ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07556

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 557 del 28/01/2016
Firmatari
Primo firmatario: TONINELLI DANILO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 28/01/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MARZANA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 28/01/2016
GALLO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE 28/01/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 28/01/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 28/01/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07556
presentato da
TONINELLI Danilo
testo di
Giovedì 28 gennaio 2016, seduta n. 557

   TONINELLI, MARZANA e LUIGI GALLO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della salute, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
   il XII Rapporto su sicurezza, qualità ed accessibilità a scuola dell'associazione «Cittadinanzattiva» del 2015, evidenzia notevoli carenze in merito a manutenzione degli edifici scolasti: il 39 per cento delle scuole ha uno stato di Manutenzione mediocre o pessimo, una scuola su cinque (21 per cento) presenta lesioni strutturali per lo più sulla facciata esterna (41 per cento); il 38 per cento dei corridoi, il 27 per cento delle palestre e il 15 per cento delle aule presenta distacchi di intonaco o segni di fatiscenza. Di fronte alla richiesta di piccoli lavori di manutenzione strutturale, nel 12 per cento dei casi, l'ente proprietario non è mai intervenuto e nel 21 per cento è intervenuto con molto ritardo. Nel caso di richiesta di lavori di manutenzione strutturale, ben più lunghi e onerosi, in ben il 45 per cento delle situazioni, l'ente non è intervenuto. Nel solo periodo intercorrente dal settembre 2014 all'agosto 2015 di riferisce nel rapporto sono stati contati 45 casi di crolli in scuole di ogni ordine e grado;
   il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 dava attuazione ad otto direttive europee riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, tra cui la direttiva quadro 89/391/CEE, mai pienamente recepite nella nostra legislazione, nonostante il lungo periodo di tempo intercorso e i richiami e le sanzioni dell'Unione europea;
   il decreto legislativo disciplinava le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, indistintamente per il settore pubblico e privato, disponendo, all'articolo 1, che «nei riguardi [...] degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado [...], le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica»;
   il 19 marzo 1996, con il decreto legislativo n. 242 del 1996, fu introdotto all'interno del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, all'articolo 4, il comma 12, che stabilisce che «gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli uffici assegnati in uso alle pubbliche amministrazioni o ai pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico»;
   il mondo della scuola, che aveva da subito espresso la sua impreparazione a reperire i principi base della normativa, manifestò ulteriori perplessità alla lettura del decreto ministeriale 21 giugno 1996 n. 292 che individuava quale datore di lavoro nelle istituzioni scolastiche ed educative statali i capi delle istituzioni medesime;
   il decreto ministeriale 29 settembre 1998 n. 382 non ha fatto chiarezza secondo gli interroganti, sui punti chiave della distinzione delle responsabilità dell'ente tenuto a mettere a disposizione locali e impianti salubri e sicuri e soggetti alle necessarie manutenzioni ordinarie e straordinarie, e delle responsabilità dell'istituzione scolastica e del dirigente scolastico chiamato ad organizzare in quei locali tutte le attività richieste per l'attività didattica. In particolare, in quel decreto mancava l'importante e necessaria chiarezza relativa all'unico documento di valutazione dei rischi, relativamente a quel particolare luogo di lavoro che è la scuola;
   il decreto legislativo n. 81 del 2008, recante il testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha riportato integralmente il succitato comma 12 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 626 del 1994 inserendolo tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente (all'articolo 18, comma 3); esso non è intervenuto, tuttavia, sulla questione controversa evidenziata, in particolare sul documento di valutazione dei rischi e sull'operatività del responsabile del servizio di prevenzione e protezione nei locali e negli uffici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, in particolare per le istituzioni scolastiche ed educative statali. Ciò ha condotto a casi quali le condanne di tre docenti che erano responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione nell'istituto Darwin di Tivoli (Torino), ritenuti praticamente responsabili del crollo, avvenuto nel 2008, che ha causato la morte di uno studente ed il ferimento grave di un altro;
   il cosiddetto decreto del fare», convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ha approvato modifiche all'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 81 del 2008, disponendo che il servizio di prevenzione e protezione debba essere organizzato dal datore di lavoro prioritariamente all’«interno» dell'azienda;
