ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/08069

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 586 del 09/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: BUSIN FILIPPO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 09/03/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BORGHESI STEFANO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 09/03/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 09/03/2016
Stato iter:
10/03/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 10/03/2016
Resoconto BORGHESI STEFANO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
 
RISPOSTA GOVERNO 10/03/2016
Resoconto MORANDO ENRICO VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 10/03/2016
Resoconto BORGHESI STEFANO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 10/03/2016

SVOLTO IL 10/03/2016

CONCLUSO IL 10/03/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-08069
presentato da
BUSIN Filippo
testo di
Mercoledì 9 marzo 2016, seduta n. 586

   BUSIN e BORGHESI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   secondo la sentenza del 27 marzo 2013 della Commissione tributaria di Sondrio il professionista che ha percepito il compenso al netto della ritenuta d'acconto del 20 per cento operata ma non versata dal committente è legittimato a detrarla non potendo «pagare due volte, e certamente non per sua colpa», l'imposta dovuta;
   nel caso di specie l'amministrazione finanziaria aveva iscritto a ruolo, dopo un controllo formale ex articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 600 del 1973, l'importo della ritenuta perché non risultava versata dal sostituto d'imposta. A fondamento della pretesa era stata sostenuta la vigenza della «totale solidarietà per il pagamento tra sostituito e sostituto». Il contribuente ha quindi prodotto in contenzioso la documentazione sull'assoggettamento a ritenuta del compenso e la Commissione tributaria provinciale ha ritenuto valide le sue ragioni «per giustizia sostanziale»;
   l'articolo 22 del Tuir consente la detrazione dall'imposta delle ritenute d'acconto «operate» e l'articolo 36-ter prevede la possibilità di escludere lo scomputo se le ritenute non risultano dalle dichiarazioni o dalle certificazioni dei sostituti d'imposta. Poiché tali disposizioni non pongono come condizione il versamento delle ritenute, la risoluzione 68/E/2009 ha affermato che se il contribuente non riceve la certificazione del sostituto può comunque scomputare le ritenute subite esibendo la fattura e la documentazione bancaria nonché una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui dichiara che la documentazione si riferisce a tale fattura, regolarmente contabilizzata. Il fisco si è, quindi, concentrato solo sull'idoneità della prova sull'effettuazione della ritenuta;
   la sentenza della commissione tributaria di Sondrio riprende quindi la tesi della risoluzione 68/E/2009 non condivisa, però, dalla Corte di cassazione che, nelle sentenze 10082/2003, 14033/2006, 8316/2009, 24962/2010 e 23121/2013 ha, invece, subordinato lo scomputo delle ritenute all'effettivo versamento, perché anche il sostituito sarebbe originariamente obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta, fermo restando il diritto di regresso verso il sostituto;
   l'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 602 del 1973 limita, però, la responsabilità solidale del sostituito alle ritenute a titolo d'imposta non «effettuate né versate» –:
   non ritenga opportuno assumere apposite iniziative per indicare la giusta interpretazione della fattispecie normativa esposta in premessa al fine di chiarire l'imputabilità della responsabilità sulle ritenute d'acconto non versate dal sostituto d'imposta, tenendo conto che la richiesta di versamento dell'importo già «trattenuto» provocherebbe una duplicazione impositiva, evitabile solo con un'azione esercitabile in sede civile con mezzi meno rapidi ed efficaci di quelli a disposizione delle stessa amministrazione finanziaria per richiedere le ritenute direttamente al sostituto. (5-08069)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 10 marzo 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-08069

  Con il documento in esame, gli Onorevoli evidenziano talune criticità concernenti lo scomputo delle ritenute d'acconto operate al professionista in sede di liquidazione del compenso ma non versate dal committente sostituto d'imposta.
  Al riguardo, gli Onorevoli richiamano una recente pronuncia della Commissione Tributaria di Sondrio che ha accolto il ricorso del contribuente che ha scomputato la ritenuta in sede di dichiarazione precisando che la responsabilità solidale del sostituito d'imposta è prevista solo per le ritenute non effettuate né versate ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
  Pertanto, tenuto conto dell'assenza di un uniforme indirizzo interpretativo da parte della Suprema Corte di Cassazione in merito alla fattispecie in esame, gli Onorevoli chiedono che si prevenga ad una soluzione della questione prospettata in maniera tale da evitare un'ingiusta duplicazione impositiva a carico del professionista.
  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ribadisce che, come precisato nella risoluzione n. 68 del 18 marzo 2009, richiamata dagli Onorevoli interroganti, se il contribuente non riceve la certificazione del sostituto, può comunque scomputare le ritenute subite, esibendo la fattura e la documentazione idonea a comprovare l'importo del compenso effettivamente percepito, al netto della ritenuta, nonché una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui attesta che la documentazione si riferisce a tale fattura, regolarmente contabilizzata.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

risoluzione

documentazione