ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/07817

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 571 del 17/02/2016
Firmatari
Primo firmatario: RUOCCO CARLA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 17/02/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 17/02/2016
VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 17/02/2016
ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE 17/02/2016
PISANO GIROLAMO MOVIMENTO 5 STELLE 17/02/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 17/02/2016
Stato iter:
18/02/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 18/02/2016
Resoconto RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 18/02/2016
Resoconto CASERO LUIGI VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 18/02/2016
Resoconto RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 18/02/2016

SVOLTO IL 18/02/2016

CONCLUSO IL 18/02/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07817
presentato da
RUOCCO Carla
testo di
Mercoledì 17 febbraio 2016, seduta n. 571

   RUOCCO, PESCO, VILLAROSA, ALBERTI e PISANO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, le cui disposizioni sono state successivamente inserite nella legge di stabilità 2016, ha disposto la risoluzione di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., già oggetto di commissariamento da parte della Banca d'Italia; la procedura di risoluzione non solo ha causato la perdita del risparmio investito da diverse migliaia di famiglie italiane, ma ha anche fatto emergere una problematica più importante, ovverosia la scarsa consapevolezza, o spesso la totale inconsapevolezza, dei rischi a cui sono esposti i risparmiatori che hanno investito ed investono in strumenti finanziari di varia natura, la cui collocazione avviene, di solito, per il tramite dei dipendenti delle stesse banche interessate al collocamento;
   la normativa attualmente in vigore non soddisfa crescenti esigenze di trasparenza dei rischi connessi alla sottoscrizione di strumenti finanziari e si mostra pertanto inadeguata a tutelare i risparmiatori, lasciandoli privi delle informazioni utili ad effettuare una corretta valutazione del grado di rischio degli stessi strumenti finanziari; spesso la collocazione dei medesimi strumenti finanziari da parte delle banche avviene in dubbie circostanze di conflitto di interessi; nonostante le problematiche esposte, il Governo, piuttosto che porre rimedio alle cause che generano effetti pregiudizievoli per la sicurezza dei risparmiatori – tutelati dall'articolo 47 della Costituzione – e per la stabilità del sistema economico e produttivo, è intervenuto con l'istituzione di un Fondo di solidarietà preposto a risarcire – o meglio restituire – solo 100 milioni di euro rispetto agli oltre 1 miliardo e 200 milioni di valore nominale (in euro) di azioni ed obbligazioni oggetto di riduzione;
   la problematica esposta non riguarda solo Cassa di risparmio di Ferrara, Banca delle Marche, Banca popolare dell'Etruria e del Lazio e Cassa di risparmio di Chieti, ma il sistema bancario nel suo complesso: infatti dai dati statistici di Banca d'Italia, così come riportati da La Repubblica il 10 febbraio 2016, si evince che il 50 per cento delle obbligazioni subordinate delle banche italiane siano detenute dalle famiglie italiane; le preposte Autorità di vigilanza – Consob e Banca d'Italia – avrebbero dovuto evitare il collocamento di strumenti finanziari eccessivamente rischiosi e non perfettamente adeguati al profilo di rischio personale di famiglie e pensionati; di contro, piuttosto che porre rimedio alla problematica esposta la Consob – il cui presidente è Giuseppe Vegas – ha disposto la rimozione dai prospetti informativi degli strumenti finanziari dei cosiddetti «scenari probabilistici» i quali consentono ai risparmiatori una maggiore e più esaustiva comprensione del grado di rischio degli strumenti finanziari che si accingono a sottoscrivere;
   visto il grave pregiudizio arrecato alle ignari vittime della crisi di Cassa di risparmio di Ferrara, Banca delle Marche, Banca popolare dell'Etruria e del Lazio e Cassa di risparmio di Chieti, visto il potenziale rischio a cui sarebbero esposti i detentori del 50 per cento del volume complessivo di obbligazioni emesse, visti i gravi pregiudizi per la stabilità del sistema economico-produttivo, e sarebbe consono aggiungere anche «sociale», si palesa la necessità di modificare la normativa vigente in materia, cercando di risolvere ogni indubbia circostanza di conflitto di interesse in fase di collocamento degli strumenti finanziari, di introdurre una maggiore trasparenza in materia di valutazione dei rischi degli strumenti finanziari e soprattutto di evitare ogni genere di collocamento di strumenti finanziari eccessivamente rischiosi a famiglie ed imprese prive di adeguati elementi di valutazione del grado di rischio degli strumenti finanziari oggetto di collocamento circostanza quest'ultima adeguatamente soddisfatta – così come sostengono gli esperti del settore – dalla reintroduzione dei suddetti scenari probabilistici. A questa valutazione si contrappongono soluzioni prospettate da Consob ed Abi che oltre ad essere poco chiare non sembrano agli interroganti mirate a modificare realmente lo status quo e tantomeno sembrano adeguate a risolvere a pieno la problematica della corretta valutazione del grado di rischio degli strumenti finanziari in fase di collocamento –:
   in che modo il Ministro interrogato di concerto con la Consob e la Banca d'Italia, intenda risolvere la problematica della necessità di maggiore chiarezza e trasparenza del grado di rischio degli strumenti finanziari in fase di collocamento e se intenda assumere iniziative, anche normative, volte a reintrodurre gli scenari probabilistici nei prospetti informativi degli strumenti finanziari che – così come sostengono gli esperti del settore – consentono un'adeguata ed oggettiva valutazione del grado di rischio ed hanno contribuito con successo a tutelare gli interessi dei risparmiatori fino alla data in cui la Consob ne ha disposto la soppressione. (5-07817)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 18 febbraio 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-07817

