ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07572

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 557 del 28/01/2016
Firmatari
Primo firmatario: CAPARINI DAVIDE
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 28/01/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 28/01/2016
Stato iter:
17/02/2016
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 28/01/2016

RITIRATO IL 17/02/2016

CONCLUSO IL 17/02/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07572
presentato da
CAPARINI Davide
testo di
Giovedì 28 gennaio 2016, seduta n. 557

   CAPARINI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   il comma 21 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 prevede che dal 1o gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo, delle costruzioni e degli «elementi ad essi strutturalmente connessi» che ne accrescono la qualità e l'utilità. Sono invece esclusi dalla stima i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;
   la normativa offre la possibilità anche di intervenire sulle rendite dei fabbricati già accatastati, attraverso una richiesta di revisione della rendita da formalizzare con Docfa. Trattandosi di revisione di rendita, questa produce effetti fiscali, ai fini Imu, dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione in catasto della nuova rendita. Tuttavia, per i soli Docfa presentati entro il 15 giugno è stabilito che le nuove rendite producano effetti fiscali dal 1o gennaio 2016. Nella relazione illustrativa alla legge di stabilità si richiamano le stime operate dall'agenzia delle entrate, in base alle quali il valore degli impianti valorizzati nelle rendite catastali ha un'incidenza media del 18 per cento dell'ammontare complessivo delle rendite dei fabbricati di categoria D/1 e D/7;
   il sole24ore a firma Pasquale Mirto stima una riduzione di rendita per questi fabbricati in circa 766 milioni di euro, ai quali sono aggiunti ulteriori 95 milioni di euro di riduzioni per le altre categorie D. Queste cifre fanno capire che il numero degli immobili potenzialmente interessati dalla revisione della rendita è elevato, come pure elevato potrebbe essere il contenzioso con l'Agenzia delle entrate. La normativa infatti non definisce cosa siano gli «elementi strutturalmente connessi» ai fabbricati, che continuano a essere valorizzati nella rendita, o meglio non si comprende immediatamente qual è la differenza tra questi e gli impianti funzionali allo specifico processo produttivo, che invece non vanno valorizzati. Quest'incertezza è sicuramente rilevante nel caso delle centrali elettriche, per le quali la riduzione della rendita potrebbe assumere valori significativi, anche per i bilanci comunali;
   a complicare il quadro c’è poi il fatto che risulta ancora vigente l'articolo 1-quinquies del decreto-legge n. 44 del 2005 introdotto per effetto di un emendamento proposto dal gruppo della Lega proprio per risolvere l'enorme contenzioso-nato sulla valorizzazione delle turbine delle centrali elettriche, che ha disposto che ai fini dell'accatastamento delle centrali elettriche «i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, c i possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso». La disposizione ha superato anche il vaglio della Corte costituzionale, che nella sentenza 162/2008, ha anche approfondito il concetto di bene immobile per incorporazione, con enunciazione di principi di diritto applicabili in tutti i casi in cui gli impianti siano una componente essenziale per lo svolgimento dell'attività svolta nel fabbricato, cosicché impianti e fabbricato costituiscono un unico bene complesso. Secondo la Corte, poi, l'articolo 1-quinquies non ha creato un regime particolare per le centrali elettriche, ma anzi le ha riportate nell'ambito della tipologia di beni cui sono state sempre accomunate, come, tra l'altro, gli altoforni, i carri-ponte, i grandi impianti di produzione di vapore, eliminando qualsiasi dubbio sorto sulla determinazione della rendita catastale delle stesse;
   i comuni, dal canto loro, subiranno fin da subito gli effetti del contenzioso perché dal 2016 le sentenze sulle materie catastali sono immediatamente esecutive, sicché se la commissione tributaria annulla la rettifica operata dall'Agenzia delle entrate il contribuente è legittimato fin da subito a pagare l'Imu sulla base di quanto statuito in sentenza, a differenza del passato, quando il contribuente era tenuto a pagare sulla base della rendita impugnata, fino al passaggio in giudicato della sentenza –:
   quale sia l'orientamento del Governo, in particolare modo per quanto riguarda il gettito derivante dalle turbine per le centrali elettriche. (5-07572)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

stazione energetica

imposta locale

edificio