Legislatura: 17Seduta di annuncio: 541 del 21/12/2015
Primo firmatario: PESCO DANIELE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 21/12/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma CORDA EMANUELA MOVIMENTO 5 STELLE 21/12/2015 SIBILIA CARLO MOVIMENTO 5 STELLE 21/12/2015 CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 21/12/2015 VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 21/12/2015 RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 21/12/2015 FICO ROBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 21/12/2015 PISANO GIROLAMO MOVIMENTO 5 STELLE 21/12/2015 ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE 21/12/2015
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 21/12/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 22/12/2015 Resoconto PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE RISPOSTA GOVERNO 22/12/2015 Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) REPLICA 22/12/2015 Resoconto PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE DICHIARAZIONE GOVERNO 22/12/2015 Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
DISCUSSIONE IL 22/12/2015
SVOLTO IL 22/12/2015
CONCLUSO IL 22/12/2015
PESCO, CORDA, SIBILIA, CANCELLERI, VILLAROSA, RUOCCO, FICO, PISANO e ALBERTI. —
Al Ministro dell'economia e delle finanze
. — Per sapere – premesso che:
dal luglio 2015 risulta che la società di riscossione monopolista dei tributi erariali, Equitalia spa, invii, in modo massivo, avvisi d'intimazione di pagamento multiente comprendenti tributi risalenti agli anni ‘80, ‘90 e 2000, e tra gli altri, quelli relativi alla tassa di possesso di autovetture (bolli auto);
tali richieste dimostrano, ad avviso degli interroganti, per lo più, la mancata applicazione, da parte sia di Equitalia sia dell'Agenzia delle entrate della legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 527 e 528, nonché del decreto ministeriale 15 giugno 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la cosiddetta «rottamazione automatica» delle cartelle fino a euro 2.000,00;
risulta, inoltre, agli interroganti che vari uffici dell'Agenzia delle entrate e di Equitalia non applichino il disposto dell'articolo 1, comma 540, della legge n. 228 del 2012, e, quindi, non abbiano disposto l'annullamento di diritto dei ruoli e delle cartelle in caso di mancata risposta entro il termine di 220 giorni da parte dell'ente creditore;
a parere degli interroganti, vi sono fondate ragioni per ritenere che l'accorpamento di tributi di svariati enti impositori, risalenti agli anni ‘80, ‘90 e 2000, abbondantemente prescritti o, addirittura, decaduti per tardiva iscrizione a ruolo, di fatto accresca gli interessi e i compensi di riscossione della società Equitalia spa ed aggravi la posizione dei contribuenti costretti, da un lato, a reperire le ricevute di tributi già regolarmente versati all'erario dieci, quindici o venti anni prima; dall'altro, a difendersi davanti alle giurisdizioni tributarie e civili con molteplici defatiganti e costosi ricorsi davanti a giurisdizioni diverse per ogni cartella riportata negli avvisi multiente inviati da Equitalia;
tale procedura dà luogo, a giudizio degli interroganti, ad una nuova «tassazione occulta», in quanto costringe i contribuenti a pagare costosi contributi unificati per adire le giurisdizioni, al fine di eccepire la prescrizione o decadenza dei tributi degli anni ‘80, ‘90 e 2000, richiesti indebitamente ad oltre dieci anni di distanza dal termine ordinario, oltre ad aumentare in modo gravoso il contenzioso giudiziario;
il maggiore guadagno, stabilito in percentuale sull'ammontare del credito esatto e a prescindere dalla spesa per l'attività esattoriale svolta, maturato su tributi spesso inesigibili in quanto decaduti o prescritti, determina, a parere degli interroganti, per Equitalia un vero aiuto di Stato ed un gravissimo vulnus alle disposizioni dei trattati dell'Unione europea e della Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo, in tema di ostacolo alla difesa del contribuente e pregiudizio per l'attività economica e la proprietà;
infine, gli interroganti, ritengono che i costosi contenziosi causati da tale modus operandi danneggino l'erario, data la probabile soccombenza nella maggior parte dei contenziosi e la pregiudizievole dannosità per le imprese ed i consumatori di tali procedure di riscossione –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza del descritto modus operandi di Equitalia spa e se vi siano specifiche disposizioni ministeriali sulla gestione delle procedure di cui all'articolo 1, commi 527 e seguenti, della legge n. 228 del 2012, con particolare riferimento all'annullamento dei carichi iscritti a ruolo per decorso del termine previsto dalla legge per la definizione della procedura, nonché in merito al trattamento dei carichi di ruoli prescritti o decaduti dalla riscossione, e, in caso affermativo, se non ritenga che il comportamento descritto in premessa, si ponga in contrasto con le disposizioni di legge interne e comunitarie e quali iniziative, per quanto di competenza, intenda adottare per contrastarlo. (5-07277)
Con il documento in esame, gli onorevoli interroganti evidenziano talune criticità in merito all'operato di Equitalia S.p.a che, a partire da luglio 2015, avrebbe inviato ai contribuenti avvisi di intimazione di pagamento cosiddetto «multiente» comprendenti tributi risalenti agli anni ottanta, novanta e duemila.
A parere degli onorevoli interroganti, non verrebbero applicati dall'Ente di riscossione le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 527 e 528 e 540 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 concernenti la cosiddetta «Rottamazione automatica delle cartelle fino a 2.000 euro».
Pertanto, gli onorevoli chiedono chiarimenti in merito all'attuale modus operandi di Equitalia S.p.a e se vi siano specifiche disposizioni governative o ministeriali in merito alla corretta gestione delle procedure di cui al citato articolo 1, comma 527 della legge 228 del 2012, con particolare riferimento all'annullamento dei carichi iscritti a ruolo per decorso del termine previsto per legge, nonché in merito al trattamento dei carichi di ruoli prescritti o comunque decaduti al fine della riscossione.
Al riguardo, Equitalia S.p.a riferisce che, successivamente all'entrata in vigore della citata legge n. 228 del 2012 e del decreto ministeriale di attuazione 15 giugno 2015, concernente le «Modalità di trasmissione agli enti creditori, con riferimento ai ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, dell'elenco delle quote annullate e di quelle di rimborso agli agenti della riscossione delle spese esecutive sostenute per tali ruoli», i crediti di importo fino a 2 mila euro, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 (a prescindere, quindi, dall'anno cui l'entrata si riferisce), sono stati sospesi e non sono stati oggetto di procedure di riscossione.
Pertanto, tali crediti non risultano inclusi negli avvisi di intimazione emessi dagli Agenti della riscossione dal luglio 2015.
In relazione alla procedura di sospensione legale della riscossione e dell'annullamento di diritto dei ruoli e delle cartelle, ai sensi del menzionato articolo 1, comma 540, della legge n. 228 del 2012, Equitalia fa presente di non aver attivato, nei casi previsti dalla norma e proprio a fronte della possibilità di un annullamento di diritto dei carichi, le procedure cautelari ed esecutive che, diversamente, dovrebbe avviare in conformità con le disposizioni speciali che regolano la riscossione mediante ruolo.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):violazione del diritto comunitario
azione giudiziaria
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