ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07129

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 533 del 01/12/2015
Firmatari
Primo firmatario: RUBINATO SIMONETTA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 01/12/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
NACCARATO ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO 01/12/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 01/12/2015
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 01/12/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07129
presentato da
RUBINATO Simonetta
testo di
Martedì 1 dicembre 2015, seduta n. 533

   RUBINATO e NACCARATO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   ai sensi dell'articolo 21, comma 14, del decreto legislativo n. 504 del 1995, le accise sui carburanti vengono versate allo Stato sui volumi alla temperatura di 15o Celsius ed alla «pressione normale» (101.325 Pa);
   il ricorso all'impiego del volume misurato a 15o C per la tassazione dei prodotti energetici, già contemplato dall'ordinamento nazionale (decreto ministeriale 9 ottobre 1979), risponde al dettato della specifica disposizione dell'Unione europea;
   in particolare, la misurazione dei volumi di prodotto da accertare ai fini della determinazione del relativo carico fiscale va effettuata alla predetta temperatura a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 96/2003/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 (prima ancora ex articolo 3 della direttiva 92/81/CEE del 19 ottobre 1992);
   tale indicazione è stata recepita con l'articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 331/93 convertito in legge n. 427/93, poi confluito nell'articolo 21, comma 14, del sopra richiamato decreto legislativo n. 504/95;
   ai fini della corretta individuazione dei volumi soggetti alle accise, nei documenti di accompagnamento dei carburanti (documenti di accompagnamento semplificato, denominati in seguito DAS), è previsto l'obbligo di indicare la densità specifica a 15o Celsius e alla pressione normale e il peso del prodotto, con ciò individuando l'esatta quantità soggetta a tassazione;
   sempre nei DAS è indicato (casella 13) il volume a temperatura ambiente dei carburanti che normalmente è diverso da quello a 15o Celsius;
   inoltre nei DAS è presente lo spazio (casella 10) per indicare il volume a 15o Celsius, tale indicazione è facoltativa, non obbligatoria;
   i carburanti sono soggetti alla variazione di volume dell'uno per mille per ogni grado di temperatura, variazione apparentemente insignificante ma di notevole importanza visti i quantitativi di carburanti commercializzati in Italia;
   i fornitori, compagnie petrolifere o grossisti, consegnano e fanno pagare ai gestori di pompe di carburante, non i volumi a 15o Celsius, ma i volumi a temperatura ambiente ovvero alla temperatura di caricamento in deposito che, nell'arco dell'anno, sono generalmente superiori a quelli per i quali gli stessi pagano le accise allo Stato;
   questa pratica è frutto di una lacuna dell'attuale normativa del settore e ha conseguenze negative per gestori e consumatori;
   inoltre, tale pratica genera una zona grigia di elusione fiscale;
   rispetto ai gestori la detta pratica crea problemi di carattere economico e di regolare tenuta delle scritture contabili obbligatorie;
   infatti, le cisterne interrate dei distributori di carburanti hanno una temperatura inferiore a quella del prodotto alla consegna, con una conseguente perdita di volumi (litri), dovuta al raffreddamento del carburante una volta immesso in cisterna;
   da ciò il gestore subisce un danno economico dovuto alla perdita di litri, ma quel che è più grave è che queste perdite comportano dei gravi problemi con l'amministrazione fiscale in quanto in sede di verifica della guardia di finanza in molti casi le perdite vengono considerate delle vendite in evasione di imposta con la conseguente stesura di verbali e relative sanzioni da parte dell'Agenzia delle entrate;
   tali verbali comportano notevoli costi, in caso di impugnazione, e, purtroppo, in molti casi, il costo del contenzioso è maggiore della sanzione per cui il gestore si trova a pagare non avendo evaso le tasse in alcun modo;
   anche i consumatori sono penalizzati dall'attuale sistema, visto che nella media dei rifornimenti annuali pagano più prodotto di quanto ne abbiano realmente acquistato;
   ciò si comprende se si pensa che il prodotto «caldo» viene erogato al cliente appena travasato dall'autobotte alla cisterna e servono giorni perché il carburante raggiunga la stessa temperatura del sottosuolo, che comunque non sempre è pari o inferiore ai 15o Celsius;
   in generale, circa i 2/3 del prodotto caldo vengono venduti ai consumatori;
   i consumatori quindi pagano per un prodotto che non hanno acquistato determinando, su base nazionale, un valore piuttosto considerevole visto che soltanto 1 grado superiore ai 15o Celsius vale ben 57 milioni di euro tenuto conto dell'attuale prezzo di vendita al pubblico dei carburanti;
   le compagnie petrolifere rimborsano i cali di carburanti ai gestori solamente a fronte di un notevole impegno burocratico e sono previste percentuali di penalizzazioni nel caso le procedure non siano totalmente rispettate;
   inoltre al massimo, viene rimborsata la differenza tra i volumi fatturati e quelli effettivamente venduti ovvero al massimo un terzo della differenza tra i volumi a 15o Celsius e quelli fatturati a temperatura ambiente –:
   se il Ministro sia a conoscenza dei fatti descritti;
   quali iniziative il Ministro intenda assumere per rendere più trasparente il rapporto tra compagnie petrolifere, gestori, fornitori e consumatori e per far cessare le procedure denunciate in premessa. (5-07129)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

inquinamento da idrocarburi

carburante

amministrazione fiscale