ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08052

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 586 del 09/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: PILI MAURO
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 09/03/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 09/03/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 09/03/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08052
presentato da
PILI Mauro
testo di
Mercoledì 9 marzo 2016, seduta n. 586

   PILI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della giustizia, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   si è recentemente posta la questione del ritardo nei pagamenti delle rate di rimborso del credito concesso relativamente all'acquisto di beni immobili residenziali e dell'avvio delle relative procedure esecutive, anche in relazione all'attuazione della direttiva 2014/17/UE;
   nell'affrontare la questione occorre evitare che il finanziatore adotti procedure indefinite e comunque aleatorie per gestire i rapporti con i consumatori in difficoltà nei pagamenti;
   è necessario evitare il rischio che si persegua esclusivamente l'obiettivo di abbreviare e semplificare le procedure nel caso di inadempimento del debitore, senza dover far necessariamente ricorso a procedure esecutive giudiziali che gli istituti di credito hanno giudicato e giudicano molto lunghe e complesse;
   non si possono soddisfare le esigenze del finanziatore, riducendo pertanto il rischio e i costi esecutivi gravanti sul solo finanziatore in caso di inadempimento del debitore, ignorando totalmente la condizione di crisi sociale ed economica che grava sulle famiglie;
   è semplicemente falso che una simile semplificazione contribuisca ad ampliare la disponibilità di credito da parte delle banche, migliorando inoltre le condizioni di prestito, a vantaggio dei debitori; il risultato sarà esattamente il contrario, perché costituirà un restringimento delle possibilità di contrarre prestiti e mutui;
   bisogna evitare che si sacrifichi il patrimonio immobiliare con il solo obiettivo di affrontare le sofferenze bancarie;
   merita ricordare che già la vigente disciplina in materia di prestito vitalizio ipotecario prevede strumenti molto incisivi a favore del creditore in caso di inadempimento del debitore, consentendo al creditore stesso di porre in vendita direttamente l'immobile gravato da ipoteca a il del finanziamento. Infatti il comma 12-quater dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge n. 203 del 2005, stabilisce che «qualora il finanziamento non sia integralmente rimborsato entro dodici mesi dal verificarsi degli eventi di cui al citato comma 12, il finanziatore vende l'immobile ad un valore pari a quello di mercato, determinato da un perito indipendente incaricato dal finanziatore, utilizzando le somme ricavate dalla vendita per estinguere il credito vantato in dipendenza del finanziamento stesso;
   in Italia e in Sardegna in particolar modo sono in migliaia le famiglie a rischio;
   la Banca d'Italia rivela che solo in Sardegna sono il 32 per cento le famiglie indebitate e cresce il numero di quelle che vengono considerate insolventi o potenzialmente in difficoltà;
   le recenti iniziative assunte dal Governo in questa materia, incluse quelle volte all'attuazione della direttiva 2014/17/UE, si traducono per la Sardegna, ma non solo, in un atto di una gravità inaudita;
   alla crisi economica e occupazionale che mina alla radice la vita familiare si aggiunge il rischio di portare via la casa a migliaia di famiglie in difficoltà scavalcando di fatto le procedure esecutive che sono rese più complesse sia per Equitalia che altri soggetti di riscossione;
   in quest'ottica è opportuno salvaguardare il disposto dell'articolo 2744 del codice civile, che vieta il cosiddetto «patto commissorio» ovvero «il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore» –:
   se il Governo non ritenga di dover assumere iniziative al fine di evitare che sia nella facoltà di un soggetto privato come una banca aggredire, senza tutele per il consumatore, l'immobile destinato a destinazione principale;
   se il Governo non ritenga di dover assumere iniziative normative adeguate in grado di salvaguardare in ogni modo il diritto alla prima casa e la sua intoccabilità;
   se il Governo non ritenga di dover assumere iniziative per prevedere strumenti sociali che possano salvaguardare la proprietà della prima casa;
   se il Governo non ritenga di dover salvaguardare in ogni modo quanto stabilito dall'articolo 2744 dei codice civile. (5-08052)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

applicazione del diritto comunitario

protezione del consumatore

assunzione di prestito