ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07302

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 544 del 11/01/2016
Firmatari
Primo firmatario: FIORIO MASSIMO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 11/01/2016


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11/01/2016
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11/01/2016
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 15/01/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 11/01/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07302
presentato da
FIORIO Massimo
testo di
Lunedì 11 gennaio 2016, seduta n. 544

   FIORIO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali . — Per sapere – premesso che:
   l'Italia è oggi il primo produttore mondiale di vino con un quantitativo di produzione stimato a 48,9 milioni di ettolitri annui;
   il settore vitivinicolo, e in particolare quello a denominazione di origine protetta, rappresenta un comparto fondamentale per l'intero sistema economico, produttivo e occupazionale del nostro Paese, per numero di addetti della filiera (circa 1 milione e 250 mila), volume di fatturati (circa 9,4 miliardi di euro annui) ed esportazioni (circa 5,1 miliardi di euro all'anno);
   il settore vitivinicolo è quindi un volano irrinunciabile per la promozione del « Made in Italy» nel mondo;
   gli ultimi dati ufficiali Istat (relativi all'anno solare 2013) indicano infatti che il 38,5 per cento della produzione italiana è stato di vini Doc e Docg (Denominazione di origine controllata e Denominazione di origine controllata e garantita), in crescita dell'8,2 per cento sul 2012, mentre i vini lgp (Indicazione geografica protetta) hanno rappresentato il 35 per cento della produzione, con un incremento del 25,8 per cento rispetto al 2012. Conseguentemente i vini senza denominazione, chiamati anche «vini comuni», rappresentano solo il 26,5 per cento del totale;
   il primato italiano si registra anche rispetto ai vini certificati Dop e Igp (523 denominazioni pari al 33 per cento dell'intero paniere europeo), con una produzione complessiva che si attesta intorno ai 22 milioni di ettolitri e un fatturato stimato alla produzione per l'imbottigliato di 7,1 miliardi di euro (2,7 miliardi di euro per lo sfuso), di cui 4,3 destinati all'export, con oltre 200.000 operatori coinvolti;
   nell'Unione europea la produzione e la classificazione dei vini sono disciplinate da appositi regolamenti comunitari e dalle relative norme nazionali applicative. Nel corso degli ultimi anni la legislazione si è aggiornata con l'emanazione della nuova Ocm «Vino»: il riferimento principale è il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
   successivamente con il Regolamento (CE) n. 607/2009, la Commissione europea ha disposto le «modalità di applicazione del Regolamento CE n. 479/2008»;
   nel dettaglio il paragrafo 4 dell'articolo 62 del Regolamento (CE) n. 607/2009 cita testualmente: «I nomi di varietà di uve da vino e i loro sinonimi elencati nell'allegato XV, parte B, del presente regolamento che contengono in parte una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta e si riferiscono direttamente all'elemento geografico della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta, possono figurare esclusivamente sull'etichetta di un prodotto a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta o a indicazione geografica di un paese terzo»;
   in sintesi, a oggi, i nomi di varietà di uva da vino, e i loro sinonimi, contenuti nell'allegato sopracitato non possono essere utilizzati nell'etichettatura dei vini senza indicazione geografica (ex vini da tavola, chiamati anche «vini varietali») e il loro utilizzo è limitato alle condizioni d'uso espressamente previste negli allegati. In particolare, i nomi di varietà possono essere utilizzati solo su vini a Do e Ig, provenienti dai Paesi espressamente e tassativamente indicati negli allegati;
   recentemente è stato avviato, presso le competenti istituzioni dell'Unione europea, il processo di revisione delle norme comunitarie che disciplinano l'etichettatura dei vini, finora contenute nel Regolamento (CE) n. 607/2009, la Commissione europea ha inoltre precisato che tale revisione non riguarderà la parte A ma potrebbe comunque coinvolgere la parte B del citato allegato XV;
   in preparazione di una proposta di regolamento in merito, la Direzione generale agricoltura e sviluppo rurale della Commissione europea ha presentato alcune opzioni di riforma;
