ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/08066

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 586 del 09/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: DI MAIO MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 09/03/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PELILLO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 09/03/2016
FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO 09/03/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 09/03/2016
Stato iter:
10/03/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 10/03/2016
Resoconto DI MAIO MARCO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 10/03/2016
Resoconto MORANDO ENRICO VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 10/03/2016
Resoconto DI MAIO MARCO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 10/03/2016

SVOLTO IL 10/03/2016

CONCLUSO IL 10/03/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-08066
presentato da
DI MAIO Marco
testo di
Mercoledì 9 marzo 2016, seduta n. 586

   MARCO DI MAIO, PELILLO e FRAGOMELI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   i microbirrifici artigianali rappresentano una realtà produttiva molto dinamica e ad alto livello qualitativo, che negli ultimi anni sta conseguendo una forte crescita economica (più del 20 per cento annuo);
   il settore è attualmente rappresentato da oltre 800 microbirrifici, con un'età media dei titolari d'impresa tra i 30 e i 35 anni, una media di circa tre dipendenti, un fatturato complessivo di 120 milioni di euro, con un volume di export superiore al 10 per cento;
   la specificità del ciclo di produzione e dei prodotti comporta inevitabilmente costi più elevati rispetto alle lavorazioni di tipo industriale, sui quali fra l'altro la liquidazione delle accise, tra le più alte d'Europa, ha un impatto assai significativo, soprattutto in termini di accertamento;
   in questo senso la stessa Unione europea, con le direttive UE 93/83 e 93/84, ha individuato i parametri sulla base dei quali calcolare l'accisa, l'aliquota minima applicabile e la possibilità di ridurre l'aliquota ordinaria in funzione della dimensione d'impresa;
   nella fase di recepimento della direttiva 92/83, 20 Paesi su 28 hanno mostrato attenzione ai piccoli produttori, prevedendo aliquote ridotte per i piccoli birrifici indipendenti con produzione annuale inferiore a 200.000 ettolitri/anno;
   in Italia non sono state previste aliquote ridotte per i piccoli birrifici e da gennaio 2015 gravano anche sui microbirrifici le accise pari a 3,04 euro per ettolitro e per grado-Plato;
   per i microbirrifici (ovvero nelle fabbriche con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri), l'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante il testo unico delle accise, prevede che l'accertamento del prodotto finito venga effettuato immediatamente a monte del condizionamento, sulla base di appositi misuratori, direttamente dall'esercente l'impianto. Tale sistema, risponde all'esigenza di riconoscere la specificità e semplificare il processo di accertamento delle accise dovute sulla produzione per i microbirrifici;
   l'Agenzia delle dogane, nella circolare n. 5/D del 6 maggio 2014, ha applicato la citata disposizione prevedendo la misurazione nella fase di produzione del mosto, che è addirittura precedente alla fermentazione dalla quale origina la birra, e non «a monte del condizionamento» (ossia del confezionamento della birra) come prevede il citato articolo 35, comma 3-bis, del testo unico;
   questa interpretazione determina una tassazione più alta rispetto al sistema di accertamento previsto per i grandi birrifici, perché non prende in considerazione gli inevitabili cali di produzione, e, inoltre, obbliga le imprese ad anticipare la tassazione della birra rispetto al momento del condizionamento; momento nel quale, secondo le disposizioni del testo unico sorge l'esigibilità del tributo sulla produzione;
   tali disposizioni rappresentano una significativa criticità per i microbirrifici, in quanto ne limitano fortemente la competitività e determinano evidenti condizioni di svantaggio rispetto alla concorrenza europea –:
   come intenda assicurare la corretta applicazione delle disposizioni normative vigenti su tutto il territorio nazionale, da parte l'Agenzia delle dogane, che prevedono, per i microbirrifici, l'accertamento del prodotto finito nella fase immediatamente a monte del condizionamento, sulla base di appositi misuratori, anziché nella successiva fase di produzione del mosto, come invece risulterebbe dall'interpretazione da parte dell'Agenzia delle dogane. (5-08066)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 10 marzo 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-08066

