ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07838

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 572 del 18/02/2016
Firmatari
Primo firmatario: COMINARDI CLAUDIO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 18/02/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 18/02/2016
CHIMIENTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 18/02/2016
CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE 18/02/2016
LOMBARDI ROBERTA MOVIMENTO 5 STELLE 18/02/2016


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 18/02/2016
Stato iter:
19/05/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 19/05/2016
Resoconto BIONDELLI FRANCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 19/05/2016
Resoconto COMINARDI CLAUDIO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 18/02/2016

DISCUSSIONE IL 19/05/2016

SVOLTO IL 19/05/2016

CONCLUSO IL 19/05/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07838
presentato da
COMINARDI Claudio
testo di
Giovedì 18 febbraio 2016, seduta n. 572

   COMINARDI, TRIPIEDI, CHIMIENTI, CIPRINI e LOMBARDI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   in data 28 novembre 2015, all'esito di un'assemblea indetta a Roma, nella quale erano riunite tutte le associazioni sindacali di categoria, è stata sottoscritta un'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri-internavigatori (Mobilità/Tpl), scaduto il 31 dicembre 2007. L'ipotesi di accordo raggiunta, tuttavia, appare in molti suoi aspetti peggiorativa anziché migliorativa del precedente, ciò quanto sostiene l'Unione sindacale di base – trasporti. A detta dell'USB, i principali punti critici di tale ipotesi contrattuale sono i seguenti: aumento delle ore ordinarie di lavoro ed aumento delle ore straordinarie, iscrizione coatta al fondo di previdenza integrativa di categoria, recepimento della normativa del contratto a tutele decrescenti per le future assunzioni, recepimento della tipologia di assunzione con lo strumento dell'apprendistato professionalizzante, peggioramento della normativa sul risarcimento danni, aumento delle giornate annue di permessi sindacali per le organizzazioni firmatari, parte economica irrisoria se correlata all'enorme lasso di tempo di vacanza contrattuale;
   proprio a causa dei numerosi aspetti peggiorativi contenuti nell'ipotesi di accordo, nei giorni 15-16-17 dicembre 2015 è stato indetto dalle associazioni sindacali un referendum, ciò tuttavia senza la presenza di una commissione elettorale di garanzia ed in seggi privi di presidenti o scrutatori. Secondo i dati ufficiali, su 100.069 autoferrotranvieri aventi diritto, 38.766 non hanno partecipato al referendum (circa il 38,7 per cento) 39.263 (circa il 39,2 per cento), sono stati favorevoli, 21.242 (circa il 21,2 per cento) sono stati contrari, i rimanenti hanno depositato schede nulle o bianche. Nonostante le organizzazioni sindacali confederali dichiarino raggiunto il parere favorevole al referendum con circa il 65 per cento dei 61.303 votanti, in realtà risulta evidente dall'analisi dei dati numerici, che i 39.263 favorevoli sono Meno del 40 per cento degli aventi diritto. In molte aziende, città e regioni, si è fortemente manifestato il «NO», così come nelle società pubbliche e private della regione Lazio dove, su 9.010 votanti sono 4.451 i voti contrari a questa ipotesi di CCNL; anche nella regione Toscana il 60 per cento dei lavoratori si è espresso per il «No»; nella regione Lombardia presso il gruppo ATM di Milano i «NO» sono stati il 58;5 per cento nel Veneto e nel Friuli Venezia Giulia i «No» sono stati il 40 per cento;
   non solo, il nuovo contratto nazionale va in contrasto con la legge 300 del 1970 con i CCNL precedenti, in quanto da una parte gli articoli dal 17 al 25 introducono misure ai sensi del Jobs act rendendo i licenziamenti più facili ed il posto di lavoro sempre più precario, dall'altra l'articolo 32 limita e riduce il diritto di assistenza per familiari disabili già garantito dalla legge n. 300 del 1970. Inoltre, in questo CCNL viene regolamentata un'attuale forzatura del carico di lavoro, con la piena applicazione del regolamento (CE) n. 561 del 2006, che con il decreto-legge n. 66 del 2003 ed il decreto legislativo n. 234 del 2007 ha permesso finora alle aziende di superare già le 39 ore medie settimanali senza compensi economici. Con questo CCNL ora le aziende potranno raggiungere le 48 ore ordinarie, elevabili fino a 60 ore settimanali senza incorrere in «violazioni», purché si calcoli la media su 26 settimane e tutto questo in cambio di una leggera una tantum e un aumento salariale;
   sarebbe opportuno assumere ogni iniziativa volte a far luce sulle irregolarità evidenziate nella conduzione del referendum che ha portato all'approvazione del nuovo CCNL;
   gli incrementi economici previsti dal nuovo CCNL ad avviso degli interroganti non sono in linea con quelli dell'Unione europea ed adeguati all'aumento del costo della vita –:
   se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei dati e degli elementi riportati in premessa;
   quali iniziative, per quanto di competenza, intendano assumere per fare chiarezza sui criteri di rappresentatività aziendale e di settore con riferimento alle organizzazioni sindacali;
   quali iniziative, anche di tipo normativo, intendano intraprendere a tutela della dignità dei lavoratori e contro lo sfruttamento della manodopera e la conseguente riduzione dei costi. (5-07838)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 19 maggio 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-07838

