'Italia con le quali si avvia ufficialmente la procedura di risoluzione di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., Banca delle Marche S.p.A., Banca popolare dell'Etruria e del Lazio — Società cooperativa e Cassa di risparmio di Chieti S.p.A, rinviano all'articolo 52 del decreto legislativo n. 180 del 2015 per stabilire l'ordine e le modalità di applicazione del « bail in». In realtà, così come indicato dall'articolo 106 del medesimo decreto legislativo, le disposizioni contenute nel Titolo IV, Capo IV, Sezione III, ivi comprese le disposizioni di cui all'articolo 52 sarebbero entrate in vigore solo a decorrere dal 1o gennaio 2016;
   ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione: «Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge»: in base alla gerarchia delle fonti dell'ordinamento giuridico italiano in relazione agli investitori ed ai risparmiatori di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., Banca delle Marche S.p.A., Banca popolare dell'Etruria e del Lazio — Società cooperativa e Cassa di risparmio di Chieti S.p.A, è stata avviata una procedura di riduzione del valore degli strumenti finanziari di investimento e risparmio in proprio possesso – rectius è stata richiesta una prestazione patrimoniale – in assenza di una disposizione legislativa che sarebbe entrata in vigore solo a decorrere dal 1o gennaio 2016. La disposizione costituzionale afferma il principio secondo il quale l'amministrazione pubblica e la giurisdizione non hanno altri poteri se non quelli conferiti dalla legge, quindi, ai cittadini non può essere richiesta una prestazione patrimoniale se non per legge;
   altresì, secondo il dispositivo dell'articolo 4 del Capo I «Fonti del diritto» del codice civile: «I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi. I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell'articolo 3 non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.»; il comma 1 è esplicazione del principio di legalità ed in particolare del principio di prevalenza della legge rispetto al regolamento, che quindi non può prevedere disposizioni in contrasto con la legge;
   il suddetto principio evita che, ad esempio, l'introduzione di un nuovo obbligo a carico dei cittadini che preveda un'applicabilità solo decorso un certo periodo di tempo diventi invece per prassi un obbligo immediatamente applicabile; questo principio è stato ulteriormente avvalorato dalla recente sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale» della riduzione dell'arco temporale lasciato a disposizione dei cittadini italiani possessori di monete o banconote in valuta «lira» sancita dall'articolo 26 del decreto-legge n. 201 del 2011 predisposto dal Governo Monti –:
   se il Ministro interrogato intenda assumere ogni iniziativa di competenza volta ad annullare immediatamente gli effetti della procedura di risoluzione di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., Banca delle Marche S.p.A., Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e Cassa di risparmio di Chieti S.p.A, e gli effetti delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 183 del 2015, inserite successivamente nella legge di stabilità 2016, al fine di evitare che una eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale possa arrecare maggiori oneri per la finanza pubblica. (5-08450)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 21 aprile 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-08450

  Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Villarosa ed altri chiedono «se si intendano assumere iniziative per annullare immediatamente gli effetti della procedura di risoluzione» di Cassa di Risparmio di Ferrara, Banca delle Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio e Cassa di Risparmio di Chieti «e gli effetti delle disposizioni di cui al decreto legge n. 183 del 2015, inserite successivamente nella legge di stabilità 2016, al fine di evitare che una eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale possa arrecare maggiori oneri per la finanza pubblica».
  Al riguardo, sentita anche la Banca d'Italia, con i provvedimenti assunti a novembre 2015, il Governo e l'istituto di vigilanza, in stretta collaborazione, hanno dato soluzione alla crisi delle quattro banche assicurando la continuità operativa delle banche stesse, tutelando i depositanti e preservando i rapporti di lavoro, senza l'ausilio di risorse pubbliche.
  Le perdite accumulate nel tempo da queste banche, valutate con criteri estremamente prudenti, sono state assorbite innanzi tutto dagli strumenti di investimento più rischiosi: le azioni e le «obbligazioni subordinate», che per loro natura sono esposte al rischio d'impresa.
  L'interrogazione solleva dubbi di incostituzionalità, per violazione degli articoli 42 e 47 della Costituzione, della disciplina recata dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, di recepimento della direttiva 2014/59/UE, cosiddetto BRRD, che consente di azzerare e ridurre le riserve e il capitale rappresentato da azioni, gli altri strumenti finanziari computabili nel capitale primario di classe 1, gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 nonché di azzerare, ridurre o convertire gli elementi di classe 2 (articoli 27 e 28, decreto legislativo 180/2015).
  In via preliminare si ritiene opportuno chiarire che nei casi di specie i provvedimenti di avvio alla risoluzione non contemplano l'utilizzo dello strumento di risoluzione denominato «bail-in», previsto all'articolo 52 del decreto legislativo 180/2015 e divenuto efficace solo il 1o gennaio 2016.
  La Banca d'Italia ha invece fatto uso dei poteri di cui ai citati articoli 27 e 28, decreto legislativo 180/2015 (cosiddetto write-down), che recepiscono gli articoli 59 e 60 della BRRD: questi ultimi non sono coperti dalla facoltà di poterne rinviare l'entrata in vigore al 1o gennaio 2016, come consentito, sempre dalla normativa comunitaria, per il solo strumento del bail-in. I poteri di write-down delle azioni e degli strumenti di capitale di classe 1 e 2 non sono neanche strumenti di risoluzione poiché possono essere utilizzati anche indipendentemente da una procedura di risoluzione, e la BRRD obbliga gli Stati membri a dotare le Autorità di risoluzione di tali poteri.
  Il bail-in è invece uno strumento di risoluzione e ha un ambito di applicazione molto più ampio (sostanzialmente tutte le passività non garantite della banca tranne i depositi coperti dal sistema di garanzia dei depositi di cui alla direttiva 2014/49/UE).
  Dal punto di vista dell'analisi costituzionale si tratta in entrambi i casi di misure che implicano un intervento autoritativo su rapporti di diritto privato della cui costituzionalità non sembra potersi dubitare.
  Esse, peraltro, risultano pienamente conformi alla giurisprudenza e ai principi del diritto dell'Unione in tema di tutela della proprietà azionaria.
  Infatti, la disciplina di BRRD e del decreto legislativo 180/2015 è totalmente conforme alla giurisprudenza e ai principi del diritto dell'Unione in tema di tutela della proprietà azionaria: la direttiva e il decreto legislativo 180/2015 prevedono infatti, a fronte di tools il cui esercizio da parte delle autorità può determinare pesanti interferenze sul pieno e pacifico godimento dei diritti connessi alla partecipazione azionaria, una serie di salvaguardie volte ad assicurare, da un lato, i) che l'azione delle autorità trovi adeguata giustificazione nell'interesse pubblico alla stabilità sistemica; ii) che non si impongano agli azionisti sacrifici sproporzionati; iii) che, infine, le esigenze di tutela dei diritti si concilino con le esigenze di celerità e di stabilità degli effetti che la gestione delle crisi bancarie richiede.
  Con riferimento, infine, al caso Tercas di cui è cenno nell'interrogazione, il paragone ipotizzato non tiene conto che la vicenda Tercas risale al 2014, ben prima dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo. Peraltro la decisione della Commissione è stata impugnata.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

risoluzione