ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07761

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 567 del 11/02/2016
Firmatari
Primo firmatario: GNECCHI MARIALUISA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 11/02/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MAESTRI PATRIZIA PARTITO DEMOCRATICO 11/02/2016
GIACOBBE ANNA PARTITO DEMOCRATICO 11/02/2016
INCERTI ANTONELLA PARTITO DEMOCRATICO 11/02/2016
ROSTELLATO GESSICA PARTITO DEMOCRATICO 11/02/2016
MICCOLI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 11/02/2016
ALBANELLA LUISELLA PARTITO DEMOCRATICO 11/02/2016
BOCCUZZI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 11/02/2016
BARUFFI DAVIDE PARTITO DEMOCRATICO 11/02/2016
GRIBAUDO CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 11/02/2016
PARIS VALENTINA PARTITO DEMOCRATICO 11/02/2016
CASELLATO FLORIANA PARTITO DEMOCRATICO 11/02/2016
TINAGLI IRENE PARTITO DEMOCRATICO 11/02/2016
PICCOLO GIORGIO PARTITO DEMOCRATICO 11/02/2016
ZAPPULLA GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 11/02/2016


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 11/02/2016
Stato iter:
13/04/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 13/04/2016
Resoconto BIONDELLI FRANCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 13/04/2016
Resoconto GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 11/02/2016

DISCUSSIONE IL 13/04/2016

SVOLTO IL 13/04/2016

CONCLUSO IL 13/04/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07761
presentato da
GNECCHI Marialuisa
testo di
Giovedì 11 febbraio 2016, seduta n. 567

   GNECCHI, PATRIZIA MAESTRI, GIACOBBE, INCERTI, ROSTELLATO, MICCOLI, ALBANELLA, BOCCUZZI, BARUFFI, GRIBAUDO, PARIS, CASELLATO, TINAGLI, GIORGIO PICCOLO e ZAPPULLA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   il decreto legislativo n. 148 2015 ha razionalizzato la disciplina dei fondi di solidarietà, istituiti dalla legge n. 92 del 2012 con la finalità di assicurare a tutti i lavoratori e le lavoratrici una tutela in costanza del rapporto di nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria e Cassa integrazione guadagni straordinaria;
   le nuove disposizioni prevedono un allargamento della platea delle imprese aderenti, un'uniformità delle prestazioni erogate e, infine, la fissazione di un termine certo per il loro avvio;
   oltre alla finalità di assicurare ai lavoratori e alle lavoratrici una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, i fondi possono avere le seguenti finalità:
    a) assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;
    b) prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a coloro che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
    c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di fondi europei;
   per tali ultime finalità, i fondi possono essere istituiti anche in relazione a settori e classi di ampiezza dei datori di lavoro già coperti dalla normativa in materia di integrazioni salariali;
   al fine di istituire tali fondi le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione dei fondi di solidarietà bilaterali;
   a seguito dell'accordo, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'istituzione del fondo presso l'INPS –:
   quali fondi siano già stati istituiti presso l'inps a seguito della emanazione del relativo decreto interministeriale riferiti rispettivamente a:
    a) fondi istituiti anche in relazione a settori e classi di ampiezza dei datori di lavoro già coperti dalla normativa in materia di integrazioni salariali;
    b) fondi di solidarietà bilaterali istituiti dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale che stipulano accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, riguardante i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti;
   quanti siano i lavoratori suddivisi per sesso, già autorizzati dall'Inps a fruire dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo e che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni. (5-07761)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 13 aprile 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-07761