  Con riferimento all'atto parlamentare degli onorevoli Cominardi ed altri – inerente al tema della rappresentatività delle organizzazioni sindacali nell'ambito della contrattazione collettiva – passo ad illustrare quanto segue.
  Preliminarmente, è opportuno precisare che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non è a conoscenza dei dati e degli elementi informativi riportati nell'atto parlamentare. In particolare, il referendum del dicembre 2015 – cui fanno riferimento gli interroganti – attiene esclusivamente alle dinamiche organizzative interne dell'organizzazione sindacale.
  Per quanto riguarda, invece, i criteri di rappresentatività aziendale con riferimento alle organizzazioni sindacali, faccio presente che quelli relativi alla rappresentatività di settore sono stati, ormai da tempo, elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza; i criteri riguardanti la rappresentatività aziendale sono stati ulteriormente integrati da accordi interconfederali. Si tratta, pertanto, di criteri ormai consolidati nel tempo che, in linea di massima, trovano applicazione in tutti i settori del lavoro privato.
  In ogni caso, è auspicio del Ministero e, più in generale dell'intero Governo, che le Parti sociali – quali soggetti attivi nella gestione dei processi legati al rapporto di lavoro – possano addivenire ad un nuovo modello di rappresentatività sindacale.
  Infine, nel rilevare che sulla rappresentatività sindacale sono attualmente pendenti in Parlamento diversi disegni di legge, posso comunque rassicurare l'interrogante in ordine all'attenzione riservata dal Ministero che rappresento e dal Governo a tale tema.
  Con riferimento a quanto evidenziato con il presente atto parlamentare, occorre precisare che, in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale, i soggetti sindacali possono procedere alla libera contrattazione degli istituti normativi regolanti il rapporto di lavoro sia pure nel rispetto della legge. In altri termini, il contratto collettivo non può introdurre una regolamentazione che sia contra legem. Nello specifico, la contrattazione collettiva non può derogare in pejus alle disposizioni della legge n. 104 del 1992 che garantiscono al lavoratore dipendente la possibilità di prestare assistenza al familiare disabile.
  Per quanto concerne la disciplina dell'orario di lavoro, il legislatore demanda alla contrattazione collettiva la definizione di alcuni aspetti regolatori, sia pure nei limiti stabiliti dalla legge medesima (ad esempio l'articolo 4 del decreto legislativo n. 66 del 2003, sulla durata massima dell'orario di lavoro, e l'articolo 4 decreto legislativo n. 234 del 2007, sulla durata massima settimanale della prestazione di lavoro). La legge, pertanto, si pone quale limite ad eventuali disposizioni derogatorie previste dalla contrattazione collettiva, anche in ragione della radice comunitaria che ne ha dettato il contenuto e la diretta incidenza delle stesse sulla salute e sicurezza dei lavoratori.
  Ciò posto, in relazione a quanto riportato nel presente atto parlamentare, mi preme precisare che con il Jobs Act i licenziamenti sono diminuiti. Infatti, nel 2015 i rapporti di lavoro cessati a causa di un licenziamento sono stati 841.781, con un calo dell'8,14 per cento rispetto al 2014.
  Inoltre, proprio un anno fa, con la nuova disciplina del cosiddetto contratto a tutele crescenti applicabile ai nuovi assunti, è stato ribadito che il contratto a tempo indeterminato costituisce la forma ordinaria di contratto di lavoro. Le misure adottate dal Governo hanno consentito di innalzare la quota dei nuovi contratti a tempo indeterminato, sul totale dei nuovi contratti, dal 15,6 per cento del 2014 al 22,8 per cento del 2015.
  Occorre inoltre ricordare che il Jobs Act opera in stretta sinergia con le disposizioni della legge di stabilità per il 2015 e 2016 che introducono significativi sgravi contributivi proprio per agevolare le assunzioni a tempo indeterminato.
  Da ultimo, faccio presente che – secondo i dati recentemente rilasciati dall'ISTAT – nel marzo 2016 si registrano 263 mila occupati in più, 274 mila disoccupati in meno e 125 mila inattivi in meno. E ancora nello stesso mese, il tasso di disoccupazione, pari all'11,4 per cento (-1,1 punti percentuali rispetto a marzo 2015), è ai minimi dal 2012.
  Positivo è anche il dato relativo al tasso di disoccupazione giovanile che, sebbene ancora troppo elevato (36,7 per cento), diminuisce di 5,4 punti rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contratto collettivo

sindacato

ore straordinarie