ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/07740

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 566 del 10/02/2016
Firmatari
Primo firmatario: RIBAUDO FRANCESCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 10/02/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PELILLO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 10/02/2016
ROCCHI MARIA GRAZIA PARTITO DEMOCRATICO 10/02/2016
CAROCCI MARA PARTITO DEMOCRATICO 10/02/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 10/02/2016
Stato iter:
11/02/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 11/02/2016
Resoconto RIBAUDO FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 11/02/2016
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 11/02/2016
Resoconto RIBAUDO FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 11/02/2016

SVOLTO IL 11/02/2016

CONCLUSO IL 11/02/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07740
presentato da
RIBAUDO Francesco
testo di
Mercoledì 10 febbraio 2016, seduta n. 566

   RIBAUDO, PELILLO, ROCCHI e CAROCCI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in accordo con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha erogato, a gennaio 2016, gli stipendi per le supplenze brevi e saltuarie dei docenti precari relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2015;
   il trattamento fiscale dello stipendio, tardivamente erogato, produce una ingiusta penalizzazione nei confronti di questi contribuenti;
   in particolare, assoggettando a tassazione separata le competenze relative alle suddette mensilità del 2015, pagate a gennaio 2016, è stato preso in considerazione il solo reddito medio percepito nei due anni precedenti ed è stato escluso il riconoscimento delle detrazioni fiscali spettanti relative alla cosiddetta «produzione del reddito», quelle per i carichi di famiglia, nonché quelle concernenti l'applicazione del cosiddetto bonus Irpef di 80 euro previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
   chi sembra essere maggiormente penalizzato da tale meccanismo sono i supplenti temporanei con una retribuzione complessiva annua non superiore a 8.000 euro che, con il riconoscimento delle detrazioni fiscali, sarebbero stati totalmente esentati dalla tassazione IRPEF;
   a seguito dell'interrogazione a risposta immediata in Assemblea n. 3-01977, in data 3 febbraio 2016 la Ministra dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha precisato che nello scorso gennaio sono state puntualmente pagate due tranche inerenti le supplenze saltuarie e brevi precedentemente svolte nell'anno scolastico 2014-2015, tuttavia, in relazione ai criteri di applicazione delle aliquote fiscali alla liquidazione delle supplenze saltuarie e brevi, ha chiarito che la competenza specifica ed esclusiva è del Ministero dell'economia e delle finanze;
   sebbene l'aver portato a termine il pagamento di tutte le supplenze del periodo che va da settembre 2015 a dicembre 2015 è estremamente importante, soprattutto per quei docenti che erano in condizioni di particolare difficoltà e di svantaggio, tuttavia il trattamento fiscale degli emolumenti come arretrati comporterebbe un'ingiusta condizione per questi contribuenti;
   l'amministrazione finanziaria, con la circolare n. 23/E del 5 febbraio 1997, ha precisato che la tassazione ordinaria si applica anche quando la corresponsione degli emolumenti in un periodo di imposta successivo deve considerarsi fisiologica rispetto ai tempi occorrenti per la corresponsione degli emolumenti stessi;
   nella risoluzione 377/E del 9 ottobre 2008 l'amministrazione finanziaria precisa inoltre che il ritardo nella corresponsione degli emolumenti deve ritenersi fisiologico quando l'erogazione nel periodo di imposta successivo è dovuto alla complessità dell’iter burocratico sul cui andamento la volontà delle parti rimane del tutto estranea;
   l'articolo 21, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi – TUIR, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevede, per gli emolumenti arretrati di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 16, che l'imposta determinata separatamente ai sensi dei precedenti commi, sia ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni spettanti previste nell'articolo 12 e nei commi 1 e 2 dell'articolo 13 se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono;
   la procedura per il recupero della maggiore imposta IRPEF pagata imporrebbe la presentazione, da parte dei citati contribuenti, del modello «Unico 2017», con il conseguente rimborso solo nell'anno successivo;
   sembrerebbe pertanto opportuno intervenire urgentemente al fine di operare i relativi conguagli di imposta a favore dei supplenti, entro il mese di febbraio  –:
   quale iniziativa intenda mettere in atto affinché possano essere effettuate le dovute compensazioni d'imposta al fine di pervenire ad una rapida soluzione del problema di natura tributaria legato al predetto ritardo dei pagamenti. (5-07740)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 11 febbraio 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-07740

