ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08212

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 595 del 22/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: CIMBRO ELEONORA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 22/03/2016


Commissione assegnataria
Commissione: III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE delegato in data 22/03/2016
Stato iter:
06/04/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 06/04/2017
Resoconto DELLA VEDOVA BENEDETTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE)
 
REPLICA 06/04/2017
Resoconto CIMBRO ELEONORA ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 22/03/2016

DISCUSSIONE IL 06/04/2017

SVOLTO IL 06/04/2017

CONCLUSO IL 06/04/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08212
presentato da
CIMBRO Eleonora
testo di
Martedì 22 marzo 2016, seduta n. 595

   CIMBRO. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale . — Per sapere – premesso che:
   il ruolo del console onorario sta assumendo un rilievo sempre maggiore a seguito della razionalizzazione degli uffici diretti da personale di carriera resa necessaria dalla crisi economica;
   alle figure dei consoli di carriera vanno sostituendosi proprio i consoli onorari, i quali sono completamente indipendenti economicamente dal Ministero di riferimento;
   il console onorario agisce in nome e per conto dello Stato ma a titolo onorifico, il che vuol dire che non riceva stipendio e, se vi sono delle spese, queste possono essere rimborsate fino a un limite massimo prestabilito, normalmente fissato nell'ammontare delle spese telefoniche e postali, che varia rispetto a ciascun consolato onorario, a seconda dei consolati onorari, rispetto a una cifra che il Ministero mette a disposizione dei consoli onorari su un apposito capitolo di bilancio;
   normalmente il console onorario è una persona comunque non legata alla vita diplomatica che si troverà ad affrontare delle spese come se svolgesse un vero, e proprio volontariato, anche mettendo a disposizione il proprio ufficio;
   la figura del console onorario è particolarmente diffusa all'interno dell'Unione europea. Si contano infatti più di 4.000 consolati onorari accreditati presso gli Stati membri. I dati confermano la solida tradizione consolare onoraria dei quattro grandi Stati dell'Europa continentale. Spicca tra tutti, infatti, la significativa presenza di consolati onorari esteri in Francia, in virtù delle 601 unità colà accreditate. A seguire, si registrano le importanti dimensioni della comunità consolare onoraria italiana e spagnola, quest'ultima composta da 532 consoli onorari esteri. In Germania questi si attestano su 481 unità;
   sono da considerare le esperienze raccolte in questi anni e testimoniate nell'audizione di rappresentanti della Federazione nazionale dei consoli onorari (Fe.N.CO.), svoltasi presso la Commissione affari esteri e comunitari dalla Camera il 6 ottobre 2015, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle priorità strategiche regionali e di sicurezza della politica estera dell'Italia, anche in vista della nuova strategia di sicurezza dell'Unione europea;
   in particolare, la realtà associativa dei consoli onorari operanti nel nostro Paese segnala una serie di criticità che condizionano la piena funzionalità dell'azione del console onorario, largamente illustrate nel corso della summenzionata audizione;
   in primo luogo è stata segnalata l'esigenza di emettere targhe di riconoscimento delle autovetture e degli autoveicoli adibiti ad uso promiscuo appartenenti anche al personale consolare onorario (così come previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 18 dicembre 1995);
   è altresì segnalata la necessità di provvedere ad una revisione della normativa vigente in materia di rilascio dei passaporti disciplinata dal decreto del Ministro degli affari esteri del 30 dicembre 1978, prevedendo il rilascio al personale consolare onorario di passaporti di servizio;
   ulteriori profili critici potrebbero essere superati con la revisione delle disposizioni in materia di cerimoniale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 aprile 2006, con il ripristino della collocazione dei consoli onorari alla posizione già vigente dal 1963, anno della firma della Convenzione di Vienna;
   ai fini di un più agevole svolgimento delle funzioni consolari è necessario infine parametrare la validità dell’exequatur in conformità delle lettere patenti rilasciate dallo Stato d'invio, oggi inspiegabilmente limitato al quinquennio, e che si pone per l'interrogante in netto contrasto con gli articoli 23 e 25 della Convenzione di Vienna (ratifica dal nostro Paese con la legge 9 agosto 1967, n. 804) –:
   quali iniziative normative ed interventi amministrativi intenda adottare il Governo per superare queste criticità che pesano gravemente sulla piena funzionalità operativa del personale consonale onorario operante in Italia e che presentano per contro modestissime contropartite in termini di oneri finanziari. (5-08212)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 6 aprile 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione III (Affari esteri)
5-08212