  Con l'interrogazione immediata in Commissione l'onorevole Ruocco ed altri pongono quesiti in ordine alla necessità di assicurare maggiore chiarezza e trasparenza sul grado di rischio degli strumenti finanziari in fase di collocamento e se si intenda assumere iniziative volte a reintrodurre gli scenari probabilistici nei prospetti informativi degli strumenti finanziari.
  Al riguardo, sentita la Commissione Nazionale per le società e la Borsa si fa presente quanto segue.
  Con riferimento alla necessità di maggiore chiarezza e trasparenza del grado di rischio degli strumenti finanziari in fase di collocamento, occorre premettere che ogni iniziativa in materia di prospetti informativi deve necessariamente essere coerente con il quadro normativo sovranazionale, soggetto a continua evoluzione e che spesso, come ad esempio nel caso del Regolamento (UE) n. 1286/2014, recante regole uniformi sul documento contenente le informazioni chiave (c.d. KID) per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP), essendo misure di massima armonizzazione, riducono i margini di intervento da parte del legislatore nazionale.
  In particolare, si richiama il Regolamento UE n. 1286/2014 (relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati) e alla proposta di revisione della Direttiva Prospetto. Il citato Regolamento (n. 1286/2014), che sarà direttamente applicabile negli Stati membri dal 31 dicembre 2016, stabilisce regole uniformi sul formato e sul contenuto del documento recante le informazioni chiave (c.d. KID) che deve essere redatto dagli ideatori di prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP), nonché sulla diffusione del documento medesimo agli investitori al dettaglio, proprio «al fine di consentire agli investitori al dettaglio di comprendere e raffrontare le caratteristiche e i rischi chiave dei PRIIP».
  Nel corso del 2015 sono stati avviati i lavori finalizzati alla revisione della Direttiva 2003/71/CE (c.d. Direttiva Prospetto) e il 30 novembre 2015, la Commissione Europea ha pubblicato la proposta di Regolamento che dovrà sostituire tale Direttiva; attualmente, è in corso la procedura legislativa per l'approvazione presso le Istituzioni europee.
  Fra gli obiettivi che tale proposta di Regolamento persegue vi è anche l'introduzione di una serie di semplificazioni della disciplina del prospetto. La nota di sintesi dovrebbe essere tendenzialmente allineata al formato del KID PRIIPs, con l'obbligo di evidenziare non più di 5 fattori di rischio e la facoltà riconosciuta all'emittente, nel caso di prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento PRIIPs, di sostituire l'informativa relativa al prodotto con le informazioni del KID.
  Per quanto attiene ai fattori di rischio del prospetto, la proposta di Regolamento prevede la necessità di una loro classificazione in gruppi (al massimo tre), secondo la loro rilevanza, basata sulla valutazione dell'emittente circa la «probabilità dell'accadimento» e l'estensione del loro impatto. Per la definizione dei requisiti specifici di questa sezione del prospetto e del criterio di rilevanza da applicare è previsto che l'ESMA emani linee guida sulla materia.
  In ambito nazionale, successivamente all'entrata in vigore della normativa di recepimento della BRRD, la Consob ha pubblicato la Comunicazione n. 90430 del 24 novembre 2015 («decreti legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015 di recepimento della direttiva 2014/59/UE. Prestazione dei servizi e delle attività di investimento, nonché dei servizi accessori»). In tale sede è stata rappresentata la necessità che gli intermediari, «in applicazione dei doveri di diligenza, correttezza e trasparenza imposti dalla disciplina in materia di servizi di investimento: a) forniscano agli investitori informazioni appropriate circa le novità introdotte dai decreti legislativi nn. 180 e 181 del 2015, che li pongano in condizione di assumere consapevoli scelte d'investimento; b) riconsiderino le proprie procedure per la formulazione dei giudizi di adeguatezza e di appropriatezza al fine di valutare l'eventuale impatto sulle stesse delle innovazioni in discorso.
  Per quanto concerne, in particolare, l'informativa, è stata rappresentata la necessità che, in occasione delle singole operazioni di investimento, venga fornita appropriata informativa ai clienti (graduata in funzione delle caratteristiche dei medesimi e dunque del fatto che siano retail piuttosto che professionali) in ordine ai seguenti profili:
   intervenuta introduzione di limitazioni all'intervento pubblico a sostegno di un intermediario che versi in una situazione di crisi;
   possibilità che i titoli siano assoggettati, dal 1o gennaio 2016, a bail-in. Per i titoli azionari, le obbligazioni convertibili e quelle subordinate, dal 16 novembre 2015 essi sono altresì assoggettabili alla riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale, quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto dell'intermediario;
   gerarchia secondo cui l'ammontare della riduzione o conversione dovrà essere
allocato;
   effetti discendenti dall'applicazione della misura in questione, nonché dall'eventuale esercizio da parte di Banca d'Italia dai poteri alla stessa specificamente attribuiti. Fra questi, in particolare, oltre al potere di ridurre o azzerare il valore nominale di strumenti di capitale e di passività dell'ente sottoposto a risoluzione, andrà segnalato il potere di modificare la scadenza dei titoli, l'importo degli interessi maturati in relazione a tali titoli o la data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo i relativi pagamenti per un periodo transitorio.