  Con riferimento all'atto parlamentare di cui è prima firmataria l'onorevole Gnecchi, presente quanto segue.
  Preliminarmente voglio ricordare che la costituzione dei fondi di solidarietà settoriali è stata promossa per fronteggiare le situazioni di crisi di enti e aziende pubblici e privati di pubblica utilità nonché per sostenere quelle categorie e quei settori di impresa sprovvisti di un sistema pubblico di ammortizzatori sociali.
  La legge n. 92 del 2012 ribadisce la funzione dei fondi di solidarietà prevedendo la costituzione da parte della contrattazione collettiva di fondi per i settori non coperti dall'istituto dell'integrazione salariale e l'adeguamento dei fondi già istituiti sulla scorta della previgente normativa (articolo 3, comma 4 della legge n. 92 del 2012).
  La rivisitazione della disciplina dei fondi di solidarietà contenuta nel decreto legislativo n. 148 del 2015 si colloca in chiara continuità con l'obiettivo già manifestato dal legislatore del 2012 di riscrivere in maniera organica la normativa in materia di ammortizzatori sociali.
  Ciò posto, faccio presente che per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazioni salariali sono stati istituiti i seguenti fondi:
   Fondo per il settore Assicurazioni istituito decreto interministeriale del 17 gennaio 2014;
   Fondo per il gruppo Poste Italiane istituito con decreto interministeriale del 24 gennaio 2014;
   Fondo per il settore del credito cooperativo istituito con decreto interministeriale del 20 giugno 2014;
   Fondo per il settore del credito istituito con decreto interministeriale del 28 luglio 2014;
   Fondo per il gruppo Ferrovie dello Stato istituito con decreto interministeriale del 9 gennaio 2015.
   Tali Fondi erano già stati istituiti ai sensi della legge n. 662 del 1996 e sono stati poi adeguati alla legge n. 92 del 2012.

  Segnalo inoltre i seguenti fondi di nuova istituzione ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 92 del 2012. In particolare:
   per il settore trasporto pubblico locale, il fondo istituito con decreto interministeriale del 9 gennaio 2015 che assicura tutela a tutti i lavoratori del settore dipendenti di datori di lavoro con più di quindici dipendenti;
   per il settore marittimo, il fondo istituito con decreto interministeriale dell'8 giugno 2015 che assicura tutela a tutti i lavoratori del settore dipendenti di datori di lavoro con più di quindici dipendenti.

  Per questi ultimi (settore trasporto pubblico locale e settore/marittimo) segnalo che ai sensi dell'articolo 26, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 148 del 2015, a seguito di accordo sottoscritto dalle parti sociali, sono stati predisposti gli schemi di decreto interministeriale che ampliano la platea dei destinatari dei trattamenti ai dipendenti di datori di lavoro con più di cinque dipendenti.
  Con riferimento ai fondi di solidarietà per i settori già coperti da ammortizzatori sociali (trasporto aereo e sistema aeroportuale) evidenzio che il decreto interministeriale di adeguamento del Fondo ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del decreto legislativo n. 148 del 2015, è stato firmato dai Ministri competenti e l'iter di emanazione dovrà perfezionarsi con il passaggio innanzi agli organi di controllo.
  Inoltre per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro appartenenti a settori non coperti da integrazione salariale, che non abbiano costituito un Fondo di solidarietà di settore, è assicurata tutela dal Fondo di integrazione salariale di cui al decreto interministeriale del 3 febbraio scorso adottato ai sensi dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
  Voglio sottolineare, altresì, che a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 148 del 2015, sono stati predisposti i seguenti schemi di decreti interministeriali:
   lo schema di decreto interministeriale per il settore ormeggiatori e barcaioli dei porti Italiani e lo schema di decreto interministeriale per il settore riscossione tributi erariali già firmati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e trasmessi per la firma del Ministro dell'economia e delle finanze lo scorso 16 marzo. Entrambi i Fondi assicureranno tutela a tutti i lavoratori dipendenti del settore a prescindere dalla consistenza dell'organico;
   lo schema di decreto interministeriale per l'istituzione del Fondo territoriale intersettoriale Trento attualmente alla firma del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Tale decreto interministeriale dovrà essere adottato previa acquisizione dell'intesa con il Presidente della provincia autonoma di Trento. Il Fondo assicurerà tutela a tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro che abbiano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della provincia, a prescindere dal numero di lavoratori occupati in azienda.

  In conclusione segnalo che il numero complessivo di lavoratori ammessi a fruire dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito nei processi di agevolazione all'esodo – entro massimo cinque anni dalla risoluzione del rapporto di lavoro – successivamente all'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, è pari a 5.556 soggetti di cui 3.882 uomini e 1.674 donne, suddivisi per Fondo di solidarietà di riferimento come illustrato nella tabella che metto a disposizione degli onorevoli interroganti e della Commissione.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

cassa integrazione

cessazione d'impiego

contratto collettivo