  Con il question time in esame, gli onorevoli interroganti rilevano che il Ministero dell'istruzione, in accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha erogato nel mese di gennaio 2016, gli stipendi per le supplenze brevi e saltuarie dei docenti precari relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2015.
  La procedura e i criteri di tassazione applicati, a parere degli interroganti, hanno penalizzato alcuni docenti, dal momento che le competenze di cui trattasi sono state assoggettate a tassazione separata, precludendo tra l'altro agli interessati il riconoscimento delle detrazioni fiscali spettanti; in particolare, sia quelle relative alla produzione del reddito, sia quelle spettanti per gli eventuali carichi familiari, nonché quelle concernenti l'applicazione di quanto previsto dal decreto-legge n. 66/2014 circa il bonus di 80 euro.
  Viene evidenziato, altresì, che i supplenti temporanei con una retribuzione complessiva annua non superiore ad euro 8.000, sono stati maggiormente penalizzati da tale modalità di tassazione, in quanto con il riconoscimento delle detrazioni fiscali per lavoro dipendente, sarebbero stati totalmente esenti dalla tassazione Irpef.
  È infine rappresentato che seppure la riliquidazione dell'imposta da parte dell'Agenzia delle entrate dovesse consentire il recupero delle imposte versate, tale eventualità si realizzerebbe in successivi periodi d'imposta rispetto a quello nel quale le somme sono state oggetto di tassazione.
  Ciò considerato, gli onorevoli chiedono quali iniziative si intendano assumere affinché possano essere effettuate le dovute compensazioni d'imposta al fine di addivenire ad una rapida soluzione della problematica segnalata.
  Al riguardo, come riferiscono gli stessi onorevoli interroganti, giova far presente che sull'argomento è stata svolta in Aula Camera, in data 3 febbraio 2016, l'interrogazione a risposta immediata n. 3-01977 dell'onorevole Carocci ed altri, a cui ha riferito il Ministro dell'istruzione.
  In quella sede, il Ministro Giannini ha demandato la definizione della problematica al Ministero dell'economia e delle finanze attesa la sua natura prettamente fiscale.
  In merito a questa problematica, l'Agenzia delle entrate rappresenta quanto segue.
  Ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del TUIR, i redditi di lavoro dipendente, in generale, sono assoggettati a tassazione nel medesimo periodo d'imposta in cui sono percepiti (cosiddetto principio di cassa). Ai fini dell'applicazione delle detrazioni e del cosiddetto bonus IRPEF di 80 euro riferibili all'anno 2015, occorre tenere conto che in base all'articolo 51, comma 1, del TUIR, si considerano percepite nel periodo di imposta precedente anche le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo di imposta successivo a quello di riferimento.
  Data la progressività delle aliquote dell'IRPEF, per attenuare gli effetti negativi che sarebbero derivati da una rigida applicazione del criterio di cassa per redditi percepiti in ritardo rispetto alla loro maturazione, l'articolo 17, comma 1, lettera b), del TUIR stabilisce che sono soggetti al regime di tassazione separata gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti ovvero per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.
  Ciò premesso, l'Agenzia delle entrate riferisce che in più occasioni, ha emanato circolari e risoluzioni per dare indicazioni sui criteri di applicazione della tassazione separata.
  Come precisato nella circolare del Ministero delle finanze n. 23 del 1997, le situazioni che assumono rilevanza al fine di delimitare la nozione di «emolumenti arretrati» possono essere di due tipi:
   1) quelle di carattere giuridico che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di sentenze o di provvedimenti amministrativi;
   2) quelle consistenti in «altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti» che ricorrono ogni qualvolta «oggettive situazioni di fatto» impediscano il pagamento delle somme spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d'imposta.

  L'Agenzia rileva che non essendo a conoscenza delle cause che hanno comportato il pagamento delle retribuzioni nel periodo d'imposta successivo, non è possibile dare indicazioni puntuali sull'applicabilità o meno della tassazione separata nel caso specifico.
  Nella question time in esame, è fornita la sola indicazione del pagamento di somme nel mese di gennaio 2016, riferite rispettivamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2015, mancando ogni informazione in merito alle cause che hanno determinato lo slittamento nel periodo d'imposta successivo a quello di competenza.
  Deve precisarsi, comunque che qualora l'amministrazione erogante ravvisasse un ritardo «fisiologico» nell'erogazione delle retribuzioni, dovrebbe far concorrere le stesse al reddito complessivo del 2016 da assoggettare a tassazione ordinaria.
  Nell'ipotesi in cui, invece, si ritenesse che il ritardo nell'erogazione fosse dovuto a cause non fisiologiche indipendenti dalla volontà del datore di lavoro, lo stesso deve assoggettare le somme erogate a tassazione separata, riconoscendo peraltro ai docenti che ne facciano espressa richiesta, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del TUIR, le detrazioni previste dagli articoli 12 e 13, nella misura in cui non siano state fruite negli anni ai quali gli arretrati si riferiscono.
  Infine, l'Agenzia delle entrate ritiene opportuno sottolineare che il rimborso dell'eccedenza versata sarà erogato solo se di importo superiore a cento euro in applicazione dell'articolo 37, comma 43, del decreto-legge n. 223 del 2006.
  La citata disposizione stabilisce che per i redditi assoggettati a tassazione separata ivi indicati, tra cui gli arretrati per prestazioni di lavoro dipendente, «non si procede all'iscrizione a ruolo ed alla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, né all'effettuazione di rimborsi, se l'imposta rispettivamente a debito o a credito è inferiore a 100 euro.».
  Il limite di cento euro previsto, quindi, si applica anche a favore del contribuente nell'ipotesi in cui dalla liquidazione emerga un debito di imposta maggiore di quello versato.
  Si fa presente, altresì, che la liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata erogati da un sostituto di imposta è effettuata sulla base dei dati risultanti dalle certificazioni trasmesse dal sostituto stesso.
  Tali redditi non devono essere indicati nella dichiarazione annuale UNICO PF o modello 730.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

imposta diretta

imposta sul reddito

carico di famiglia