  Con il documento in esame, gli Onorevoli evidenziano che i «microbirrifici artigianali» rappresentano in Italia una realtà produttiva di alto livello qualitativo ed in forte crescita economica negli ultimi anni.
  In relazione alle modalità di accertamento, misurazione e controllo della produzione dei microbirrifici gli Onorevoli segnalano che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con la circolare n. 5/D del 6 maggio 2014, ha dato applicazione alla disciplina di cui all'articolo. 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in modo tale da determinare «una tassazione più alta rispetto al sistema di accertamento previsto per i grandi birrifici» in quanto non si terrebbe conto dei cali di produzione e si anticiperebbe la tassazione stessa «di molti giorni rispetto al momento del condizionamento», con conseguente esborso economico anticipato per le aziende nazionali e perdita di competitività a livello comunitario.
  Ciò posto, gli Onorevoli interroganti chiedono di assicurare un corretta applicazione in tutto il territorio nazionale della disciplina concernente le modalità semplificate di accertamento dell'accisa per i «microbirrifici» modificando la predetta circolare n. 5/D del 6 maggio 2014, in quanto non aderente al dettato normativo di cui al citato articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, o, introducendo una norma di «interpretazione autentica della menzionata disposizione con cui si chiarisca che gli Uffici competenti debbano effettuare l'accertamento dell'accisa «al momento del condizionamento della birra».
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, si rappresenta quanto segue.
  La birra è prodotto sottoposto ad accisa in base a quanto previsto dalla direttiva 92/83/CEE del Consiglio relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, conseguentemente la sua produzione deve essere realizzata in un deposito fiscale, dove il prodotto, ai fini dell'assolvimento della prescritta tassazione, viene accettato per quantità e qualità.
  Ai sensi dell'articolo 2, comma 11, del decreto legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012, è stato introdotto il comma 3-bis nell'articolo 35 del menzionato decreto legislativo n. 504 del 1995, che prevede una disciplina semplificata per l'accertamento del prodotto finito per le fabbriche di birra con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri (c.d. «microbirrifici»), rispetto a quanto previsto per la generalità dei depositi fiscali di birra (in sostanza i birrifici industriali), ferma restando la facoltà dell'esercente il «microbirrificio» di operare in base alla disciplina ordinaria.
  Il successivo comma 12 del citato articolo 2 del menzionato decreto legge n. 16 del 2012, intervenendo sull'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 27 marzo 2001, n. 153 (regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche), ha rimesso l'attuazione della disciplina semplificata ad una determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli finalizzata a stabilire l'assetto del deposito fiscale delle suddette fabbriche nonché le modalità di accertamento, contabilizzazione e controllo della produzione.
  In data 4 dicembre 2013 è stata emanata la determinazione direttoriale prot. n. 140839, redatta dopo ampio confronto con le principali Associazioni di categoria del settore (Assobirra ed UnionBirra), che ne hanno condiviso i contenuti, come testimonia il verbale della riunione sottoscritto dai rappresentanti delle predette Associazioni e di questa Agenzia (all. n. 2).
  Successivamente, in data 6 maggio 2014, è stata emanata la circolare n. 5/D che si limita a fornire agli Uffici delle dogane indicazioni operative in merito all'applicazione della richiamata determinazione del 4 dicembre 2013, non introducendo alcun elemento in grado di stravolgere il disposto normativo.
  La predetta determinazione all'articolo 3, comma 2 prevede, tra le possibili modalità di determinazione quantitativa, in via indiretta, della birra prodotta e conseguente liquidazione della relativa accisa dovuta, l'utilizzo del misuratore del mosto.
  Il contatore del mosto permette, infatti, di conseguire la massima semplificazione impiantistica, lasciando liberi da vincoli fiscali la cantina di fermentazione, il deposito della birra sfusa, il locale di mescita (dove presente), l'impianto di condizionamento ed il magazzino del prodotto confezionato.
  In tal modo, non sussiste per i microbirrifici l'obbligo (previsto, invece, per la generalità dei birrifici industriali) di interconnettere i predetti reparti tramite tubazioni inamovibili, circostanza quest'ultima sovente irrealizzabile presso gli impianti artigianali. Quindi, la predetta modalità di determinazione non è solo una semplificazione tecnica ma costituisce, per molti impianti, una vera e propria necessità strutturale che ne consente l'esercizio.
  Tuttavia, il contatore in argomento contabilizza, di norma, non solo il mosto effettivamente prodotto ma anche l'acqua di lavaggio utilizzata negli impianti. Pertanto, la birra prodotta è calcolata sulla base della lettura del predetto contatore sottraendo i quantitativi dell'acqua di lavaggio, determinata forfetariamente, per ciascun impianto, sulla base di esperimenti di lavorazione.
  L'applicazione delle perdite di trasformazione legate al processo di fermentazione, per le quali non tutto il mosto si trasforma in birra, presuppone, invece, la misura esatta del mosto prodotto e, di conseguenza, la misura esatta dall'acqua di lavaggio. Poiché tale determinazione sarebbe oltremodo onerosa rispetto all'imposta da tutelare, ai sensi dell'articolo 5, comma 6 della menzionata determinazione direttoriale n. 140839, è stato previsto che il coefficiente di resa mosto-birra sia pari ad uno, tenendo anche conto delle successive perdite di fermentazione.
  Ad ogni buon conto, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ribadisce che, qualora l'esercente il microbirrificio intendesse vedersi riconosciute le perdite di fermentazione in base alle ordinarie modalità, ha, comunque, piena facoltà di operare secondo l'assetto di un normale birrificio, fruendo delle modalità di determinazione dell'imposta previste per tali impianti ma rinunciando alle semplificazioni di cui alla determinazione direttoriale suddetta n. 140839.
  L'Agenzia comunica che, allo stato, non risultano microbirrifici che operino secondo le modalità ordinarie.
  Per quanto concerne le criticità connesse all'anticipazione della tassazione a molti giorni rispetto al momento del condizionamento, l'Agenzia delle dogane osserva che, come per ogni altro birrificio industriale, anche l'esercente il microbirrificio versa l'accisa alle scadenze previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1995, vale a dire il giorno 16 del mese successivo a quello di liquidazione dell'imposta che, necessariamente, per i microbirrifici coincide con ogni giornata di produzione, atteso che, per le ragioni di semplificazione impiantistica cui si è fatto riferimento, né la cantina di fermentazione né l'impianto di condizionamento della birra sono parte del deposito fiscale e la birra è detenuta ad accisa assolta.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

detrazione fiscale

accisa

dimensioni dell'impresa