ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08017

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 583 del 04/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: RIZZETTO WALTER
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 04/03/2016


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 04/03/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 04/03/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08017
presentato da
RIZZETTO Walter
testo di
Venerdì 4 marzo 2016, seduta n. 583

   RIZZETTO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'interrogante già con l'interrogazione del 27 gennaio 2015 n. 4-07683 ha chiesto al Ministro dell'economia e delle finanze di «adottare immediati provvedimenti per escludere dal calcolo dell'Isee le pensioni di invalidità e le indennità di accompagnamento, nonché innalzare le soglie di accesso alle prestazioni sociali agevolate, considerando che l'attuale sistema penalizza le persone disabili»;
   sono, inoltre, molteplici i provvedimenti rispetto ai quali l'interrogante ha presentato proposte emendative affinché le indennità di accompagnamento e le pensioni di invalidità siano escluse dal calcolo dell'Isee;
   la determinazione dell'Isee, comprendendo le pensioni di invalidità e le indennità di accompagnamento, ha sfavorito soprattutto i disabili più gravi. È a dir poco assurdo, anche giuridicamente, che queste entrate siano state equiparate al reddito a lavoro: disabilità e lavoro non sono di certo equiparabili. A conferma di ciò, il 29 febbraio 2016 si è finalmente espresso il Consiglio di Stato depositando la sentenza n. 00842/2016, con la quale stabilisce che l'indennità di accompagnamento non può essere conteggiata come reddito;
   la formulazione del nuovo Isee ha, infatti, scatenato una battaglia giudiziaria per far dichiarare la sua illegittimità, da parte di alcune associazioni per la difesa dei diritti dei disabili che hanno presentato dei ricorsi al Tar. Al Consiglio di Stato si era appellato il Governo e il collegio con sentenza ha sancito che le provvidenze economiche previste per la disabilità non possono e non devono essere conteggiate come reddito. Si legge infatti nella sentenza: «... ricomprendere tra i redditi i trattamenti (...) indennitari percepiti dai disabili significa allora considerare la disabilità alla stregua di una fonte di reddito – come se fosse un lavoro o un patrimonio – ed i trattamenti erogati dalle pubbliche amministrazioni, non un sostegno al disabile, ma una «remunerazione» del suo stato di invalidità ... (dato) ... oltremodo irragionevole ... (oltre che) ... in contrasto con l'articolo 3 Cost ...»;
   è assurdo che per stabilire un principio di semplice buon senso le associazioni dei disabili siano state costrette a rivolgersi al giudice amministrativo. È chiaro che il Governo deve adesso adottare i dovuti provvedimenti in conformità al principio per il quale, ai fini del calcolo del Isee, non possono essere inserite le provvidenze assistenziali –:
   quali siano le iniziative adottate dal Ministro interrogato in conseguenza della sentenza del consiglio di Stato menzionata in premessa, che ha respinto l'appello proposto dal Governo, stabilendo l'illegittimità dell'Isee così come riformato dall'Esecutivo, poiché non può ricomprendere le provvidenze assistenziali dei disabili. (5-08017)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

disabile

pensionato

prestazione sociale