  È rimessa a ciascun intermediario l'individuazione dello strumento da utilizzare per veicolare le suddette informazioni e dell'effettivo contenuto della comunicazione.
  Inoltre, atteso che la riduzione o conversione di strumenti di capitale e il bail-in trovano applicazione anche con riguardo ai titoli emessi anteriormente al 1o gennaio 2016, gli intermediari che svolgono per il proprio cliente il servizio accessorio di «custodia e amministrazione» di strumenti finanziari dovranno fornire informazioni analoghe a quelle sopra indicate in ordine agli strumenti già detenuti nei depositi amministrati a tale data.
  Al fine di veicolare le informazioni in questione l'intermediario potrà valutare l'impiego dello strumento del rendiconto di cui all'articolo 56 del regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, ferma restando la necessità di valutare, alla luce delle specificità del caso concreto, la necessità di procedere anche prima del termine previsto per l'invio della rendicontazione.
  Gli intermediari sono stati, altresì, invitati a fornire informazioni analoghe anche nell'ambito del servizio di gestione di portafogli.
  Infine, è stata richiamata l'attenzione degli operatori sulla necessità di valutare gli impatti delle modifiche normative in esame sulle proprie procedure interne per la valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza, tenendo conto delle specificità di ogni tipologia di strumento finanziario interessato dalle modifiche medesime.
  Con riguardo alle possibili iniziative per reintrodurre gli scenari probabilistici nei prospetti informativi degli strumenti finanziari, deve premettersi, atteso che la materia è oggetto di discussione in sede comunitaria, che l'adozione dell'iniziativa in esame, sarebbe, allo stato, in contrasto con la disciplina europea di riferimento.
  Nel nostro ordinamento non vi è mai stato alcun obbligo – asseritamente soppresso dalla Consob – di inserire scenari probabilistici di rendimento nei prospetti relativi a obbligazioni (ivi incluse le subordinate).
  Ed invero la Consob aveva posto in consultazione in data 14 luglio 2009 un documento intitolato «Raccomandazione sul prospetto d'offerta o di ammissione alle negoziazioni dei prodotti finanziari non rappresentativi di capitale, diversi dalle quote o azioni di OICR e dai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione: modalità di presentazione e contenuti dell'informativa sul profilo di rischio-rendimento e sui costi», nell'ambito del quale si raccomandava l'inserimento nella documentazione d'offerta e/o di ammissione a quotazione dei prodotti non equity, fra l'altro, degli «scenari probabilistici dell'investimento finanziario». Tale documento non si è mai tradotto in una Comunicazione.
  Inoltre, l'inserimento di scenari probabilistici di rendimento nella documentazione d'offerta di obbligazioni non risulta più coerente con il quadro normativo di riferimento, attese le innovazioni introdotte a livello europeo con il Regolamento Delegato (UE) n. 486/2012, che ha modificato il Regolamento (CE) n. 809/2004.
  Tale Regolamento infatti mira a creare un livello di armonizzazione massimo, funzionale anche ad assicurare la comparabilità dei prodotti (cfr. artt. 3, par. 2, e 22, par. 2, del Regolamento medesimo), con specifico riferimento, alla dettagliata previsione del contenuto delle condizioni definitive e all'allocazione delle informazioni fra le stesse e il prospetto di base, nonché al contenuto della Nota di Sintesi. La nota di sintesi contiene le informazioni chiave. Quando un elemento non è applicabile a un prospetto, tale elemento figura nella nota di sintesi con la menzione «non applicabile».
