ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07829

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 572 del 18/02/2016
Firmatari
Primo firmatario: BERNINI MASSIMILIANO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 18/02/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GALLINELLA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE 18/02/2016
GAGNARLI CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 18/02/2016
L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 18/02/2016
BENEDETTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 18/02/2016
LUPO LOREDANA MOVIMENTO 5 STELLE 18/02/2016


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 18/02/2016
Stato iter:
29/03/2016
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 18/02/2016

RITIRATO IL 29/03/2016

CONCLUSO IL 29/03/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07829
presentato da
BERNINI Massimiliano
testo di
Giovedì 18 febbraio 2016, seduta n. 572

   MASSIMILIANO BERNINI, GALLINELLA, GAGNARLI, L'ABBATE, BENEDETTI e LUPO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione . — Per sapere – premesso che:
   il Corpo forestale dello stato è corpo di polizia a ordinamento civile e quindi composto da personale in divisa nonché da personale civile, con profili tecnici e amministrativi, che lavora e si occupa di svolgere mansioni e funzioni attribuite al Corpo stesso;
   tra il personale civile figurano anche, gli operai, altra categoria spesso dimenticata e mai menzionata nelle norme che riguardano il Corpo forestale dello Stato;
   gli operai di cui sopra, sono lavoratori assunti ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, che svolgono attività istituzionale ai sensi della legge 6 febbraio 2004, n. 36 «Nuovo riordino del Corpo forestale dello Stato» articolo 5, comma 1;
   questo personale opera all'interno degli uffici dell'Ispettorato generale, negli uffici del Gabinetto del Ministro, ovvero nella scuola di formazione del Corpo forestale dello Stato, nei comandi regionali e provinciali, nei comandi stazione, nei coordinamenti territoriali per l'ambiente e in tutti gli uffici territoriali per la biodiversità dislocati sul territorio nazionale, in sostituzione e/o affiancamento del personale dei ruoli che risulta sotto organico di circa 1639 unità;
   pur svolgendo attività istituzionale agli operai a tempo indeterminato e determinato si applica un contratto di diritto privato, il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, nonché un protocollo aggiuntivo al CCNL, che dovrebbe aggiungere tutele e diritti ma in realtà risulta essere peggiorativo del contratto stesso;
   con la legge finanziaria del 2007 l'allora governo decise di regolarizzare e regolamentare tutto il precariato della pubblica amministrazione «stabilizzando» tutto il personale che svolgeva attività istituzionale in deroga alla normativa vigente in materia di assunzioni nel pubblico impiego e in deroga anche alle piante organiche previste per legge;
   in quella circostanza la stabilizzazione operata su questo personale è stata un semplice passaggio da operaio a tempo determinato a operaio a tempo indeterminato, mantenendo intatto il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, un contratto di diritto privato diversamente a quanto stabilito dalla legge finanziaria 2007, articolo 1, comma 519 e 521 e legge finanziaria 2006 articolo 1, comma 247;
   il comma 253, dell'articolo 1, della legge n. 266 del 2005, (legge finanziaria 2006) assegnava alla Presidenza del Consiglio dei ministri – dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di stabilizzazione contenute nei commi da 247 a 252 della medesima legge;
   nella risposta alla richiesta di parere in merito alla stabilizzazione del personale che lavora presso la pubblica amministrazione senza esserne inserito contrattualmente, che la Presidenza del Consiglio dei ministri – dipartimento della funzione pubblica – U.P.P.A. – servizio programmazione assunzioni e reclutamento invia al Consiglio nazionale delle ricerche e per conoscenza anche al Ministero dell'economia e delle finanze – dipartimento della ragioneria generale dello Stato — IGOP, nota prot. n. DFP-0016229-03/04/2008-1.2.3.4. parere UPPA 25/08, nella quale si chiariva senza alcun dubbio il senso della parola stabilizzazione e gli effetti che ci si attendeva da tale operazione, cioè l'eliminazione del precariato dalla pubblica amministrazione, si può leggere che: «Come è stato più volte ribadito, da ultimo con il parere dello Scrivente n. 20/2008, il termine stabilizzazione non ha una valenza giuridica in quanto, volendone cogliere l'aspetto lessicale, essa risulta incompatibile con le disposizioni previste in materia di costituzione di rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Basta richiamare, al riguardo, l'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che, anche nel testo novellato, conferma il principio secondo cui “In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni”; “Considerato che la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche passa necessariamente attraverso una procedura concorsuale pubblica, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione e dell'articolo 35 del decreto legislativo 165/2001, l'elemento distintivo delle “norme sulla stabilizzazione” è dato dal fatto che le stesse si pongono in deroga rispetto alla predetta normativa. La relativa disciplina, infatti, fermo restando la necessità della procedura concorsuale, come ribadito anche dall'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, consente di avviare un sistema di reclutamento speciale, per assunzioni a tempo indeterminato, destinato ad una platea riservata di persone, non individuata in ragione di requisiti fondati su criteri generali ed indifferenziati, ma in virtù del fatto che queste persone hanno avuto un precedente rapporto di lavoro svolto con l'amministrazione pubblica, per un periodo temporale definito, nel presupposto di dare valore all'esperienza maturata. La partecipazione al reclutamento speciale è, tra l'altro, subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati (Direttiva dello scrivente Dipartimento n. 7/2007).» –:
   quali iniziative intenda assumere il Governo per tutelare questi 1400 lavoratori dello Stato anche in considerazione della legge 7 agosto 2015, n. 124 «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e dei successivi decreti legislativi, nei quali viene solo menzionata la legge di assunzione di riferimento la legge n. 124 del 1985.
(5-07829)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contratto di lavoro

assunzione

mercato del lavoro