ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/08061

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 586 del 09/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: GARNERO SANTANCHE' DANIELA
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 09/03/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DI STEFANO FABRIZIO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 09/03/2016


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 09/03/2016
Stato iter:
10/03/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 10/03/2016
Resoconto DI STEFANO FABRIZIO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 10/03/2016
Resoconto CASSANO MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 10/03/2016
Resoconto DI STEFANO FABRIZIO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 10/03/2016

SVOLTO IL 10/03/2016

CONCLUSO IL 10/03/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-08061
presentato da
GARNERO SANTANCHÈ Daniela
testo di
Mercoledì 9 marzo 2016, seduta n. 586

   GARNERO SANTANCHÈ e FABRIZIO DI STEFANO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   l'8 settembre 2015 con delibera del consiglio d'amministrazione n. 82 sono state indette le elezioni per l'assemblea dei delegati e del consiglio d'amministrazione di Enasarco, ente di previdenza privatizzato degli agenti di commercio e dei promotori finanziari;
   l'8 luglio 2015, con decreto interministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2015 è stato approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali il nuovo statuto dell'Enasarco precedentemente deliberato dal consiglio d'amministrazione dell'ente;
   il 5 giugno 2015 è stato approvato con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (poi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2015) il nuovo regolamento elettorale Enasarco precedentemente deliberato dal consiglio d'amministrazione dell'ente;
   alle elezioni, che si terranno dal 1o al 14 aprile 2016 concorreranno 4 liste in rappresentanza degli agenti di commercio ed una in rappresentanza delle ditte mandanti;
   rappresentanti di due delle 4 liste che concorrono alle elezioni fanno parte del consiglio d'amministrazione uscente;
   il regolamento elettorale prevede che le operazioni di voto avvengano esclusivamente con modalità telematica, ovverosia tramite PC, tablet, smartphone;
   con delibera del consiglio d'amministrazione di Enasarco del 3 febbraio 2016 si è previsto che la Fondazione stessa provveda a: «trasmettere a ciascun elettore provvisto di un indirizzo di posta elettronica certificata apposita informativa contenente l'avvertenza che, salvo i casi di diniego espresso da manifestarsi nel termine di 14 giorni, potranno essere comunicati ai rappresentanti delle liste elettorali che ne facciano richiesta: nome e cognome o ragione sociale, codice fiscale, regione, e provincia di residenza/domicilio e indirizzo di posta elettronica certificata al fine esclusivo dell'inoltro di materiale di propaganda elettorale, da parte delle liste elettorali, per l'elezione dell'Assemblea dei delegati che si terrà nei giorni dal 1o al 14 aprile 2016; comunicare alle liste elettorali che ne facciano richiesta mediante trasmissione di apposita istanza a firma del rappresentante di lista gli elenchi degli iscritti che non abbiano manifestato espresso diniego in tal senso, contenenti per ciascuno di questi il nome e cognome o ragione sociale, codice fiscale, regione e provincia di residenza/domicilio e indirizzo di posta elettronica certificata, e con impegno da parte del rappresentante della lista ad utilizzare tali dati esclusivamente per le finalità e nei limiti sopra indicati e a non comunicarli a terzi»;
   nei giorni scorsi, la Fondazione Enasarco (a seguito della delibera appena sopra richiamata) ha inviato una email a tutti gli iscritti di cui si riporta il testo integrale: «Gentile Iscritto, La informiamo che, con riferimento allo svolgimento delle prossime elezioni dei componenti dell'Assemblea dei Delegati della Fondazione Enasarco (di seguito la “Fondazione”) che avranno luogo dal 1o al 14 aprile 2016, alcune liste elettorali hanno chiesto alla Fondazione di poter comunicare agli elettori i loro messaggi elettorali, acquisendo a tale unico scopo i dati degli stessi elettori relativi a: nome e cognome o ragione sociale, codice fiscale, regione e provincia di residenza/domicilio e indirizzo di posta elettronica certificata. La trasmissione alle liste elettorali certificata dei dati sopra indicati permetterà agli elettori di avere informazioni complete in relazione ai programmi elettorali presentati dalle liste stesse e quindi di esercitare il proprio diritto di voto in piena consapevolezza. Ciò consentirà inoltre il corretto svolgimento della tornata elettorale in quanto tutte le liste elettorali si troveranno in condizione di raggiungere tutti gli elettori. Pertanto, salvo Suo diverso avviso, la Fondazione provvederà a trasmettere alle liste elettorali dati che la riguardano sopra indicati. Qualora non intendesse ricevere materiale elettorale da parte delle liste elettorali Lei è invitata a manifestare il proprio diniego entro il termine di 14 giorni dalla data, della presente PEC. A seguito dell'eventuale manifestazione di diniego sarà inviata una ricevuta di conferma della volontà espressa»;
   a parere degli interroganti la delibera del consiglio d'amministrazione di Enasarco del 3 febbraio 2016 è di dubbia legittimità e palesemente contraria alle disposizioni dettate dal Garante per la protezione dei dati personali (provvedimento n. 107/2014 del 6 marzo 2014) in materia di consultazioni politiche ed elettorali a rilevanza nazionale. Infatti, tale provvedimento evidenzia tra le altre diverse categorie di dati non utilizzabili, gli elenchi di iscritti agli albi ed agli ordini professionali e, infine, gli indirizzi PEC tratti dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti. Si desume quindi, in maniera palese, che il divieto di utilizzare gli indirizzi PEC per l'invio di comunicazioni non sollecitate, in assenza di consenso, sia assoluto e totale, visto che il registro per eccellenza di tali indirizzi (l'indice nazionale) è per sua natura dato non utilizzabile in assenza di consenso. Inoltre, l'istituto del «silenzio-assenso» – che l'Enasarco vorrebbe applicare per sostituire al consenso espresso del titolare della PEC – ricorre nei casi in cui il legislatore attribuisce all'inerzia di una amministrazione il valore di provvedimento di accoglimento di una istanza presentata dal privato e non può giammai essere introdotto, «d'ufficio», dall'Enasarco per attribuire al silenzio di un suo iscritto valore sostitutivo di un «consenso espresso» richiesto dalla legge, anche perché soprattutto nel caso del diritto alla privacy, si deve essere certi che l'interessato abbia capito e liberamente espresso il proprio consenso a quanto prospettato;
   l'esecuzione della sopra citata delibera quindi può esporre la Fondazione Enasarco ad azioni da parte degli iscritti per una evidente violazione delle norme sulla privacy;
   l'ipotesi di una qualsiasi pubblicità elettorale a cura della Fondazione non è contemplata nel regolamento elettorale, per cui sorgono dubbi sull'opportunità che una decisione del genere venga assunta dal consiglio d'amministrazione dell'Enasarco (in cui siedono rappresentanti di 2 delle 4 liste partecipanti alle elezioni) e non, al limite, dalla commissione elettorale, organo terzo che dovrebbe garantire il corretto esercizio del diritto e delle operazioni di voto, anche in considerazione del fatto che la PEC dell'iscritto è parte fondamentale della procedura di voto telematico ideata dalla fondazione –:
   se il Ministro interrogato, cui spetta la vigilanza sulla fondazione Enasarco, sia a conoscenza della delibera del consiglio d'amministrazione di Enasarco del 3 febbraio 2016 e se ritenga tale operazione conforme alle attuali norme di legge, allo statuto dell'ente vigilato e al regolamento elettorale e se non intenda intervenire sollecitamente per evitare quella che pare agli interroganti una palese violazione delle norme di legge in tema di privacy, anche sottoponendo eventualmente la questione al Garante della privacy. (5-08061)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 10 marzo 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-08061

  Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Garnero Santanchè concernente le modalità di elezione dell'Assemblea dei delegati dell'ENASARCO, ricordo che, in esito ad un'articolata istruttoria, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il co-vigilante Ministero dell'economia e delle finanze hanno approvato, con provvedimento n. 9416 del 5 giugno 2015, il nuovo regolamento elettorale ENASARCO. Al riguardo, confermo che le disposizioni in materia elettorale ivi contenute sanciscono la modalità di voto online. In particolare, l'articolo 18, comma 5, del menzionato Regolamento recita testualmente: «Gli elettori esprimono il proprio voto con la modalità elettronica on-line indicata dalla Fondazione attraverso credenziali personali ed altre misure idonee ad assicurare la personalità e segretezza del voto e la regolarità e celerità delle procedure elettorale».
  In relazione, invece, alla delibera del Consiglio di amministrazione dell'ENASARCO dello scorso 3 febbraio, di cui si fa menzione nell'odierno atto parlamentare, rappresento che nessuna delibera, recante tale data e argomento, è stata sottoposta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  Posso tuttavia precisare che se la delibera, come riportato nel presenta atto parlamentare, attiene a profili meramente amministrativi ed interni, è estranea al procedimento di approvazione ministeriale che, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 509 del 1994, concerne la vigilanza in materia previdenziale e degli assetti istituzionali.
  Da ultimo, nel rappresentare che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha monitorato costantemente l'avviamento delle predette procedure elettorali dal punto di vista della trasparenza, del rispetto dei tempi e delle procedure disciplinate dal citato Regolamento e dall'annesso cronoprogramma, posso assicurare che, nei prossimi giorni, i competenti uffici formuleranno specifica richiesta di chiarimenti all'ENASARCO in ordine alla richiamata delibera del 3 febbraio scorso.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

posta elettronica

lista elettorale

organizzazione elettorale