ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08408

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 608 del 18/04/2016
Firmatari
Primo firmatario: SIMONETTI ROBERTO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 18/04/2016


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 18/04/2016
Stato iter:
28/04/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 28/04/2016
Resoconto CASSANO MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 28/04/2016
Resoconto SIMONETTI ROBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 18/04/2016

DISCUSSIONE IL 28/04/2016

SVOLTO IL 28/04/2016

CONCLUSO IL 28/04/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08408
presentato da
SIMONETTI Roberto
testo di
Lunedì 18 aprile 2016, seduta n. 608

   SIMONETTI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 35 del decreto-legge 3 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, disciplina le modalità di verifica delle situazioni reddituali incidenti sul diritto e sulla misura delle prestazioni collegate al reddito;
   in materia, l'Inps ha fornito istruzioni con le circolari n. 62 del 22 aprile 2009, n. 126 del 24 settembre 2010 e con i messaggi n. 21172 del 12 agosto 2010 e n. 30013 del 29 novembre 2010, e da ultimo il messaggio n. 5178 del 5 agosto 2015;
   nel predetto messaggio, l'Inps ricorda che, su richiesta dell'Istituto medesimo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota prot. 29/0000076/P del 12 gennaio 2015, ha chiarito che «... l'articolo 35, comma 8, del decreto-legge n. 207 del 2008 è finalizzato ad evitare il riconoscimento di prestazioni previdenziali legate al reddito non dovute o dovute in misura inferiore, prendendo come riferimento dati reddituali certi e non presuntivi...In altre parole, il comma 8 si limita a stabilire quale sia il parametro reddituale da prendere in considerazione ai fini del calcolo delle prestazioni legate al reddito a seconda della natura dei redditi percepiti dal beneficiario... Da tale previsione procedurale non può derivare che ai fini della determinazione della prestazione legata al reddito debbano essere sommati i redditi dell'anno precedente con i redditi dell'anno in corso, in quanto ciò porterebbe ad un artificioso incremento dei redditi non giustificato dal tenore letterale della disposizione in esame»;
   l'Inps, dunque, nel ribadire che «il comma 8 del suddetto articolo  (35), come da ultimo modificato dall'articolo 13, comma 6, lettera a) e b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, disciplina i criteri in base ai quali verificare le situazioni reddituali incidenti sulle prestazioni pensionistiche collegate al reddito già in godimento» e che «la verifica del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito in godimento viene effettuata, a decorrere dal 1o gennaio di ciascun anno (e fino al 31 dicembre del medesimo anno), tenendo conto dei redditi per prestazioni, per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito denominato Casellario centrale dei pensionati), conseguiti nello stesso anno e dei redditi diversi da quelli di cui al punto precedente conseguiti nell'anno precedente», chiarisce che, nel recepire l'indicazione ministeriale, ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali collegate al reddito già in godimento, in applicazione del citato comma 8 dell'articolo 35, rileva il maggiore tra il reddito da lavoro dipendente percepito dal beneficiario e/o dal coniuge nell'anno precedente quello di decorrenza della pensione ed il reddito da pensione – liquidata a seguito della cessazione dell'attività di lavoro dipendente o del decesso del coniuge – dell'anno in corso. Tale criterio, precisa l'Inps, si applica alle pensioni aventi decorrenza da gennaio 2016;
   in altri termini, l'istituto, precedentemente al parere ministeriale da esso stesso richiesto, ha interpretato ed applicato la richiamata disposizione di cui all'articolo 35, comma 8, in maniera condizionante e fortemente penalizzante per gli assicurati ai fini del riconoscimento e della corresponsione del trattamento legato al reddito (pensione ai superstiti), ponendo in essere un sistema di determinazione dei redditi basato sulla somma dei redditi percepiti in due anni: il reddito dell'anno antecedente alla richiesta della prestazione e il reddito di prestazione nell'anno prima della liquidazione della prestazione stessa; 
   tale interpretazione ha prodotto per i titolari di pensione ai superstiti a giudizio dell'interrogante una incongrua applicazione della tabella F, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, con rilevanti perdite per gli aventi diritto;
   risulta all'interrogante che sono stati presentati, per il tramite dell'Enapa, ricorsi all'Inps ad oggi giacenti –:
   se il Ministro interrogato non ritenga di dover rapidamente intervenire, per quanto di competenza, affinché l'Inps, ente vigilato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si attenga al chiarimento del Ministero, citato in premessa e provveda, di conseguenza, a riconoscere le somme impropriamente trattenute in ragione della medesima indicazione ministeriale. (5-08408)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 28 aprile 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-08408

  Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo dell'onorevole Simonetti, concernente la modalità di computo delle situazioni reddituali incidenti sul diritto e sulla misura delle prestazioni collegate al reddito, faccio presente quanto segue.
  Com’è noto, l'articolo 35, comma 8, del decreto-legge n. 207 del 2008, così come modificato dal decreto-legge n. 78 del 2010 dispone che «ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati».
  Pertanto, a decorrere dal 1o gennaio di ogni anno, ai fini del riconoscimento del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito già in pagamento, si tiene conto:
   dei redditi per prestazioni, per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati conseguiti nello stesso anno;
   dei redditi diversi da quelli di cui al punto precedente conseguiti nell'anno precedente.

  Con riferimento all'applicazione del citato comma 8 dell'articolo 35, alcuni dubbi sono stati sollevati dal sindacato pensionati italiani in ordine ai casi in cui il titolare di una prestazione collegata al reddito già in godimento o il suo coniuge cessino l'attività di lavoro per acquisire la pensione.
  A seguito di tali segnalazioni, svolti i necessari approfondimenti, il Ministero che rappresento, con nota del 12 gennaio 2015, ha precisato all'INPS che «il comma 8 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 207 del 2008 si limita a stabilire quale sia il parametro reddituale da prendere in considerazione ai fini del calcolo delle prestazioni legate al reddito a seconda della natura dei redditi percepiti dal beneficiario (esempio per i redditi da lavoro e da fabbricati il parametro è costituito dal reddito dell'anno precedente risultante dalla dichiarazione dei redditi; per i redditi da pensione è il reddito noto all'INPS percepito nell'anno in corso). Da tale previsione per così dire procedurale non può derivare che ai fini della determinazione della prestazione collegata al reddito debbano essere sommati i redditi dell'anno precedente con i redditi dell'anno in corso, in quanto ciò porterebbe ad un artificioso incremento dei redditi non giustificato dal tenore letterale della disposizione in esame».
  L'INPS, con messaggio n. 5178 del 5 agosto 2015, nel recepire l'indicazione ministeriale ha chiarito che, ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali collegate al reddito già in godimento, in applicazione del citato comma 8 dell'articolo 35, rileva il maggiore tra il reddito da lavoro dipendente percepito dal beneficiario e/o dal coniuge nell'anno precedente quello di decorrenza della pensione ed il reddito da pensione – liquidata a seguito della cessazione dell'attività di lavoro dipendente o del decesso del coniuge – dell'anno in corso.
  In altri termini, con il predetto messaggio è stato chiarito che ai fini della determinazione della prestazione collegata al reddito, non deve essere sommato il reddito da lavoro dipendente dell'anno precedente con il reddito da pensione dell'anno in corso (avendo quest'ultimo sostituito il reddito da lavoro dipendente dell'anno precedente), ma deve essere preso in considerazione solo il maggiore dei due.
  La funzione principale del messaggio dell'INPS è quella di impartire alle strutture territoriali istruzioni in ordine alle modalità di determinazione e liquidazione della pensione.
  Ciò non toglie che, qualora un soggetto si ritenesse leso dalle modalità operative seguite dall'INPS in precedenza, questi possa far valere il suo diritto avanti l'Istituto e che l'INPS a quel punto valuterà la sua istanza anche tenendo conto delle nuove istruzioni.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

pensionato