   il ministero del lavoro interpellato (interpello n. 24/2014) da Confcommercio sulla questione alla domanda «se il RSPP debba necessariamente essere un dipendente del datore di lavoro oppure possa essere anche un professionista in possesso dei requisiti», risponde che «il termine “interno” non può intendersi equivalente alla definizione di dipendente ma deve, essere sostanzialmente riferito a un lavoratore che assicuri una presenza adeguata per lo svolgimento della propria attività». Le modifiche introdotte dal «decreto del fare» e le considerazioni dell'interpellanza ripropongono quindi con urgenza il tema della specificità delle scuole in ordine alla gestione della sicurezza, soprattutto perché le scuole si muovono ancora, dopo vent'anni, in ordine sparso con errori molto rischiosi oppure incaricando responsabili del servizio di prevenzione e protezione esterni, senza considerare che la responsabilità resta comunque in capo al dirigente scolastico, non essendo possibile per il professionista esterno garantire un'adeguata presenza per lo svolgimento dell'attività assegnata; il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, incaricato dagli istituti scolastici per stilare documento di valutazione dei rischi lavorativi presenti nelle scuole, opera quindi spesso in supplenza del proprietario dei locali, con un inutile impiego di risorse scolastiche e la sua attività si prefigura rischiosa proprio in carenza del decreto applicativo interministeriale ancora da emanare;
   a questo proposito giova rilevare come, nei primi anni 2000, in Emilia Romagna, abbia operato un gruppo di lavoro, il gruppo tecnico «Sicurezza», operante presso l'ufficio scolastico regionale di Bologna, composto dall'ispettore Giancarlo Cerini, dai presidi Andrea Bighi di Ferrara e Bruno Sozzi di Piacenza, dal professor Tonino Proietti, in rappresentanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dall'architetto Andrea Vittuari, docente e riferimento per le scuole di Bologna e dall'ingegner Carlo Veronesi e p.i. Lia Gallinari dell'Azienda sanitaria locale di Reggio Emilia. Questo gruppo di lavoro, su incarico del Ministero dell'istruzione, ha predisposto un pacchetto formativo multimediale per la formazione dei dirigenti scolastici e collaboratori, al fine di facilitare l'applicazione nelle scuole del decreto legislativo n. 626 del 1994 in tema di sicurezza e salute sul lavoro. Il prodotto era stato commissionato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e poi venne messo in rete sulla piattaforma TRAMPI del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stesso. Negli anni successivi il prodotto di questo lavoro ha circolato sulla piattaforma ministeriale TRAMPI;
   a seguito dell'approvazione dei citato decreto legislativo n. 81 del 2008, con lettera del 12 febbraio 2013, prot. 969/C12 Vanna Maria Monducci, preside dell'istituto comprensivo «Dozza Imolese» comunicava l'avvenuto incarico del Miur ai componenti del gruppo per la revisione/rielaborazione del pacchetto multimediale, a seguito dell'approvazione del decreto legislativo n. 81 del 2008; il gruppo di lavoro veniva nel contempo integrato dall'avvocato Laura Paolucci dell'avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna e da alcuni docenti dell'università di Modena-Reggio Emilia per l'attento esame e per la trattazione di alcune tematiche specifiche. Il prodotto di questo lavoro avrebbe dovuto essere utilizzato per uniformare l'applicazione del testo unico sulla salute e sicurezza in ambito lavorativo nelle scuole italiane;
   ad oggi, sono passati quasi 3 anni dalla consegna del prodotto; i componenti del gruppo tecnico sono peraltro stati appositamente remunerati per il lavoro svolto, ma dello stesso si è perso traccia –:
   quali siano i motivi della mancata emanazione del decreto interministeriale applicativo dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008, atteso dall'aprile 2010, per la parte in cui prevede che in relazione agli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, le norme sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e alle peculiarità organizzative, individuate con un apposito decreto ministeriale anche tenuto conto dell'affidamento del lavoro propedeutico alla sua adozione di un apposito gruppo di lavoro tecnico, incaricato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica;
   quali eventuali diverse iniziative i Ministri interrogati abbiano assunto o intendano assumere relativamente alla questione delle valutazioni della sicurezza e dei rischi nelle scuole per quanto riguarda la ripartizione di competenze e responsabilità, rispettivamente, in capo ai titolari della proprietà dell'edificio (strutture, impianti fissi, presidi antincendio) e ai dirigenti scolastici, alla luce della prassi sviluppatasi in tale ambito e delle criticità connesse alla realizzazione del documento di valutazione dei rischi lavorativi di cui in premessa;
   se il lavoro del gruppo tecnico incaricato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in premessa sia attualmente disponibile e se, a fronte della spesa occorsa per la sua realizzazione, ne sia previsto l'utilizzo e la diffusione presso gli istituti scolastici.   (5-07556)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sicurezza pubblica

sicurezza del lavoro

umanizzazione del lavoro