ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/07744

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 566 del 10/02/2016
Firmatari
Primo firmatario: BUSIN FILIPPO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 10/02/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SIMONETTI ROBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 10/02/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 10/02/2016
Stato iter:
11/02/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 11/02/2016
Resoconto SIMONETTI ROBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
 
RISPOSTA GOVERNO 11/02/2016
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 11/02/2016
Resoconto SIMONETTI ROBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 11/02/2016
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 11/02/2016
Resoconto SIMONETTI ROBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 11/02/2016

SVOLTO IL 11/02/2016

CONCLUSO IL 11/02/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07744
presentato da
BUSIN Filippo
testo di
Mercoledì 10 febbraio 2016, seduta n. 566

   BUSIN e SIMONETTI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'Agenzia delle entrate ha emanato diversi avvisi di liquidazione dell'imposta di registro, dell'imposta ipotecaria, dell'imposta catastale e di irrogazione di sanzioni per la decadenza dalle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa previste dall'articolo 1 della tariffa parte prima allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
   per fruire delle agevolazioni prima casa di cui alla nota II bis all'articolo 1 sopracitato l'immobile residenziale oggetto di compravendita non deve avere «caratteristiche di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 agosto 1969 (G.U. n. 218 del 27 agosto 1969)»;
   il predetto decreto ministeriale definisce abitazioni di lusso, tra le altre: «Art. 5) “Le case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale aventi superficie utile complessivi superiore a metri quadri 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ed eventi come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta” nonché all’«Art. 6) “Le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a metri quadri 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine)”»;
   l'Agenzia intende per superficie utile complessiva quella di cui al consolidato orientamento espresso dalla Corte di cassazione, tra le altre con sentenze n. 21287 del 30 maggio 2013 e n. 22945 del 9 ottobre 2013, n. 861 del 17 gennaio 2014, ossia gli articoli 5 e 6 citati «vanno interpretati nel senso di dover escludere dal dato quantitativo globale della superficie dell'immobile indicata nell'atto di acquisto (in essa compresi, dunque, i muri perimetrali e quelli divisori) solo i predetti ambienti e non l'intera superficie non calpestabile»;
   da sempre, fino alla sentenza della suprema Corte del 30 maggio 2013 (quella più remota) per superficie utile si era intesa la superficie delle unità immobiliari senza conteggiare le superfici delle murature esterne, tesi questa avvalorata dal fatto che altrimenti la Corte non si sarebbe dovuta esprimere in merito all'interpretazione di superficie utile comprensiva di muri perimetrali;
   gli atti di compravendita oggetto degli accertamenti dell'Agenzia delle entrate sono stati rogati in data antecedente alla prima sentenza in merito della Corte, e quindi rogati durante il periodo in cui l'interpretazione «superficie utile senza muri» era da ritenersi valida;
   è irragionevole, pertanto, a parere degli interroganti, prevedere l'effetto retroattivo su atti compiuti comunque a norma di legge all'epoca vigente –:
   se e quali iniziative urgenti, nell'ambito delle proprie competenze, intenda adottare per risolvere la problematica della retroattività esposta in premessa. (5-07744)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 11 febbraio 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-07744