   la Commissione europea non ha infatti escluso di autorizzare l'uso nell'etichettatura di tutti i vini, compresi quelli senza indicazione geografica prodotti in uno qualsiasi degli Stati membri dell'Unione europea, di quei nomi di varietà che oggi sono riservati a specifiche denominazioni d'origine protette (Dop) o indicazioni geografiche protette (Dop) di precisi Stati membri;
   modificare la parte B del citato allegato XV potrebbe conseguentemente aprire forme di liberalizzazione sull'uso dei nomi elencati permettendone l'utilizzo nelle etichette di prodotti senza nessuna indicazione geografica;
   in Italia, se la Commissione europea decidesse di procedere secondo le opzioni di modifica presentate sarà possibile, per un qualsiasi vino comune europeo riportare in etichetta nomi di vitigni quali «Barbera», «Lambrusco», «Nebbiolo», «Primitivo», «Sangiovese», «Teroldego», «Verdicchio», «Vernaccia» o «Vermentino», (solo per citarne alcuni); si tratta di nomi che costituiscono la parte integrante di rinomate Dop o lgp, perché caratteristiche di quei luoghi e, quindi, strettamente legate a quei territori dove le varietà di uve si sono affermate storicamente per la produzione di vini di qualità certificata;
   questa forma di liberalizzazione contrasta palesemente a giudizio dell'interrogante, con i principi sanciti dal citato paragrafo 4 dell'articolo 62 del regolamento (CE) n. 607/2009;
   le proposte di revisione delle norme comunitarie che disciplinano l'etichettatura dei vini stanno causando grande preoccupazione nell'intero settore vitivinicolo nazionale. È stato infatti evidenziato come l'appiattimento di vitigni che rappresentano una autentica bandiera delle produzioni delle nostre zone a generici varietali che potranno un domani essere liberamente prodotti e commercializzati ovunque, significa distruggere l'immagine che le nostre realtà hanno costruito in secoli di duro lavoro e fatica; è stato poi rimarcato come ciò comporterebbe una banalizzazione di alcuni dei principi su cui si regge la forza del settore vitivinicolo nazionale, con possibili ripercussioni negative sulla redditività dell'attività agricola in ampie aree rurali del Paese e che riportare il corretto nome del vitigno nelle etichette, legato effettivamente alla zona di produzione, rappresenta una scelta irrinunciabile per la tutela del Made in Italy e un fattore qualificante per i consumatori di tutto il mondo;
   il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, quale Autorità pubblica preposta alla salvaguardia degli interessi socio-economici dell'intera filiera vitivinicola di qualità nazionale, si è opposto alla revisione dei principi espressi dal citato paragrafo 4 dell'articolo 62 del Regolamento, fatta salva la possibilità di utilizzare i vitigni in questione nell'etichettatura di altri vini Dop o Igp europei o Ig dei Paesi terzi già espressamente indicati nell'allegato XV;
   rispetto a tale problematica i Paesi europei sembrano sono schierati differentemente: la Spagna è infatti intervenuta sostenendo la necessità di una semplificazione che porti alla possibilità di utilizzare tutte le varietà di vite per le quali è ammessa la coltivazione nell'etichettatura dei vini (Dop, Igp e senza indicazione geografica). A tale richiesta si sono associate Danimarca, Regno Unito, Svezia, Bulgaria e Polonia (nazioni quindi non produttori di vino, con interessi più vicini a quelli del commercio che della produzione). Sul fronte opposto, in linea di principio, Francia, Austria, Germania, Ungheria, Romania e Portogallo hanno manifestato posizioni più vicine a quella italiana chiedendo una semplificazione che tenga comunque conto del legame tra le tipologie di vite e i territori di produzione –:
   quali iniziative urgenti di competenza il Governo intenda assumere in ambito comunitario affinché, nei processi in atto di revisione delle norme che disciplinano l'etichettatura dei vini promossi dalla Unione europea, vengano confermati e rafforzati i principi sanciti dal paragrafo 4 dell'articolo 62 del regolamento (CE) n. 607/2009 e venga, conseguentemente, vietata ogni modifica della parte B dell'allegato XV, di cui in premessa, che possa consentire di inserire, nell'etichettatura dei vini, compresi quelli senza indicazione geografica prodotti in uno qualsiasi degli Stati membri dell'Unione europea, quei nomi di varietà di vitigno che oggi sono riservati esclusivamente a specifiche denominazioni d'origine protette o indicazioni geografiche protette. (5-07302)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

denominazione di origine

viticoltura

produzione comunitaria