  Va ricordato, infatti, che l'offerta al pubblico di obbligazioni bancarie può avvenire sulla base (1) di un prospetto «spot», cioè redatto in occasione della singola emissione e soggetto ad approvazione della Consob; ovvero, come usualmente avviene, (2) sulla base di un prospetto di base (con validità annuale), anch'esso oggetto di previa approvazione da parte dell'Istituto, che contiene la descrizione di un «programma di emissione». La definizione delle caratteristiche del singolo prodotto avviene in occasione dell'emissione dello stesso e viene resa nota mediante la pubblicazione di condizioni definitive, che non sono soggette a previa approvazione da parte della Consob (ma solo di trasmissione alla stessa). Alle condizioni definitive deve essere allegata la nota di sintesi della singola emissione.
  Il quadro prescrittivo risultante dal Regolamento Delegato n. 486 del 2012 risulta dunque più rigoroso e stringente nella definizione dei contenuti della documentazione d'offerta. Esso non lascia spazi a interventi integrativi della disciplina armonizzata, restando dunque esclusa ogni possibilità per le Autorità di Vigilanza nazionali di «esigere» in via generale e astratta l'inserimento nella documentazione d'offerta di elementi informativi non previsti dagli «schemi» di cui al Regolamento n. 809 del 2004.
  In particolare, alla luce di quanto testualmente previsto dall'articolo 22, par. 4, del Regolamento n. 809/2004 (come modificato dal Regolamento Delegato n. 486 del 2012), l'Autorità di vigilanza non può richiedere l'inserimento nelle condizioni definitive di informazioni non comprese fra quelle previste come obbligatorie o come «supplementari».
  Analogamente, non può essere richiesta l'integrazione del contenuto della nota di sintesi.
  L'articolo 3, par. 3, del Regolamento n. 809/2004 (non modificato sul punto dal Regolamento Delegato 486/2012) consente all'Autorità di richiedere, caso per caso (e dunque non in forza di una previsione generale), sulla base di «motivi ragionevoli», l'inserimento nel prospetto ovvero nel prospetto di base di ulteriori informazioni che si rendano necessarie per completare ovvero rendere comprensibile, nel singolo caso, un elemento informativo già previsto dagli schemi di prospetto.
  Tale potere incontra tuttavia un limite intrinseco nell'impossibilità di modificare il modello di schema di prospetto stabilito dal Regolamento medesimo (cfr. articolo 3, secondo cui «Il prospetto è redatto utilizzando uno degli schemi e dei moduli o una delle loro combinazioni di cui al presente regolamento»).
  Una costante e reiterata richiesta, da parte della Consob, di inserire, in via di prassi, nel prospetto determinati elementi informativi non previsti dagli schemi del regolamento comporterebbe una surrettizia elusione del divieto posto dalla disciplina comunitaria.
  Nel medesimo senso va inteso l'articolo 94, comma 5, del TUF.
  Si precisa inoltre che il Regolamento n. 809/2004 (così come modificato dal Regolamento Delegato n. 486/2012) consente l'inserimento, su base volontaria, all'interno delle condizioni definitive di informazioni non rientranti nel contenuto obbligatorio della nota informativa sugli strumenti finanziari, ma che possono comunque ritenersi utili per gli investitori (articolo 22, par. 4).
  Tali informazioni supplementari («Additional information»); indicate all'interno dell'Allegato XXI al medesimo Regolamento, sono da ritenersi un numero chiuso, che non può essere ampliato neppure su base volontaria.
  Fra tali informazioni supplementari sono menzionati anche gli «esempi di strumenti derivati complessi di cui al considerando 18 del regolamento prospetti», ossia esempi che consentano agli investitori «di capire in che modo il valore del loro investimento è influenzato dal valore del sottostante».
  Gli esempi dunque:
   a) possono essere inseriti solo su base volontaria (e dunque non a seguito di prescrizione dell'Autorità di vigilanza);
   b) possono riguardare esclusivamente «strumenti derivati complessi»;
   c) possono svolgere unicamente la funzione di agevolare l'investitore nella comprensione delle modalità secondo cui il valore dell'investimento è influenzato dal valore del sottostante.