  Con il question time in esame, gli onorevoli interroganti lamentano che di recente l'Agenzia delle entrate ha emesso degli avvisi di liquidazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale accertando la decadenza dalle agevolazione fiscali per l'acquisto della prima casa di cui prevista dall'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 (Testo unico dell'imposta di registro), con riferimento ad immobili aventi caratteristiche di lusso ai sensi del decreto del Ministero dei lavori pubblici del 2 agosto del 1969.
  Detti atti sono stati emanati conformemente ad un orientamento della Suprema Corte di Cassazione che, a parere degli onorevoli, si è consolidato solo di recente a partire dalla sentenza n. 21287 del 2013 con cui si è chiarito il concetto di superficie utile da conteggiare ai fini della qualificazione dell'immobile di lusso.
  Pertanto, gli onorevoli chiedono iniziative urgenti volte a evitare che detta nuova interpretazione della Suprema Corte di Cassazione possa essere applicata con riferimento agli atti di compravendita stipulati in precedenza.
  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate riferisce quanto segue.
  Preliminarmente giova precisare che non ci sono documenti di prassi (circolari o risoluzioni) nei quali l'Amministrazione finanziaria abbia affermato che per «superficie utile», ai sensi del citato decreto ministeriale 2 agosto 1969, doveva intendersi la «superficie utile senza considerare la superficie dei muri esterni».
  Pertanto, la citata sentenza del 2013 non sembra costituire una svolta interpretativa che smentisca precedenti orientamenti dell'agenzia, ma va vista piuttosto come il tentativo di chiarire in via definitiva come quantificare la «superficie utile» cui l'articolo 5 del citato decreto ministeriale fa riferimento.
  In particolare, con la sentenza 18 settembre 2013, n. 21287, la Corte di Cassazione ha precisato che l'articolo 6 del decreto ministeriale 2 agosto 1969 (che descrive le caratteristiche delle abitazioni di lusso) esclude dai benefici fiscali prima casa, le unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a 240 metri quadrati (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchina) e tale norma va interpretata nel senso di dovere escludere dal dato quantitativo globale della superficie dell'immobile indicata nell'atto di acquisto solo i predetti ambienti e non l'intera superficie non calpestabile. Devono ritenersi, invece, inclusi nel calcolo della superficie utile complessiva i muri perimetrali e quelli divisori.
  Tali principi sono stati ribaditi dalla Cassazione nel 2014, con la sentenza 17 gennaio 2014, n. 861, con la quale era stato, inoltre, precisato che, ai fini della definizione di abitazione di lusso, di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969, non può farsi riferimento alla nozione di «superficie utile abitabile» prevista, invece dal decreto ministeriale 10 maggio 1977.
  Da ultimo con l'ordinanza n. 24469 del 1o dicembre 2015, la Cassazione ha chiarito che «il decreto ministeriale 2 agosto 1969, n. 1072, articolo 6, va interpretato “nel senso di dover escludere dal dato quantitativo globale della superficie dell'immobile indicata nell'atto di acquisto (in essa compresi, dunque, i muri perimetrali e quelli divisori) solo, i predetti ambienti e non l'intera superficie non calpestatile”); a suffeagio di tale orientamento può altresì sottolinearsi come nella formula “superficie utile complessiva” contenuta nel decreto ministeriale 2 agosto 1969, n. 1072, articolo 6, manchi l'aggettivo “netta” che, invece era presente nel testo (“superficie utile netta complessiva”) della disposizione che dettava la previgente definizione delle caratteristiche delle abitazioni di lusso (tabella allegata al decreto ministeriale 4 dicembre 1961)».
  Con riferimento alle considerazioni svolte dagli onorevoli interroganti, secondo cui l'interpretazione resa dalla Corte di Cassazione non dovrebbe trovare applicazione in relazione ad atti stipulati in data antecedente alla emanazione della sentenza, (18 settembre 2013), appare utile rilevare che la Corte di Cassazione, nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, assolve, tra l'altro, alla funzione di garantire l'uniforme interpretazione delle norme vigenti. L'articolo 65 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, stabilisce, infatti, che «la corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge...».
  Peraltro, le pronunce della Corte di Cassazione citate dagli onorevoli interroganti sono state emanate proprio a seguito dell'attività di accertamento svolta dai competenti Uffici di questa agenzia, che disconoscevano la spettanza dei benefici fiscali «prima casa», proprio sulla base del criterio di calcolo della superficie dell'immobile, riconosciuto valido e coerente dalla Corte di Cassazione nelle enunciate sentenze.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

area di parcheggio

fiscalita'

imposta di registro