ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07571

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 557 del 28/01/2016
Firmatari
Primo firmatario: CHIMIENTI SILVIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 28/01/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VACCA GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE 28/01/2016
GALLO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE 28/01/2016
BRESCIA GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 28/01/2016
D'UVA FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 28/01/2016
VALENTE SIMONE MOVIMENTO 5 STELLE 28/01/2016
DI BENEDETTO CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 28/01/2016
MARZANA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 28/01/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 28/01/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 28/01/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07571
presentato da
CHIMIENTI Silvia
testo di
Giovedì 28 gennaio 2016, seduta n. 557

   CHIMIENTI, VACCA, LUIGI GALLO, BRESCIA, D'UVA, SIMONE VALENTE, DI BENEDETTO e MARZANA. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   nella sezione «Tasse scolastiche e contributo scolastico: pagamenti, esoneri e rimborsi» del sito internet dell'ufficio relazioni con il pubblico del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca viene spiegato cosa si intenda per contributo scolastico volontario;
   si legge: «In ragione dei principi di obbligatorietà e di gratuità, non è consentito richiedere alle famiglie contributi obbligatori di qualsiasi genere o natura per l'espletamento delle attività curriculari e di quelle connesse all'assolvimento dell'obbligo scolastico (fotocopie, materiale didattico o altro), fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime (quali ad esempio: assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni, libretto delle assenze, gite scolastiche, etc.). Eventuali contributi possono dunque essere richiesti solo ed esclusivamente quali contribuzioni volontarie con cui le famiglie, con spirito collaborativo e nella massima trasparenza, partecipano al miglioramento e all'ampliamento dell'offerta formativa degli alunni, per raggiungere livelli qualitativi più elevati. È pertanto illegittimo, e si configura come una violazione del dovere d'ufficio, subordinare l'iscrizione degli alunni al preventivo versamento del contributo»;
   nonostante venga definito come illegittima l'iscrizione degli alunni ad istituti scolastici previo versamento di un contributo e nonostante il comma 622 della legge 296 del 2006, intervenendo nuovamente sul tema dell'obbligo di istruzione della durata di dieci anni, stabilisca che: «resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, numero 226», il contributo volontario, a quanto risulta agli interroganti, viene richiesto obbligatoriamente all'atto dell'iscrizione, con un importo che oscilla tra i 20 euro e i 200 euro;
   nel parere dell'ufficio scolastico regionale dell'Emilia Romagna del 6 aprile 2005, protocollato con il numero 3928/e25, si legge che il testo unico deve essere considerato l'unico riferimento per la disciplina delle tasse scolastiche. Pertanto, il pagamento delle tasse scolastiche erariali rappresenta la sola condizione indispensabile per la regolarità dell'iscrizione e della frequenza degli alunni appartenenti al segmento di istruzione non obbligatoria;
   anche la cosiddetta circolare Stellacci, firmata dall'allora capo dipartimento il 7 marzo 2013, ricordando il principio dell'obbligatorietà e gratuità dell'istruzione previsto dall'articolo 34 della Costituzione, specifica che: «Nessuna ulteriore capacità impositiva viene riconosciuta dall'ordinamento a favore delle istituzioni scolastiche, pur potendo deliberare la richiesta alle famiglie di contributi di natura volontaria, che non trovano però in nessuna norma la fonte di un vero e proprio potere di imposizione che legittimi la pretesa di un versamento obbligatorio di tali contributi»;
   allo stato attuale, moltissimi istituti scolastici pretendono, a quanto risulta agli interroganti, un versamento obbligatorio da parte delle famiglie, minacciando in caso contrario di non rilasciare il libretto delle giustificazioni o di non far partecipare gli studenti alle attività di laboratorio eccetera;
   in un articolo del quotidiano « Corriere della Sera», pubblicato in data 24 marzo 2014, vengono elencati diversi casi di istituti in cui i contributi volontari vengono richiesti, obbligatoriamente, anche per le attività connesse all'assolvimento dell'obbligo scolastico come le fotocopie;
   il caso più eclatante è quello dell'Istituto di Istruzione Superiore «Fermi – Galilei» di Ciriè, in provincia di Torino, il quale mediante la circolare numero A123/15 del 15 gennaio 2016 avvisa che non saranno autorizzati i viaggi di istruzione e le uscite di più giorni, per i quali le famiglie devono versare un contributo con espressa indicazione in causale del viaggio, per le classi per le quali non risulti regolare il versamento del contributo scolastico;
   la vicenda dell'istituto scolastico piemontese è stata anche oggetto di un articolo, pubblicato il 26 gennaio 2016 sul quotidiano del Piemonte « La Voce»;
   con l'esplicita richiesta sia del contributo scolastico, sia dei contributo per le gite scolastiche, oltre ad infrangere tutte le suddette norme si rischia di non far partecipare ai viaggi di istruzione anche gli studenti in «regola» con i contributi volontari;
   per i viaggi di istruzione, che rientrano tra le attività integrative della scuola, il consiglio di istituto è chiamato non solo a selezionare le offerte ma anche, e prima ancora, a stabilire i criteri generali per la programmazione del attuazione del viaggio tenendo conto delle disponibilità finanziarie dell'istituto;
   infatti, all'articolo 5 della circolare ministeriale n. 291 del 1992 si subordina la realizzazione dei viaggi d'istruzione stabilendo che: «l'istituzione scolastica sia fornita di fondi sufficienti, tenuto conto che non possono essere chieste alle famiglie degli alunni quote di compartecipazione di rilevante entità, o comunque, di entità tale da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero, oltre tutto, la stessa natura e finalità dei viaggi d'istruzione»;
   all'articolo 9 della succitata circolare, inoltre, si precisa che: «qualsiasi condizione di favore disposta dalle agenzie di viaggio e contenuta nel contratto (ad esempio il posto gratuito) deve essere destinata agli alunni mediante riduzioni della relativa quota di partecipazione o, meglio, la messa a disposizione del posto a favore dei più bisognosi» –:
   quali urgenti iniziative intenda intraprendere il Ministro interrogato nei confronti dell'istituto «Fermi – Galilei» di Ciriè, di cui in premessa, e nei confronti di tutti gli istituti scolastici che continuano ad esigere come obbligatorio il contributo volontario. (5-07571)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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