  Per quanto concerne il profilo sub b), si osserva che le esemplificazioni in parola possono essere inserite solo con riguardo a strumenti che siano al contempo «derivati» e «complessi». È dunque escluso l'utilizzo degli esempi in parola nel caso di strumenti che soddisfino solamente uno dei due requisiti.
  Il Regolamento n. 809/2004 non fornisce una definizione di «derivati complessi» e nemmeno di «derivati» tout court. Peraltro, dalla lettura complessiva del Regolamento si desume che i «derivati» sono intesi come una categoria residuale rispetto alle azioni e ai titoli di debito.
  La qualificazione di uno strumento come «derivato» (o quantomeno come «titolo di debito con una componente derivativa») risulta strettamente legata alle modalità di determinazione del pay-off. Ed infatti, lo schema di nota informativa relativo a strumenti derivati (Allegato XII) prevede che venga fornita una «spiegazione chiara e dettagliata che consenta agli investitori di comprendere in che modo il valore del loro investimento sia influenzato dal valore degli strumenti sottostanti [...]» (item 4.1.2). Analogamente lo schema di nota informativa relativa a titoli di debito (Allegato V) dispone che «se lo strumento finanziario presenta una componente derivata per quanto riguarda il pagamento degli interessi, fornirne una spiegazione chiara e dettagliata, che consenta agli investitori di comprendere in che modo il valore del loro investimento è influenzato dal valore degli strumenti sottostanti, specialmente in circostanze in cui i rischi sono più evidenti».
  Queste ultime informazioni sono qualificate di «Categoria B»: nel caso di prospetto di base, dunque, tale documento deve contenere tutti i principi generali relativi alle informazioni richieste e soltanto i dati che siano ignoti al momento dell'approvazione del prospetto di base possono essere lasciati in bianco e inseriti successivamente nelle condizioni definitive. Dette informazioni, inoltre, compariranno anche nella nota di sintesi della singola emissione, inserite in un apposito box.
  La presenza di una clausola di subordinazione non è elemento che consente di per sé di qualificare uno strumento quale «derivato». Nell'impianto complessivo del Regolamento n. 809/2004, infatti la «subordinazione» è una caratteristica che può accedere sia ai titoli di debito che agli strumenti derivati, Ed infatti sia lo schema di nota informativa relativa a titoli di debito sia lo schema di nota informativa relativa a strumenti derivati contengono un elemento informativo (rispettivamente 4.5 e 4.1.6) che prevede l'indicazione del «ranking degli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione, ivi compresa una sintesi di eventuali clausole intese ad influire sul ranking o a subordinare lo strumento finanziario ad eventuali obbligazioni presenti o future dell'emittente».
  Dette informazioni sono qualificate di «Categoria A»: nel caso di prospetto di base, l'informazione deve dunque essere resa nel prospetto di base e non replicata nelle condizioni definitive. Peraltro, alle condizioni definitive deve essere allegata la nota di sintesi della singola emissione, nell'ambito della quale compare anche l'informazione sul ranking, inserita in un più ampio «box» che attiene ai «diritti» di chi sottoscrive o acquista il titolo.
  Del resto, anche il TUF, nel fornire una definizione di «strumenti finanziari derivati» precisa che si intendono per tali «gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d), e), f), g), h), i) e j), nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera d)» (articolo 1, comma 3): fra questi non rientrano le obbligazioni subordinate.
  Per quanto concerne poi il profilo sub c), nell'individuare le finalità proprie delle esemplificazioni consentite dalla normativa, il Regolamento n. 809/2004 chiarisce che queste sono finalizzate a meglio illustrare come il valore dell'investimento è influenzato dall'andamento del sottostante, informazioni diversa da quella fornita dagli scenari probabilistici di rendimento, che indicano le probabilità di conseguire un certo pay-off.
  Va, infine, notato che, con riguardo alle «informazioni supplementari», spetta all'emittente e/o all'offerente decidere in ordine alle modalità di rappresentazione degli esempi e alla scelta delle metodologie sottostanti, proprio in quanto si tratta di inserimento volontario. L'Autorità di vigilanza potrà esercitare al riguardo solo un controllo ex post.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

risoluzione

strumento finanziario

banca