ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07713

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 566 del 10/02/2016
Firmatari
Primo firmatario: PILI MAURO
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 10/02/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 10/02/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 10/02/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07713
presentato da
PILI Mauro
testo di
Mercoledì 10 febbraio 2016, seduta n. 566

   PILI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   nei conservatori il 60 per cento dei docenti è costituito da precari;
   in molti conservatori (per esempio quello di Sassari) non è possibile costituire il Senato accademico e quindi di fatto viene bloccata l'attività didattica;
   questo precariato è di lungo corso ovvero formato da docenti che insegnano da oltre 5 anni con punte di 12 anni;
   il precariato formatosi nel settore dell'alta formazione artistica e musicale è stato generato da una assenza di procedure concorsuali «aperte» per ben 26 anni (legge n. 417 del 1990 ultimo concorso per titoli ed esami) e «riservate» per ben 17 (OM n. 247 del 1999 ultimo concorso riservato a 360 giorni di servizio), nonché da una sovrapposizione normo-giuridica senza precedenti nella storia dell'istruzione;
   in molti istituti per disciplina vi sono più docenti a tempo determinato che a tempo indeterminato, il che rende spesso impossibile la costituzione delle commissioni utili alle procedure selettive pubbliche atte al conferimento degli incarichi di supplenza;
   i dati del precariato AFAM odierno così come censiti dalle graduatorie originatesi per effetto della legge n. 128 del 2013 e del decreto ministeriale n. 526 del 2014 mostrano:
    1.201 docenti idonei (numero che sommato alle gemelle graduatorie ex legge n. 143 del 2004 non riesce ad oggi a soddisfare i posti attualmente vacanti e disponibili così che gli istituti sono ugualmente costretti a ricorrere a graduatorie di istituto per far fronte all'erogazione del servizio);
    età media dei docenti sopra ai 40 anni con picchi limite all'età pensionabile, tutti abilitati da concorsi nazionali (per titoli) e soggetti ad una selezione pluriennale, così come anche evidenziato dalla legge n. 128 del 2013 («...che abbia superato un concorso selettivo...»), nonché con una esperienza di insegnamento pluriennale in tutte le fasce educative del settore previste per legge (preaccademica, accademica e in alcuni casi terziaria), ma soprattutto con una media di servizio abbondantemente superiore al limite imposto per legge alla costituzione di un rapporto a tempo indeterminato (tre anni);
   tanto risulta dalla normativa nazionale (decreto legislativo n. 368 del 2001) e sovranazionale (direttiva 1999/70/CE) così come ricostruita dalle recenti pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea;
   questi docenti, sono inoltre tutti occupati su posti liberi e vacanti con contratto a tempo determinato, reiterato negli anni, per svolgere le medesime mansioni lavorative;
   val la pena ricordare che il docente di conservatorio differenzia dal docente di scuola secondaria per flessibilità del proprio monte ore (per cui le supplenze brevi sono quasi inesistenti così che non è questa tipologia di servizio alla base della costituzione delle graduatorie nazionali ex lege n. 128), e che i contratti sono risultati senza soluzione di continuità in contrasto con quanto già stabilito da tutti i commi di cui all'articolo 5, decreto legislativo n. 368 del 2001, compreso il quarto, che dispone che: «quando si tratta di due assunzioni successive a termine (...) senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto»;
   le graduatorie d'istituto, che hanno generato il servizio abilitante alle graduatorie nazionali ex lege n. 128, sono state stilate attraverso veri e propri concorsi pubblici aperti a tutti i cittadini dell'Unione europea, senza riserve, sono state disciplinate in combinato disposto dalla legge n. 297 del 1994 (testo unico), dalla legge n. 508 del 1999 (riforma dei conservatori e accademie) dalla legge n. 124 del 1999, e dalle note ministeriali 1672 e 3154; i contratti da esse originati sono stati costituiti in assenza di violazioni di norme imperative di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001; pertanto sono perfettamente legittimi concorsi basati sulla valutazione del curriculum, dove i docenti non avevano nessuna garanzia di preservare il proprio posto di lavoro attraverso l'automatismo dell'anzianità di servizio;
   il rapporto tra le graduatorie nazionali ex lege n. 143 e le graduatorie nazionali ex lege n. 128 non può più rappresentare il rapporto 50/50 previsto dall'equilibrio basato sul doppio canale (50 per cento concorso – 50 per cento graduatorie ad esaurimento), posto che le graduatorie nazionali ex lege n. 143 sono praticamente state quasi completamente assorbite e i posti vacanti eccedono di una percentuale vicina al 50 per cento i docenti inclusi nelle graduatorie nazionali ex lege n. 128;
