Legislatura: 17Seduta di annuncio: 591 del 16/03/2016
Primo firmatario: ROCCHI MARIA GRAZIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 16/03/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma CAROCCI MARA PARTITO DEMOCRATICO 16/03/2016 MALPEZZI SIMONA FLAVIA PARTITO DEMOCRATICO 16/03/2016
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 16/03/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 06/04/2017 Resoconto D'ONGHIA ANGELA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA) REPLICA 06/04/2017 Resoconto ROCCHI MARIA GRAZIA PARTITO DEMOCRATICO
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 16/03/2016
ATTO MODIFICATO IL 17/03/2016
DISCUSSIONE IL 06/04/2017
SVOLTO IL 06/04/2017
CONCLUSO IL 06/04/2017
ROCCHI, CAROCCI e MALPEZZI. —
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
. — Per sapere – premesso che:
il comma 332 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per 2015) dispone che, a decorrere dal 1o settembre 2015, i dirigenti scolastici non possano conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a:
personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti;
personale appartenente al profilo di assistente tecnico;
personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza;
il primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 dispone che «I capi di istituto sono autorizzati a ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica»;
si segnala come, nel precedente periodo, non si citi mai il personale ATA; si parla, comunque, di nominare il personale al fine di garantire il servizio scolastico;
il decreto n. 430 del 2000 (Regolamento supplenze ATA) individua all'articolo 1 tre tipologie di supplenze:
a) supplenze annuali, per la copertura dei posti vacanti, disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
b) supplenze temporanee, sino al termine delle attività didattiche, per la copertura di posti non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico;
c) supplenze temporanee, per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all'articolo 6; tale articolo specifica che i dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno;
la mancanza di una definizione di «supplenza breve» fa sì che questa sia interpretata come supplenza temporanea; pertanto il comma 332 della legge n. 190 del 2014 appare sia applicato senza distinzione in tutte le situazioni rientranti nel caso c) previsto dal decreto ministeriale n. 430 del 2000 e, talvolta, anche nel caso b) –:
se nell'ambito dell'applicazione di quanto disposto dal comma 332 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, tale interpretazione sia corretta o meno;
in particolare se nei seguenti casi il dirigente scolastico possa procedere alla stipula di contratti a tempo determinato per sostituzione del personale ATA:
a) in caso di personale ATA in pensione in corso l'anno per dispensa, per «VI salvaguardia» o deceduto;
b) in caso di personale ATA la cui assenza è senza assegni, come ad esempio le diverse aspettative non retribuite;
c) in caso di personale ATA che fruisce dell'articolo 59 a seguito dell'accettazione di un contratto a tempo determinato nell'ambito del comparto scuola, mantenendo senza assegni il posto nel proprio profilo;
d) in caso di personale ATA «utilizzato» a svolgere altri compiti, come ad esempio la sostituzione del direttore dei servizi generali e amministrativi come disposto dal CCNL, dalla sequenza contrattuale 2008 e dall'articolo 5 del contratto integrativo regionale sulle utilizzazioni;
e) in caso di personale ATA assente per lunghi periodi, come ad esempio maternità, malattia, congedi assistenza disabile e comunque per copertura di posti non vacanti resisi disponibili entro il 31 dicembre e disponibili fino alla fine dell'anno scolastico. (5-08143)
L'Onorevole interrogante, con riferimento alla tematica delle supplenze del personale ATA, chiede di conoscere la corretta interpretazione del comma 332 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 e, in particolare, i casi in cui il dirigente scolastico può procedere alla stipula di contratti a tempo determinato per sostituzione del personale ATA.
Al riguardo, l'articolo 1, comma 78, della legge n. 662 del 1996 definisce «supplenza breve e saltuaria» la nomina conferita dal dirigente scolastico, mediante il ricorso alle graduatorie d'istituto, a personale non di ruolo solo per il tempo strettamente necessario ad assicurare il servizio e dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica.
Il regolamento delle supplenze del personale ATA definisce come supplenze temporanee le sostituzioni di personale temporaneamente assente su posti che per qualsiasi causa si rendano disponibili dopo il 31 dicembre, su tali posti le supplenze sono conferite dal dirigente scolastico utilizzando le graduatorie di istituto.
Come è noto, il citato comma 332 della legge n. 190 del 2014 è intervenuto in merito prevedendo, in sintesi, le seguenti misure limitanti il conferimento delle supplenze del personale ATA:
abrogazione dell'istituto della supplenza breve a copertura delle assenze degli assistenti amministrativi, tranne che per le scuole nel cui organico di diritto ci siano meno di tre posti. La misura ha inteso estendere anche al personale amministrativo della scuola lo stesso regime, in materia di sostituzioni per assenza, in essere per i restanti comparti del pubblico impiego;
abrogazione dell'istituto della supplenza breve a copertura delle assenze degli assistenti tecnici, che saranno sostituiti nelle loro funzioni, per il periodo dell'assenza, dai colleghi rimasti in servizio. In caso di effettiva indisponibilità di colleghi che possano supplire all'assenza, le funzioni potranno essere, per il periodo strettamente necessario, assicurate dall'insegnante tecnico-pratico o, in assenza anche di questi, dal docente di teoria;
previsione che, per i primi sette giorni di assenza, i collaboratori scolastici siano sostituiti mediante ore straordinarie in capo ai colleghi rimasti in servizio, da remunerare a carico del fondo del Miglioramento dell'Offerta Formativa assegnato alla relativa istituzione scolastica.
La norma, dunque, ha inteso comunque mantenere la possibilità della sostituzione dell'assistente amministrativo per le scuole di minori dimensioni, in particolare quelle con uno o due posti, ove l'assenza temporanea di un'unità avrebbe rischiato di gravare eccessivamente sui colleghi rimasti in servizio.
Fermo restando che la vigenza della norma non può venir meno se non attraverso un apposito intervento legislativo, il MIUR è tuttavia intervenuto al fine di mitigare gli effetti restrittivi di tali misure. Con nota dipartimentale (prot. n. 2116) del 30 settembre 2015 è stata data indicazione circa la possibilità che il dirigente scolastico, con determinazione motivata, possa superare il divieto di sostituire i collaboratori scolastici, qualora non sia possibile trovare nessuna altra soluzione organizzativa atta a tutelare l'incolumità e la sicurezza degli alunni.
Inoltre, con successiva nota dirigenziale (prot. n. 10073) del 14 aprile 2016 è stato previsto il superamento del divieto di nominare supplenti ATA per i casi di pensionamento in corso d'anno del titolare. Anche in questa fattispecie i dirigenti scolastici devono valutare caso per caso la possibilità di ricorrere alla nomina del supplente, motivando dettagliatamente le cause oggettive dell'impossibilità di garantire il pubblico servizio.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):impiegato dei servizi pubblici
contratto di lavoro
nomina del personale