ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/07816

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 571 del 17/02/2016
Firmatari
Primo firmatario: CAPEZZONE DANIELE
Gruppo: MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI
Data firma: 17/02/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 17/02/2016
Stato iter:
18/02/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 18/02/2016
Resoconto CAPEZZONE DANIELE MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI
 
RISPOSTA GOVERNO 18/02/2016
Resoconto CASERO LUIGI VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 18/02/2016
Resoconto CAPEZZONE DANIELE MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 18/02/2016

SVOLTO IL 18/02/2016

CONCLUSO IL 18/02/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07816
presentato da
CAPEZZONE Daniele
testo di
Mercoledì 17 febbraio 2016, seduta n. 571

   CAPEZZONE. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   non esistono criteri univoci e chiari per definire le modalità di pagamento della tassa sui rifiuti (TARI);
   nell'ambito della legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, si prevede l'aumento indiscriminato della TARI a carico dei contribuenti;
   in particolare, l'articolo 32 della citata legge n. 221, rubricato «Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio», interviene sull'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (codice dell'ambiente) che disciplina il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani in ogni ambito territoriale ottimale (Ato);
   in particolare, la richiamata norma prevede un'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica (ecotassa) a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal detto articolo 205;
   «Tale norma – recita la relazione tecnica allegata al provvedimento – non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica in quanto gli eventuali, maggiori costi a carico dei Comuni dovranno essere recuperati a carico dell'utenza per mezzo dei corrispondenti aumenti della TARI»;
   ciò comporterà una ulteriore distorsione nella determinazione dei coefficienti utilizzati per far pagare la tassa sui rifiuti –:
   se non ritenga opportuno monitorare l'applicazione della normativa citata in premessa al fine di scongiurare l'innalzamento incontrollato della tassa in questione, anche in considerazione del fatto che già la situazione attuale presenta elementi di criticità e differenziazione del costo della stessa tra comune e comune e se, pertanto, non ritenga necessario attivare in merito un tavolo di confronto fra le diverse componenti interessate al controllo della spesa e alla gestione dei rifiuti. (5-07816)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 18 febbraio 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-07816

  Con il question time in esame, l'Onorevole interrogante fa riferimento alla recente modifica dell'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad opera dell'articolo 32 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 che ha introdotto un'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei comuni che non abbiano raggiunto gli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani dallo stesso stabiliti.
  Tale norma, ad avviso dell'onorevole interrogante «comporterà una ulteriore distorsione nella determinazione dei coefficienti utilizzati per far pagare la tassa sui rifiuti».
  Pertanto, l'Onorevole chiede se non si ritenga opportuno monitorare l'applicazione della normativa richiamata al fine di scongiurare l'innalzamento incontrollato della tassa in parola, anche in considerazione del fatto che già la situazione attuale presenta elementi di criticità e differenziazione del costo della stessa tra i vari comuni, e sollecita l'attivazione di un tavolo di confronto fra le diverse componenti interessate al controllo della spesa e alla gestione dei rifiuti.
  Al riguardo, il Dipartimento delle Finanze precisa che il monitoraggio dell'applicazione della normativa introdotta dalla legge n. 221 del 2015 implicherebbe un controllo sulla percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti effettivamente raggiunta da ciascun comune che esula dalla sfera di competenza tecnica del Dipartimento medesimo.
  Il competente Ministero dell'Ambiente rappresenta quanto segue.
  Il previgente comma 3 dell'articolo 205 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 istituiva, qualora a livello di ambito territoriale ottimale non fossero conseguiti gli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti al comma 1 dello stesso articolo, l'applicazione di una addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento in discarica a carico dell'autorità d'ambito (ATO), lasciando in capo a quest'ultima la ripartizione dell'onere tra quei comuni del proprio territorio che non avessero raggiunto le percentuali previste.
  Il legislatore, infatti, interviene sul soggetto deputato al raggiungimento degli obiettivi di raccolta ossia il singolo comune nel caso in cui l'ambito territoriale non sia costituito.
  Questa formulazione si è resa necessaria per poter applicare in modo uniforme le disposizioni in argomento, in quanto in molte regioni del territorio nazionale non si sono ancora costituite le autorità d'ambito e la gestione del ciclo integrato dei rifiuti è in capo ai comuni.
  Nella sostanza, nulla cambia per i comuni. Infatti nel caso appartengano ad un ente di ambito e non raggiungano le percentuali previste di raccolta differenziata, l'ecotassa sarà ripartita dall'ente di ambito stesso, mentre nel caso i comuni gestiscano autonomamente il servizio di raccolta dei rifiuti, saranno soggetti all'applicazione automatica dell'ecotassa stessa.
  Per quanto attiene alla possibilità di un innalzamento incontrollato della tassa dei rifiuti (TARI), il Ministero dell'Ambiente evidenzia che in esito alla novità normativa è stato posto in capo ai comuni, che non hanno raggiunto i livelli minimi di raccolta differenziata, l'onere del pagamento dell'addizionale che è computata all'interno del piano finanziario della TARI, esattamente come prima della modifica di cui al collegato ambientale.
  La nuova disposizione, in linea con la cosiddetta «gerarchia» di trattamento dei rifiuti e del principio «chi inquina paga», ha l'obiettivo di disincentivare il ricorso alla discarica da parte degli enti preposti e favorire in tal modo il ricorso alla raccolta differenziata e il riciclo.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

imposta ambientale

gestione dei rifiuti

comune