  Prima di rispondere agli specifici quesiti posti dall'Onorevole interrogante, mi preme sottolineare un aspetto importante della figura del console onorario, sul quale mi soffermerò anche rispondendo alla successiva interrogazione.
  Il console onorario, pur non essendo assimilabile a uno di carriera, è comunque un agente consolare di un Paese straniero. Spetta dunque esclusivamente alle Autorità di questo Paese decidere dove proporre l'istituzione di un Ufficio consolare onorario e chi proporre come titolare dell'ufficio. Lo Stato italiano interviene successivamente, ossia quando accoglie o respinge le suddette proposte sulla base di valutazioni e verifiche sul candidato, che sono effettuate dalla Farnesina e da altre Amministrazioni ed Enti esterni competenti. Resta il fatto che il Console Onorario viene investito di pubblici poteri non dallo Stato italiano ma dallo Stato d'invio, da cui dipenderà in via principale lo svolgimento delle sue funzioni.
  Passo ora a rispondere punto per punto ai quesiti dell'interrogazione, ricordando che le medesime risposte sono state fornite dal Sottosegretario Amendola ai rappresentanti della FEN.CO in una riunione svoltasi alla Farnesina a febbraio dello scorso anno.
  In merito alla possibilità di estendere l'uso della targa Corpo Consolare ai consoli onorari, la materia è regolata dal Codice della Strada, che all'articolo 131 prevede la concessione di targhe «CC» unicamente per i funzionari consolari di carriera e per le vetture dei Consolati di carriera. Ai Consoli onorari sono invece assegnati dei «contrassegni consolari», che si applicano sulla vettura e che in alcuni Paesi vengono conferiti anche ai Consoli di carriera. I contrassegni costituiscono uno strumento che garantisce al Console onorario, nello svolgimento delle sue funzioni, un trattamento rispettoso della sua carica. Ove si concedessero targhe «CC» anche ai Consoli onorari, si rischierebbe di ingenerare confusione circa la possibilità per le Forze dell'Ordine e le Autorità Giudiziarie – sempre garantita dalla Convenzione di Vienna – di intervenire sul veicolo del Console onorario. Aggiungo che i Consoli onorari sono già destinatari di alcune agevolazioni, stabilite di norma dai Comuni al corpo diplomatico straniero. A loro, ad esempio, può essere riservato uno o più posti auto antistanti l'Ufficio consolare onorario.
  Equiparare dal punto di vista protocollare consoli di carriera e onorari, così come auspicato dall'Onorevole Interrogante, difetterebbe di coerenza con la Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, che prevede che i consoli onorari siano collocati dopo i consoli di carriera. Questo ordine di precedenze non è lesivo per il ruolo del console onorario, che continua a mantenere una posizione di rilievo e, nel protocollo, trova comunque posto prima di funzioni importanti, come il Presidente della Commissione Tributaria, i Presidi di Facoltà Universitarie e i Vice Sindaci.
  Circa la validità dell’exequatur, il limite attuale di cinque anni è stato introdotto per due motivi. Il primo è quello di consentire, dopo un lasso di tempo ragionevole, un esame dell'attività e della condotta del Console, nonché il corretto utilizzo da parte sua delle immunità, in particolare quella degli archivi. Il secondo è quello di verificare il permanere dell'interesse dello Stato d'invio al mantenimento dei posti consolari onorari in Italia. Nel 2016 abbiamo disposto la chiusura di 61 posti consolari onorari proprio perché le Ambasciate di riferimento hanno ritenuto di non richiedere il rinnovo dell’exequatur.
  Mi preme sottolineare come il limite di validità quinquennale sia pienamente conforme al diritto internazionale. Infatti, la citata Convenzione di Vienna dispone in modo chiaro che, mentre la nomina del capo del posto consolare onorario spetta allo Stato d'invio, l'ammissione all'esercizio delle funzioni consolari, mediante la concessione dell’exequatur, rientra nelle prerogative dello Stato di residenza. Le decisioni relative alla durata e la stessa autorizzazione all'esercizio del mandato consolare onorario sono dunque decisioni discrezionali dello Stato di residenza.
  Quanto ai passaporti di servizio, il loro rilascio ai consoli onorari in Italia è di esclusiva competenza dello Stato d'invio. Sino ad oggi non ci risulta che alcun Paese abbia provveduto in tal senso né lo ha mai fatto l'Italia per i Consoli Onorari italiani all'estero, se non in casi straordinari caratterizzati da condizioni ambientali di disagio e precaria sicurezza.
  Anche l'eventuale formazione dei consoli onorari in Italia è di competenza esclusiva dello Stato d'Invio, sempre se lo ritiene opportuno. La Farnesina prende invece in carico la formazione e l'aggiornamento dei Consoli onorari italiani all'estero, attraverso i Consolati di carriera.
  Vorrei concludere sottolineando l'opportunità di un costante coinvolgimento, in merito alle questioni sopra riportate, delle Ambasciate straniere in Italia da cui dipendono i consoli onorari. A queste ultime, infatti, compete il coordinamento della presenza sul territorio italiano dei propri funzionari, siano essi di carriera che onorari. Da qui la necessità che ogni problematica riguardante il corpo consolare onorario sia rappresentata soprattutto alle Ambasciate straniere di riferimento, che possono, se ritenuto opportuno, in ogni momento rivolgersi alla Farnesina.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

consolato

revisione della legge

professioni diplomatiche