   la storia del reclutamento del comparto AFAM quindi evidenzia, a giudizio dell'interrogante, una grave mancanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il quale ha in primo luogo disatteso ben quattro leggi dello Stato:
    il decreto legislativo n. 297 del 1994 come modificato dalla legge n. 124 del 1999 poiché non ha mai bandito concorsi nei cinque al verificarsi di posti vacanti e disponibili per 15 anni e non ha mai permesso l'aggiornamento o l'integrazione delle graduatorie nazionali permanenti;
   la legge n. 508 del 1999 che prevedeva nuove regole sul reclutamento e contratti ponte rinnovabili;
    la legge n. 143 del 2004, la quale prevedeva un aggiornamento delle graduatorie nazionali permanenti della scuola ogni due anni, mentre ha invece disposto per i dipendenti del comparto AFAM una nuova graduatoria nazionale con 360 giorni di servizio;
    la legge n. 128 del 2013 che ha consentito di fatto di disattendere il termine perentorio per l'emanazione del regolamento sulle assunzioni, ha costituito una ulteriore graduatoria nazionale, in contrasto con la legge n. 508 del 1999, trasformando ad esaurimento le graduatorie nazionali ex lege n. 143, e ha trattato in maniera meno favorevole lavoratori dello stesso settore con le medesime qualifiche e le medesime mansioni;
   ai docenti inclusi nelle graduatorie nazionali ex lege n. 128 del 2013 costituitesi per effetto al decreto ministeriale 30 giugno 2014, è stato arrecato un danno grave ed irreparabile; 
   essi infatti non hanno potuto beneficiare:
    di regolari concorsi; di contratti quinquennali rinnovabili; dell'aggiornamento periodico delle graduatorie nazionali permanenti;
   essi, a giudizio dell'interrogante, hanno altresì subito:
    un operato in violazione di norme nazionali ed europee sulle violazioni dello stato di impiego (articolo 117 della Costituzione e direttiva 1999/70/CE attivata nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 368 del 2001);
    un trattamento meno favorevole dei colleghi inclusi nelle graduatorie ex lege n. 143 pur avendo i medesimi requisiti;
    un trattamento meno favorevole nei confronti dei colleghi della scuola che hanno potuto beneficiare di un periodico aggiornamento delle graduatorie permanenti;
   non vi è dubbio che il limbo normativo ed il conseguente vulnus generatosi in merito al reclutamento possa essere risolto con l'esaurimento di tutte le graduatorie di valore nazionale generatesi per effetto delle pregresse leggi;
   resta evidente che una soluzione che non risolveva il problema del precariato così come censito dalle graduatorie nazionali ex lege n. 128 del 2013 innescherebbe un insensato contenzioso, che qualunque sia l'esito, non gioverebbe al sistema;
   si tratterebbe di un insensato contenzioso perché, prima di tutto, questi docenti sono stati selezionati per decenni, e se sono rimasti nel sistema tanto a lungo, in un settore talmente difficile e selettivo, significa che vi sono indubbi meriti;
   si tratterebbe di un insensato contenzioso perché le sedi, hanno valutato i docenti con dei veri propri concorsi di sede, in cui l'anzianità di servizio aveva un valore del tutto marginale;
   sarebbe un insensato contenzioso perché una ulteriore procedura concorsuale, quando nella stessa legge si ammette che il personale incluso nelle graduatorie nazionali per accedervi, doveva aver superato un concorso selettivo, sarebbe un inutile aggravio per le casse dello Stato italiano, il quale si troverebbe a pagare un concorso in piena regola, per stabilizzare quegli stessi docenti che già vi operano;
   sarebbe insensato contenzioso, perché le recenti sentenze delle Corti superiori, lasciano intendere una soluzione, quanto alle norme sul contratto a termine, che volge alla conversione del contratto, per una reiterazione superiore ai 36 mesi, così come sancito dal decreto legislativo n. 368 del 2001 varato per adempiere agli obblighi di cui alla direttiva 1999/70/CE «accordo quadro»;
   sarebbe un contenzioso insensato perché questi docenti da anni operano nel settore e possono così garantire una continuità didattica, essenziale in questo campo –:
   se non intenda assumere iniziative con somma urgenza al fine di porre finalmente rimedio a queste palesi e reiterate situazioni, ad avviso dell'interrogante, in contrasto con la legge;
   se non intenda adottare immediate iniziative, anche di natura normativa, per risolvere l'annoso problema che riguarda il precariato AFAM;
   se non intenda affrontare tale problema nel rispetto delle regole nazionali e sovranazionali, tutelando i docenti iscritti nelle graduatorie nazionali ex lege n. 128 del 2013 e garantendo la definizione di incarichi a tempo indeterminato. (5-07713)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

insegnante

contratto di lavoro

descrizione dell'impiego