ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/07742

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 566 del 10/02/2016
Firmatari
Primo firmatario: SOTTANELLI GIULIO CESARE
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 10/02/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 10/02/2016
Stato iter:
11/02/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 11/02/2016
Resoconto SOTTANELLI GIULIO CESARE SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 11/02/2016
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 11/02/2016
Resoconto SOTTANELLI GIULIO CESARE SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 11/02/2016

SVOLTO IL 11/02/2016

CONCLUSO IL 11/02/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07742
presentato da
SOTTANELLI Giulio Cesare
testo di
Mercoledì 10 febbraio 2016, seduta n. 566

   SOTTANELLI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 2014, n. 19, è stato adottato il regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
   con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 novembre 2014 (Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 2014, n. 267, –supplemento ordinario n. 87) è stato approvato il «Modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione dell'ISEE, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Pertanto il nuovo ISEE è entrato effettivamente in vigore dal 1o gennaio 2015;
   secondo quanto specificato nelle istruzioni per la compilazione dell'ISEE, il patrimonio mobiliare è composto dalle voci di seguito indicate, anche detenute all'estero, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento a singole componenti: a) depositi e conti correnti bancari e postali; b) titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati; c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri; d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati; e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie; f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; g) altri strumenti e rapporti finanziari, nonché contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione; h) il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata;
   in base alle suddette istruzioni sul patrimonio mobiliare, nel caso di un'impresa in contabilità ordinaria il patrimonio netto è determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, mentre nel caso di un'impresa in contabilità semplificata, e pertanto esonerata dall'obbligo di redazione del bilancio, è determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali (parte 2 — DSU mini, punto 4, lettere e) ed h) delle istruzioni alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica;
   questa metodologia di calcolo del valore mobiliare per le imprese in contabilità semplificata presenta alcune problematiche, soprattutto in relazione alla definizione di «altri cespiti o beni patrimoniali»;
   non si comprende infatti se con tali termini si deve far riferimento ad altre poste inerenti attività o passività dell'impresa. In caso affermativo, è necessario segnalare che tali dati non risultano disponibili in una contabilità semplificata e di conseguenza sono di difficile determinazione. In caso negativo, si rischia di avere situazioni in cui il valore da indicare nella dichiarazione sostitutiva unica non corrisponde assolutamente al valore dell'impresa, pensi al caso in cui l'impresa abbia effettuato nell'anno precedente alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica significativi investimenti in beni ammortizzabili che alla fine dell'anno non sono stati ancora pagati o per i quali è stato contratto un finanziamento non ancora rimborsato a fine anno. In questo caso, se non viene considerato anche il debito, la valorizzazione dell'impresa, effettuata esclusivamente sulla base del costo complessivo del bene (al netto dell'ammortamento), non rappresenta correttamente il valore dell'azienda –:
   se, alla luce di quanto sopra esposto, al fine di non penalizzare i piccoli imprenditori in contabilità semplificata rispetto alle imprese in contabilità ordinaria, non ritenga opportuno assumere iniziative per modificare la normativa vigente o definire una disposizione interpretativa al fine di chiarire le modalità di calcolo del valore mobiliare, in particolare con riferimento alla definizione di «altri cespiti o beni patrimoniali». (5-07742)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 11 febbraio 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-07742

  Con il question time in esame, l'onorevole interrogante rileva che, ai fini dell'ISEE, secondo quanto specificato nelle istruzioni alla compilazione, il patrimonio mobiliare è composto, tra le altre voci, dal «valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero (dal) valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata».
  Più in particolare, per le imprese in contabilità semplificata il patrimonio è determinato dalla somma delle rimanenze finali, dal costo complessivo dei beni ammortizzabili al netto dei relativi ammortamenti, «nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali».
  La differente metodologia di calcolo presenta, secondo l'interrogante, alcune problematiche relative alla corretta interpretazione della definizione di «cespiti o beni patrimoniali», la quale, se riferita:
   ad altre poste inerenti ad attività o passività dell'impresa, costituisce un dato di difficile determinazione, in quanto non disponibile per le imprese in contabilità semplificata;
   letteralmente solo ai cespiti o beni patrimoniali, senza, quindi, considerare le passività, non rappresenterebbe correttamente il valore dell'azienda.

  Alla luce di quanto rappresentato in premessa, l'interrogante, chiede se non si ritenga «opportuno modificare la normativa vigente o emanare una norma interpretativa al fine di chiarire le modalità di calcolo del valore mobiliare, in particolare con riferimento alla definizione di altri cespiti o beni patrimoniali», anche «al fine di non penalizzare i piccoli imprenditori in contabilità semplificata rispetto alle imprese in contabilità ordinaria».
  Al riguardo, si fa presente che sono in corso presso i competenti Uffici dell'amministrazione finanziaria e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gli approfondimenti tecnici propedeutici alla predisposizione di una soluzione normativa alla problematica esposta dall'onorevole interrogante.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

risparmio

proprieta' mobiliare

impresa individuale